Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia,.-A presso il quale pende istanza di permesso ulteriore rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, con decreto del 10 agosto 2022, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, la condannata, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter e 58-ter ord. pen.
2.1. La difesa, preliminarmente, sottolinea che il provvedimento si richiama alla giurisprudenza del distretto, aderendo ad una mera prassi, ma trascurando quella di legittimità (tra le altre richiamate a p. 2 e ss. del ricorso, si segn Sez. 1, n. 48717 del 29 novembre 2019) e, comunque, il tenore della norma secondo la quale l’accertamento incidentale della collaborazione utile o della collaborazione cd. impossibile, per condannati per reati ostativi ex art. 4-bis Ord. pen., è di competenza del Tribunale di sorveglianza.
2.2. Inoltre, la difesa rimarca che, per il reato associativo di cui all’art. 41 bis cod. pen., la ricorrente è stata assolta con pronuncia irrevocabile, stante l’acclarata estraneità al contesto camorristico COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, al quale i membri della sua famiglia partecipavano.
Quindi, si esclude che vi siano margini per la collaborazione utile, tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo i quali questa, per essere riconosciuta, deve riguardare l’accertamento di fatti e responsabilità operato con sentenza definitiva di condanna, delimitando il campo di esame all’interno del processo che ha dato origine alla sentenza definitiva di condanna.
Quanto all’accertamento della responsabilità della ricorrente per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si rileva che il Magistrato d sorveglianza, nel provvedimento di inammissibilità recepito dal Tribunale, avrebbe trascurato il dato secondo il quale, all’esito delle indagini, secondo l’Ufficio di Procura, tutti i partecipi all’attività erano stati individuati.
Inoltre, non si comprenderebbe, secondo la difesa, a quale sentenza il Magistrato di sorveglianza, nella motivazione del provvedimento di inammissibilità, fa riferimento, tenuto conto che quella della Corte di appello è di sole 57 pagine, mentre il provvedimento cita pagina 904 e ss. non esistente.
Di qui l’apparenza dell’analisi svolta dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento (che, peraltro, la difesa assume mai notificato) con il quale è stata dichiarata inammissibile la precedente istanza di permesso premio.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1.L’art. 58-ter, comma 2, Ord. pen. riserva al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia; analoga riserva si configura con riguardo all’accertamento della impossibilità/inesigibilità di tale collaborazione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1bis, Ord. pen.
Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di un dato beneficio penitenziario – nella specie permesso premio – rispetto alla quale sia pregiudiziale l’accertamento della avvenuta collaborazione, deve dapprima verificare le condizioni di ammissibilità dell’istanza, provvedendo, quindi, alla sospensione della decisione sul merito dell’istanza e alla conseguente rimessione dell’accertamento della collaborazione con la giustizia al giudice collegiale, che deve essere investito nel caso in cui tali condizioni non siano ritenute manifestamente insussistenti (tra le altre, Sez. 1, n. 23860-21, del 5/03/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 40044 del 5/7/2013, COGNOME, Rv. 257410; Sez. 1, n. 3758 del 15/4/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265996).
Sulla scorta di tale, pacifico, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più di recente si è affermato, in tema di benefici penitenziari in favor di condannati per reati ostativi, che l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al medesimo Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del Magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità, in concreto, di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 -01).
1.2. Tali essendo i principi consolidati di questa Corte di legittimità, si rileva che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha deciso rispetto a precedente istanza di permesso premio, con decreto del 10 agosto 2022,
provvedimento non impugnato e che la difesa deduce non essere stato mai notificato.
Inoltre, si rileva che risulta presentata altra istanza di permesso pr in data 24 gennaio 2023, rispetto alla quale, pur nella pendenza dinanz Magistrato di sorveglianza, la difesa sollecita, investendo l’organo collegia svolgimento di procedimento incidentale diretto all’accertamento del impossibilità della collaborazione ex art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
Sicché, ineccepibile e conforme ai principi sopra indicati appare decisione del Tribunale, adottata con il provvedimento impugnato, di dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta, trasmettendo gli atti al Magistrat sorveglianza competente rispetto all’istanza di permesso premio, per il co ulteriore.
1.3. Quanto al secondo aspetto dedotto, deve riscontrarsi l’inammissibili della censura riguardante il provvedimento impugnato nella parte in cui fareb proprio il contenuto di precedente decreto, con il quale il Magistra sorveglianza ha dichiarato inammissibile altra istanza di permesso premio.
Si tratta, infatti, di punto della motivazione che riporta testualmente non fa proprio, perché non utile alla decisione richiesta all’organo collegial p. 3 del provvedimento impugnato ove si dà soltanto atto che tale preceden decreto non risulta impugnato) riguardante altro decreto, emesso co riferimento a diversa istanza di permesso premio, sempre della medesima ricorrente, già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza.
2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della ca inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore de Cassa delle ammende, in ragione del tenore delle censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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