Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40463 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2718/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 01/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Casal di Principe il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna – in sede di riscontro della collaborazione ‘impossibile’, da limitata partecipazione ai fatti criminosi, ovvero da integrale accertamento dei medesimi e delle conseguenti responsabilità ormai operato, presupposto per l’accesso ai permessi premio da parte del detenuto NOME COGNOME – ha pronunciato in senso negativo.
COGNOME espia la pena dell’ergastolo, per effetto di plurime condanne inflittegli per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso – in quanto stabilmente inserito, sino almeno all’anno 2003, all’interno del RAGIONE_SOCIALE – nonché per omicidi plurimi e altri reati-fine del sodalizio criminale.
Dall’ordinanza si apprende che il condannato, nel 2016, aveva manifestato la volontà di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni autoaccusatorie, attinenti esclusivamente al ruolo da lui ricoperto in singoli fatti omicidiari, ma la competente Direzione distrettuale antimafia (RAGIONE_SOCIALE), all’esito di verifiche investigative, aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per dare seguito all’offerta di collaborazione, trattandosi di dichiarazioni da considerare, a seconda dei casi, «non sufficientemente riscontrate, superflue o strumentali», mentre, nonostante il ruolo nient’affatto marginale rivestito da COGNOME nel sodalizio, nulla era stato da lui riferito che potesse aiutare gli inquirenti a ricostruire «delitti finalisticamente collegati a quelli condanna o rispetto a pronunce di assoluzione pronunciate nei confronti di coimputati, anche rispetto alle condanne per fatti associativi».
Il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, rimarcato che, anche rispetto ai fatti oggetto di condanna, esistono «profili che non sono stati compiutamente accertati, quali correi che sono stati assolti per mancanza di prove o che non sono stati mai identificati, o armi e auto che non sono state ritrovate».
L’impossibilità di utile collaborazione di COGNOME con la giustizia è stata giudizialmente esclusa sulla base di tali concorrenti rilievi.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Mediante unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
La valutazione operata dal giudice a quo sarebbe autocontraddittoria, incoerente con gli esiti della svolta istruttoria e non conforme al corretto inquadramento giuridico della fattispecie della collaborazione impossibile.
Da un lato, sarebbero in realtà insussistenti margini di collaborazione ulteriore, riferibili ai fatti oggetto di condanna, essendo la responsabilità di COGNOME stata ormai definitivamente accertata rispetto a tali fatti, ed essendo la responsabilità di eventuali soggetti terzi già stata negata con sentenze di assoluzione insuscettibili di revisione, o altrimenti caduta in prescrizione, come risulterebbe dall’informativa trasmessa dalla D.D.A. competente. Quest’ultima avrebbe rifiutato il contributo collaborativo di COGNOME solo perché ritenuto, benché veritiero, non utile.
Sotto altro aspetto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente interpretato l’art. 4bis , comma 1bis , Ord. pen., pro-tempore applicabile, avendo indebitamente sovrapposto i piani della collaborazione utile e della collaborazione impossibile. L’orizzonte valutativo di quest’ultima sarebbe riferibile, unicamente, al novero dei fatti oggetto di condanna, dovendosi, solo rispetto a questi ultimi, valutare la completezza dell’accertamento giudiziale già intervenuto e l’assenza di ulteriori ambiti di ragionevole investigazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell’art. 4bis , comma 1, Ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, stante il tenore letterale della disposizione, alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all’art. 58ter , comma 1, ord. pen., tale da importare, altresì, la riduzione delle soglie minime di pena espiata previste per l’accesso alle diverse misure ( Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Minardi, Rv. 279120-01; Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 278480-01; Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266239-01).
L’ordinanza impugnata, nella parte in cui esclude gli estremi della collaborazione impossibile in ragione del fatto che il condannato non avrebbe offerto alcun contributo utile all’accertamento di delitti di criminalità organizzata, finalisticamente collegati a quelli per i quali aveva riportato condanna, non è conforme all’indicato principio di diritto.
Tanto basta a giustificarne l’annullamento, in modo tale da consentire al Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, di procedere a rinnovata valutazione, che si concentri sulle sole condotte criminose per le quali è intervenuto, per COGNOME, l’accertamento di penale responsabilità.
Rispetto a queste ultime, soltanto, il giudice del rinvio dovrà verificare, basandosi principalmente sulle informazioni fornite dalla competente D.D.A.,
oltre che sull’esame dei titoli di condanna, se effettivamente sussistano ambiti ulteriori di utile collaborazione da COGNOME esigibile, in rapporto alla possibilità effettiva di avviare nuove investigazioni per effetto di sue eventuali ulteriori dichiarazioni, tenuto conto di quanto giudizialmente non accertato, e altresì, e soprattutto, di quanto effettivamente ancora accertabile in rapporto al tempo trascorso, all’eventuale maturazione della prescrizione e all’intervenuta assoluzione definitiva, e non più rivedibile, riguardante taluni coimputati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME