Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA DI CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 11 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha accertato che la collaborazione con la giustizia del detenuto NOME COGNOME non è né impossibile, né irrilevante.
In particolare, NOME è detenuto per reati ostativi di cui all’art. 4-bis ord pen. ed ha chiesto un permesso premio; il magistrato di sorveglianza ha trasmesso al Tribunale per il preliminare accertamento sull’eventuale impossibilità della collaborazione.
Il Tribunale ha ritenuto tale collaborazione possibile, perché, in relazione alla vicenda dell’omicidio di COGNOME NOME, per cui il detenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato, non c’è stato accertamento integrale delle responsabilità perché vi sono dei correi non identificati che il condannato avrebbe potuto aiutare ad identificare, ed in relazione alla sua associazione alla cosca
mafiosa, nota come RAGIONE_SOCIALE, a sua volta egli risulta esser stato condannato per essersi associato anche con sodali non identificati che avrebbe potuto contribuire a far identificare.
Il Tribunale ha aggiunto che la sua collaborazione era esigibile, perché il condannato aveva avuto un ruolo non marginale nella organizzazione criminale, che è ancora operante nel territorio interessato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe tratto la esigibilità della collaborazione soltanto dalla lettura dei capi di imputazione per cui è stato condannato il ricorrente, mentre la lettura integrale delle motivazioni delle sentenze avrebbe fatto comprendere che per l’omicidio COGNOME non vi erano spazi per ulteriori accertamenti di responsabilità, mentre quanto alla associazione criminale di cui lo stesso ha fatto parte nulla avrebbe potuto ancora riferire sia perché detenuto dal 1998 quasi ininterrottamente, sia perchè il gruppo criminale era stato oggetto delle dichiarazioni di tre collaboratori che ne hanno delineato in modo esaustivo l’organigramma. Nel processo per l’omicidio COGNOME, inoltre, il condannato ha effettuato chiamata di correo nei confronti di altro concorrente, che è stato condannato per effetto delle sue dichiarazioni.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Si ricorda preliminarmente che l’accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al Tribunale di sorveglianza, non investe anche la valutazione sull’assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che deve essere effettuata non nel giudizio incidentale, ma nel successivo giudizio principale sul beneficio richiesto (Sez. 1, Sentenza n. 48717 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277792: In tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 l’accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al tribunale di sorveglianza, non investe anche la valutazione sull’assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituendo essa un profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all’atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario, anche quando trattasi di beneficio di competenza del medesimo tribunale).
L’accertamento della esigibilità della collaborazione deve riguardare soltanto i titoli di reato in espiazione (Sez. 1, Sentenza n. 14158 del 19/02/2020, PG in proc Minardi, Rv. 279120: in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità (o dell’inesigibilità) di un’uti collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo – alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter, comma 1, ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l’accesso ai diversi benefici penitenziari; conforme Sez. 1, Sentenza n. 51891 del 29/10/2019, PG in proc. Filipone, Rv. 278480).
Circoscritto così il thema decidendum, va osservato che la motivazione dell’ordinanza impugnata individua, con riferimento alle due sentenze che prende in esame, il dato di fatto che esse hanno accertato fatti in relazione ai quali altri concorrenti nel reato non sono stati identificati. L’identificazione dei concorrenti è una tipologia di contributo che è certamente esigibile in astratto da un condannato.
Il ricorso deduce che, però, in concreto, non sopravviverebbe uno spazio per un’utile e possibile collaborazione, perché quelle vicende avevano visto sviluppi tali da escludere la sussistenza di altri concorrenti.
L’argomento è infondato, perché si tratta di reati (anche) di carattere associativo: sicché, prima di poter dire che sia divenuto impossibile o irrilevante individuare altri partecipi, occorre un accertamento completo dell’organigramma associativo, non agevole da raggiungere, in particolare per una associazione criminale così strutturata come il RAGIONE_SOCIALE del quale ha fatto parte il ricorrente.
Il ricorso deduce che sull’organigramma criminale dell’associazione a delinquere egli nulla avrebbe potuto ancora riferire, perché detenuto dal 1998 quasi ininterrottamente, e perchè il gruppo criminale era stato oggetto delle dichiarazioni di tre collaboratori che ne avrebbero delineato in modo esaustivo l’organigramma, ma la circostanza che nello stesso gruppo criminale abbiano collaborato altri soggetti è argomento non spendibile per contrastare l’ordinanza impugnata perché non rende inutile il contributo dichiarativo di altro esponente del medesimo gruppo criminale, che potrà, a seconda dei casi, riscontrare o confutare le dichiarazioni di coloro che hanno già collaborato con la giustizia, mentre la circostanza che egli sia detenuto da molti anni è argomento, a sua volta,
non spendibile, perché egli ha in ogni caso la possibilità di riferire ciò che sa in ordine al periodo in cui ha fatto parte del gruppo criminale restando in capo all’autorità giudiziaria la valutazione di utilità delle dichiarazioni nella ricostruzi della struttura dello stesso.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente