Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5177 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRIESTE nel procedimento a carico di: Hodus Vadim yurievic (cui 06t3n4i ) nato in UCRAINA il 18/08/1983 avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste con sentenza del 9 ottobre 2024 condannava NOME alla pena di anni due di reclusione e 80.000 euro di multa con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per avere favorito l’ingresso illegale in Italia di 11 cittadini extracomunitari il 15 novembre 023 e di ulteriori 5 cittadini stranieri nel corso del medesimo mese di novembre.
Avverso detta sentenza propone ricorso il Sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Trieste, lamentando violazione di legge per avere erroneamente il giudice concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 12 terzo comma, quinquies D.Lgs. 286/98 e correlativo vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente come la concessione della indicata attenuante sia del tutto immotivata, in difetto di qualunque attività di collaborazione dell’imputato.
Costui, infatti, nelle spontanee dichiarazioni non ha fornito alcun dato preciso utile ad identificare eventuali correi, se non un vago nome di battesimo, tale NOME; successivamente, poi, lungi dal confermare o irrobustire le precedenti propalazioni, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Ciononostante, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto di concedere l’attenuante in
R.G.N. 36370/2024
ragione del fatto che l’imputato avrebbe fornito elementi per l’individuazione di coloro che gli avevano affidato l’incarico e avrebbe altresì confessato un precedente trasporto.
Secondo il ricorrente, tale motivazione si appalesa del tutto errata, in quanto la circostanza di avere confessato un precedente trasporto non ha nulla a che vedere con la ratio dell’attenuante concessagli, che si ricollega ad una fattiva collaborazione al fine di evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero di aiutare la raccolta di elementi di prova decisivi, o ancora al fine di individuare e/o catturare uno a piø autori di reati, od anche di sottrarre risorse rilevanti alla consumazione di delitti.
Ribadiva il ricorrente che la pretesa collaborazione dell’imputato non ha portato alla identificazione di alcun correo e che la confessione di un precedente reato non può integrare la indicata attenuante.
Il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore depositava foglio di conclusioni con cui si associava alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
L’attenuante Ł applicata nel caso in cui l’imputato si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o piø autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non Ł sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche Ł necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato. (Sez. 1 n. 2203 del 14/11/2017 Rv. 272058).
L’imputato, nella fase delle indagini preliminari, rese spontanee dichiarazioni e fece il nome di un correo, tale NOMECOGNOME senza essere in grado di o di volere fornire alcun ulteriore elemento identificativo; tali dichiarazioni non vennero però ribadite nel corso dell’interrogatorio, ove egli si avvalse della facoltà di non rispondere.
Dette dichiarazioni, rese – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., per costante insegnamento di questa Corte che qui di richiama e ribadisce, sono utilizzabili solo nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purchØ emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (Sez. 4 n. 2124 del 27/10/2020 Rv. 280242).
Il loro contenuto – del resto – per l’estrema genericità, non Ł definibile un concreto atto o contributo alla individuazione dei responsabili, ovvero alla sottrazione delle risorse per la consumazione dei delitti, o ancora alla ricostruzione dei fatti, posto che non ha ottenuto nessuno di tali risultati e ciononostante l’impugnato provvedimento afferma, contrariamente ad ogni evidenza, che l’imputato avrebbe fornito agli inquirenti importanti elementi per l’individuazione di coloro che gli avevano affidato l’incarico.
Circa, poi, l’ulteriore elemento indicato dal Giudice per le indagini preliminari come rilevante ai fini della concessione della attenuante, cioŁ il fatto di essersi autoaccusato di un precedente trasporto, la motivazione offerta dal giudice di merito Ł carente; nell’impugnato provvedimento non Ł stato esplicitato come la laconica ammissione di un precedente trasporto, ammissione che sconta la medesima genericità delle altre dichiarazioni, senza l’indicazione di alcun ulteriore particolare circa le modalità, il tempo, il luogo, la identità dei correi, possa essere elemento che integri quella fattiva collaborazione volta ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero ad aiutare la polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi di prova per la ricostruzione dei fatti, ovvero per la individuazione o la cattura di uno degli autori.
Ciò in quanto non Ł stato raccolto, al di là delle laconiche ammissioni dell’allora indagato, alcun elemento che consenta di affermare, neppure in via presuntiva e/o indiziaria che tale reato sia stato effettivamente commesso, facendosi così discendere la concessione di un importante vantaggio premiale, la cui controprestazione dovrebbe essere vagliata con estrema attenzione, dalle mere dichiarazioni – non suffragate da alcun elemento di neppure iniziale riscontro -dell’indagato, che tale confessione non ha neppure reiterato in sede di interrogatorio avanti al giudice per le indagini preliminari.
Il contributo collaborativo offerto dall’imputato che, ai sensi dell’art. 12 terzo comma quinquies D.Lgs. 286/98, comporta quale contraltare sanzionatorio una riduzione della pena fino alla metà, deve essere valutato in termini di importanza, concretezza e veridicità, mentre nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto che tale asserzione, non confermata, circa la commissione di un precedente analogo reato, fosse veritiera tout court, senza alcuna ulteriore verifica.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata relativamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 12 terzo comma, quinquies D.Lgs. 286/98 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa pensione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998 con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al giudice delle indagini preliminari del tribunale di trieste in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME