Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, depositata il 1° marzo 2024, ha dichiarato accertata la collaborazione “impossibile” con giustizia e ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME.
NOME COGNOME è stato condannato per il reato di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 commesso nel 2012.
Prima dei fatti era incensurato. Il reato sarebbe stato commesso su sollecitazione del padre soggetto di spicco in un clan mafioso che è attualmente detenuto a Siracusa.
Nei dieci anni successivi alla commissione del reato, prima RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attuale tito il condannato ha tenuto una condotta regolare e non ha commesso nessun reato.
La pena residua ora in esecuzione è di anni quattro e mesi sei e il fine pena è previsto p il 7 giugno 2026.
Il condannato ha presentato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale prev riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa collaborazione impossibile e/o inesigibile.
Il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto che collaborazione è impossibile e ha dato conseguentemente atto che si deve procedere a valutare l’assenza di contatti con la criminalità organizzata.
Nel provvedimento è riconosciuto che la condotta è stata regolare prima e dopo i fatti e ch nessun reato è stato commesso e che non sono emersi altri elementi di segno negativo.
I pareri RAGIONE_SOCIALEa DDA fondano la conclusione in negativo, nella sostanza, sull’impossibilità poter escludere che il condannato abbia contatti con criminalità organizzata e, comunque, sul pericolo che tali contatti possano essere ristabiliti. Nello specifico si segnala che il c criminale è sostanzialmente immutato.
Il Tribunale ha evidenziato che il condannato ha contatti con la compagna e che, sporadicamente, ha sentito telefonicamente il padre detenuto a Siracusa.
Il rigetto si fonda proprio su tale specifico elemento in quanto si evidenzia che sareb opportuno approfondire la natura dei rapporti con il padre al fine di escludere il perico collegamenti con la criminalità organizzata.
Sotto altro profilo, poi, si rileva che il reato commesso è grave e che il contesto ambient non è mutato e che quindi sarebbe opportuno procedere con gradualità, ad esempio con la fruizione di permessi premio, prima di concedere la misura.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto, anche con i motivi nuovi pervenuti il 4 giugno 2024, la violazione di legge e il di motivazione. Nello specifico il ricorrente, da una parte, rileva che il riferimento alla ne di approfondire la natura dei rapporti con il padre senza spiegare come e perché e soprattutt cosa potrebbe ricavarsene sarebbe illogico e, dall’altra, evidenzia che la conclusione sarebb contraddittoria rispetto agli elementi in precedenza indicati, cioè la regolarità RAGIONE_SOCIALEa con tenuta, sia prima di essere catturato (dal 2012 il ricorrente ha tenuto una vita corre irreprensibile, tanto da non avere subito alcuna segnalazione), che durante la detenzione. Tribunale, poi, sempre secondo la difesa, non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che il condannato ha inviato una lettera alla persona offesa cori un risarcimento simbolico e che l vittima stessa ha riconosciuto la sincerità del ravvedimento. Elementi questi che sarebbero assolutamente incompatibili con l’esistenza di qualsivoglia contatto con la criminal organizzata.
In data 2 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In un unico motivo di ricorso, i cui argomenti sono stati ulteriormente approfonditi motivi nuovi successivamente pervenuti, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALEa misura richiesta riferimento alla mancata prova che siano venuti meno i contatti con la criminalità organizzata
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
Le censure poste dal ricorrente impongono di affrontare la questione relativa al crite decisorio da applicare nel caso in cui si stata dichiarata “impossibile o “inesigibile” la collaborazione con riferimento a un reato commesso prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma d cui al D.L. 162 del 2022.
Per questa ragione appare necessario ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento.
2.1. L’art. 4 bis, comma 1, nella formulazione antecedente alla sentenza n. 253 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, per quanto interessa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorso, prevedeva benefici penitenziari potevano essere concessi ai detenuti e agli internati che avevano commesso uno dei delitti tassativamente indicati dalla medesima norma nel solo caso in cui questi “collaborino con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 ter”.
La norma, pertanto, in tal modo, stabiliva una presunzione assoluta di pericolosità ne confronti di tutti i soggetti detenuti per uno dei reati espressamente elencati, in caso d collaborazione (Sez. 1, n. 39190 del 8/7/2022, COGNOME, n.m.).
Nella prospettiva del legislatore, infatti, solo la collaborazione, per la sua stessa na poteva garantire la rescissione radicale di collegamenti con la criminalità.
Il successivo comma 1 bis, nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D.L. 162 del 2022 così come convertito in L. 199 del 2022, estendeva la possibilità di concedere i benefici anche ai casi in cui “la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche s collaborazione viene offerta risulti oggettivamente irrilevante”.
In tali ipotesi, però, non essendo la collaborazione c.d. impossibile o inesigibile idon garantire il distacco del detenuto dal contesto criminale di provenienza, la concessione d benefici era subordinata all’acquisizione di “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.
2.2. La Corte costituzionale, con la sentenza 253 del 2019 ha dichiarato l’illegitti costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘intera previsione contenuta nel comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 bis ord. pen. nella parte in cui non prevedeva la concessione dei permessi premio ai condannati dei delitti ivi previ anche in assenza RAGIONE_SOCIALEa collaborazione con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 ter ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con la crim organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Nello specifico la Corte costituzionale ha evidenziato che il carattere assoluto anzic relativo RAGIONE_SOCIALEa pericolosità era lesivo dei principi di ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALEa finalità rieducati pena, poiché la sua assolutezza – basata su una generalizzazione che può, invece, essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie – impedisce al magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il per carcerario del condannato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico – propulsiva.
Il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 253, quindi, menziona espressamente le due proposizioni probatorie RAGIONE_SOCIALEa “attualità dei collegamenti” e del “pericolo del loro ripristino” con portata additiva, tale da determinare la costruzione di un sistema differenziato quanto alle valutazi giurisdizionali posteriori alla decisione di incostituzionalità.
2.3. La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale non ha riguardato le disposizioni contenu nell’art. 4, comma 1 bis, ord. pen. che, sino alle modifiche apportate con il D.L. 162 del 2022, sono rimaste invariate.
Come evidenziato da questa Corte in alcune pronunce immediatamente successive, infatti, «le disposizioni in tema di collaborazione impossibile o inesigibile (tenute espressam al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio) che non solo restano vigenti ma che continuano ad avere u portata precettiva concreta, sia in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversità parziale RAGIONE_SOCIALEe regole dimostrative assenza di pericolosità (profilo strettamente normativo), sia in ragione di una percepi differenza ontologica, posto che l’accertamento in positivo RAGIONE_SOCIALEa impossibilità o inesigibilità collaborazione consente di qualificare in termini univoci (e non connotati da alcun minim disvalore) la scelta del detenuto di non fornire informazioni alla autorità giudiziaria», quanto «in presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che nella logica propos dalla Corte costituzionale – consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al paramet RAGIONE_SOCIALEa esclusione di attualità dei collegamenti». (Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, COGNOME, R 279783 – 01; Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, COGNOME, Rv. 283096 – 01).
2.4. A fronte RAGIONE_SOCIALEa sentenza 253 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, come evidenziato dalle pronunce citate e confermato dalla stessa Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 20 del 2022, la disciplina, prima RAGIONE_SOCIALEa successiva modifica normativa, poteva pertanto esser così sintetizzata.
I permessi premio potevano essere concessi ai detenuti e agli internati che hanno commesso uno dei delitti indicati che avevano collaborato con la giustizia, costituendo collaborazione una sorta di prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.
Per i detenuti e internati che non avevano collaborato la presunzione di pericolosit prevista dall’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. era di carattere relativo.
La presunzione, infatti, poteva essere superata:
nel caso di mancata collaborazione volontaria: allorché fossero acquisiti “elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il perico ripristino di tali collegamenti” (così la pronuncia additiva di cui alla sentenza n. 253 del 2019);
nel caso in cui la collaborazione era impossibile o inesigibile: se erano acquisiti “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o ev (così l’art. 4 bis, comma 1 bis ord. pen. anteriforma D.L. 162 del 2022).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità immediatamente successiva, pure confermata dalla Corte costituzionale, le due ipotesi di mancata collaborazione, d’altro can erano (e sono) apprezzabilmente diverse (Corte cost. n. 20 del 2022; Sez. 1, n. 33743 del 1477/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 23862 del 5/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 23859 del 5/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1,n. 5553 del 28/01/2020, COGNOME*, Rv. 279783 – 01).
Nella prima la collaborazione è oggettivamente ancora possibile e viene tuttavia rifiuta (è questa la posizione di chi «oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” ed è silente per sua scelta»)
Nella seconda la collaborazione è oggettivamente impossibile o inesigibile (è questa la posizione di chi «soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può» ed è quindi silente suo malgrado).
La differenza ontologica tra le due situazioni, secondo la Corte costituzionale, si riflet necessariamente nel diverso standard probatorio da soddisfare nei due casi per vincere la presunzione di pericolosità.
Il carattere volontario RAGIONE_SOCIALEa scelta di non collaborare, infatti, costituisce – secon quod plerumque accidit un sintomo di allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristi collegamenti con la criminalità organizzata, per cui in questo caso si riteneva coerente che i t di prova, diversi, fossero due (Sez. 1, n. 33743 del 1477/2021, COGNOME, n.nn.).
Il primo costituito dalla tradizionale prova di assenza di contatti perduranti (i positivo, rappresentato dal collegamento, integra la condizione ostativa fattuale) tra il dete e il contesto associativo di provenienza.
Il secondo costruito in termini di «negazione» di qualcosa che non c’è ma che potrebbe avverarsi, trattandosi di un “pericolo” di ripristino (agevolato dal permesso, il che rende dover simile prognosi, secondo i contenuti RAGIONE_SOCIALEa decisione) di tali collegamenti.
Quando invece la collaborazione non può comunque essere prestata l’atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro e quindi, ai fini del superamento del regi ostativo, il tema di prova restava unico ed era circoscritto all’esclusione di attuali collegamenti (Sez. 1, n. 4012 del 28/5/2021, COGNOME, n.m.).
2.5. L’art. 1 del D.L. 162 del 2022, così come convertito nella L. 192 del 2022, limitando l’analisi alle parti che rilevano per il presente ricorso, ha modificato i commi 1 e 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 bis ord. pen.
Il comma 1 ora, analogamente al passato, prevede che i benefici previsti dalla norma (tutti non soltanto i permessi) possono essere concessi ai detenuti e internati che han commesso i reati c.d. ostativi di prima fascia quando questi collaborano con la giustizia a nor RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 ter ord. pen.
Il comma 1 bis prevede l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione e, in ossequio alla sent. 259 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte cost., stabilisce che la presunzione di pericolosità di cui al comma 1 natura relativa in quanto può essere superata se i detenuti e gli internati per i reati osta elencati:
dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparaz pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento;
b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carce alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazio dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere:
-b1) l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eve e con il contesto nel quale il reato è stato commesso,
-b2) il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terz conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze personali e ambientali, RAGIONE_SOCIALEe ragioni eventualmente dedotte sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALEa revisione critica RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa e ogni altra informazione disponibile;
pongano in essere iniziative a favore RAGIONE_SOCIALEe vittime, sia nelle forme risarcitorie c quelle RAGIONE_SOCIALEa giustizia riparativa.
2.6. A fronte RAGIONE_SOCIALE‘attuale formulazione la distinzione “normativa” tra la manc collaborazione volontaria e quella c.d. impossibile o inesigibile risulta essere venuta meno ta che il regime probatorio differenziato richiesto nei due casi per superare la presunzione rela di pericolosità sembrerebbe a prima lettura avere perso ragione di essere.
La norma, infatti, impone al giudice di fare riferimento a una griglia di crite complessivamente si compone in un unico, e particolarmente gravoso, standard probatorio nel quale, comunque, si deve tenere conto “RAGIONE_SOCIALEe ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione”.
2.7. L’art. 3 D.L. 162 del 2022 prevede la disciplina applicabile ai detenuti e intern cui collaborazione sia impossibile o inesigibile e che hanno commesso i reati ostativi pri RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa.
Per questa specifica ipotesi la disposizione transitoria stabilisce che al fine concessione dei benefici il giudice di sorveglianza, seguita la procedura di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘ 4 bis ord. pen., deve verificare esclusivamente l’attualità dei collegamenti con la crimina organizzata, terroristica o eversiva e non anche che non sussista il pericolo che tali collegame siano ripristinati.
In virtù del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma (“i benefici di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 bis RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo
la procedura di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 bis RAGIONE_SOCIALEa medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organi terroristica o eversiva”), infatti, si deve ritenere che il tema di prova sul quale si deve pronunciar il Tribunale di sorveglianza sia quello relativo all’esistenza o meno di contatti perduranti detenuto e il contesto associativo di provenienza e sia quindi circoscritto all’esclusi RAGIONE_SOCIALE‘attualità dei collegamenti (Sez. 1, n. 4012 del 28/5/2021, Di COGNOME, n.m.).
2.8. Nel caso di specie NOME COGNOME sta espiando la pena in relazione a un reato commesso prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. 162 del 2022.
Al ricorrente, pertanto -prescindendo in questa sede da ogni approfondimento interpretativo circa il rilievo da attribuire alla collaborazione c.d. impossibile o in nell’attuale panorama normativo- si deve applicare il criterio decisorio previsto dalla no transitoria sopra citata e non il diverso e più gravoso standard probatorio contenuto nell’ar bis, comma 1 bis, ord. pen. ora vigente.
In virtù di ciò il Tribunale di Sorveglianza, accertato e dichiarato che la cond collaborativa era inesigibile, avrebbe dovuto circoscrivere il giudizio alla verifica in all’acquisizione o meno di concreti “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva” e rendere un’adeguata e specifica motivazione in riferimento a tale parametro, risultando, di contro, del tutto inconferente o, comunque, priv effettivo rilievo, ogni ulteriore e diversa considerazione circa il pericolo di ripristinare i collegamenti.
Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il giudice RAGIONE_SOCIALEa sorveglia che ha articolato il rigetto sulla base del secondo parametro, ritenendo cioè di non pot escludere il pericolo che i collegamenti con il contesto criminale di riferimento siano ripris risulta resa sulla base del presunto accertamento di un presupposto errato (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato).
2.9. La motivazione sul punto, proprio per il riferimento a tale errato presupposto, d’al canto, è manifestamente illogica e carente.
Il Tribunale, infatti, pure avendo dato atto del positivo percorso intrapreso dal ricorr (ampiamente compendiato nella relazione di sintesi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cfr. pag. 5 de provvedimento impugnato), RAGIONE_SOCIALE‘assenza di altre condanne e di altri procedimenti penali pendenti, nonché di tutti gli altri elementi dai quali risulta il ruolo marginale rivest commissione del reato che “sembrano deporre per un quadro di assenza di collegamenti attuali del soggetto con la criminalità organizzata” (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato), h fondato il dinego sulla presunta sussistenza di un pericolo di recidiva che è, a ben vedere, ne sostanza parametrato sulla sola considerazione che il ritorno nel contesto ambientale di provenienza potrebbe comportare il pericolo di contatti con la criminalità organizzata.
Sul punto, d’altro canto, non appaiono decisive le considerazioni contenute nei pareri e nelle relazioni rese dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Messina (che attribuisce significativo ril alla mancata collaborazione, elemento del tutto ininfluente), dal RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALEa Sicurezza Pubblica RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, dalla D.N.A., dalla D.D.A. di dalla Squadra Mobile di Messina
Tali pareri e relazioni -che pure sono autorevoli ma che non sono vincolanti e non il giudice dal dovere di procedere a un attento vaglio critico di quanto in questo e ritenuto (Sez. 1, n. 11208 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 41361 del 2 sorrentino, mm.; Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532 – 01)- non infatti, soddisfacenti quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attualità dei collegamenti del rico criminalità
Ciò in quanto questi atti, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di ulteriori condanne e di pr penali pendenti, si esprimono tutti esclusivamente in merito al pericolo che il ricorre collegamenti con il contesto criminale di riferimento, senza evidenziare nulla di effetti all’attualità, ora e in concreto, di tali collegamenti.
Né, inoltre, quanto meno allo stato e in assenza di elementi o riferimenti con avere rilievo la sola circostanza che il condannato ha avuto degli sporadici e limi telefonici con il padre detenuto.
Sotto altro profilo, comunque, il Tribunale, anche omettendo di confrontarsi elementi di segno contrario pure acquisiti, non ha evidenziato alcun dato concreto poter inferire l’attualità dei collegamenti con la criminalità.
Al di là RAGIONE_SOCIALE‘astratto pericolo ritenuto sulla base del ritorno nel contesto di all’avere avuto degli sporadici contatti telefonici con il padre detenuto, infatti, la provvedimento impugnato è f.xlizigg:gi quanto al tempo trascorso dal reato all’ [–RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione e circa l’assenza in tale lungo periodo di qualsivoglia se carico del ricorrente, sia essa relativa a comportamenti penalmente rilevanti che a c contesti criminali.
Nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, inoltre, escluso il rinvio incidentale contenuto non risulta alcuna concreta valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa relazione Uepe, dalla qua risultare che il condannato nel corso del tempo ha intrapreso un diverso percorso di sua condotta intramuraria è positiva e che ha inviato una lettera di scuse alla per alla quale ha anche offerto una somma simbolica a titolo di risarcimento danni, che accettato.
La motivazione, infine, sempre in termini di attualità dei collegamenti, è care in ordine alla parte resa in relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente per è risultata dagli accertamenti economico-patrimoniali eseguiti dallo RAGIONE_SOCIALE, dai quali pure, sempre per quanto incidentalmente citato a pag. 5 del provv impugnato, risulta che le dichiarazioni dei redditi derivanti da rapporto di lavoro s così come le modalità di acquisto di un immobile, effettuato congiuntamente alla mog l’accensione di un mutuo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con affinché il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, applicato il criterio decisorio corretto merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglia Palermo.
Così deciso il 18 settembre 2024
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Il Consigli e/estensore
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