Collaborazione e Pena: Quando la Valutazione del Giudice è Insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: i limiti del sindacato di legittimità sulla determinazione della pena, in particolare quando si discute dell’applicazione di circostanze attenuanti. Il caso specifico riguarda la valutazione del rapporto tra collaborazione e pena, chiarendo che la quantificazione della riduzione spetta al giudice di merito e non può essere messa in discussione in Cassazione se la motivazione è logica e coerente.
I Fatti del Caso: Droga, Evasione e Ricorso
L’imputato era stato condannato in secondo grado a una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per una serie di reati gravi. Le accuse includevano la detenzione ai fini di spaccio di 210 grammi di cocaina, il danneggiamento con violenza di una sbarra stradale e l’evasione dalla detenzione domiciliare. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l’attenuante speciale del cosiddetto “ravvedimento operoso” (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) per la collaborazione fornita dall’imputato.
Nonostante ciò, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero applicato l’attenuante nella sua massima estensione, senza fornire una giustificazione adeguata.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente esulavano dai limiti delle censure ammissibili in sede di legittimità.
In conseguenza dell’inammissibilità, e non ravvisando un’assenza di colpa nel proporre il ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Cassazione: Il Principio del “Numerus Clausus”
Il cuore della decisione risiede nel principio del numerus clausus dei motivi di ricorso in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Discrezionalità del Giudice di Merito nella valutazione della collaborazione e pena
La Cassazione ha sottolineato che la valutazione sull’entità della riduzione della pena derivante da una circostanza attenuante, come la collaborazione e pena prevista per chi aiuta le indagini, è un’attività tipica del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sua scelta: l’imputato aveva fornito indicazioni utili per identificare un fornitore e sequestrare un quantitativo di stupefacente. Tuttavia, la riduzione della pena era stata applicata nella misura minima, tenendo conto del “grado di proficuità della collaborazione”. Questa valutazione comparativa è insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
La Congruità della Motivazione
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “congrua, esauriente ed idonea”. I giudici di secondo grado avevano spiegato l’iter logico-giuridico seguito: avevano riconosciuto l’attenuante della collaborazione, l’avevano ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata e avevano applicato una riduzione partendo dalla pena base. La scelta di applicare una riduzione minima, bilanciando l’utilità della collaborazione, rientra pienamente nei poteri del giudice di merito. Tentare di contestare questa scelta in Cassazione equivale a chiedere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in quella sede.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non ogni doglianza può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio. La determinazione della pena, inclusa la valutazione del peso delle attenuanti come la collaborazione e pena, è un’area di ampia discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione su questo punto è ammissibile solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una riduzione di pena concessa per la collaborazione?
No, la valutazione sulla misura della riduzione della pena per collaborazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito (come la Corte d’Appello). Non può essere contestata in Cassazione se la motivazione della sentenza è logica, completa e non contraddittoria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli tassativamente previsti dalla legge per un ricorso in Cassazione (principio del numerus clausus). L’appellante ha sollevato questioni di merito, che sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3708 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3708 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena anni 2 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 73 co. 1 d.P.R. 309 riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 73 co. 7 d.P.R. 309/1990, per aver detenut illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 210 d sostanza stupefacente di tipo cocaina; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e n. 11, 337 cod. pen., per aver sfondato con violenza la sbarra posta a chiusura della strada; per il reat cui all’art. 385 cod. pen., per essere evaso dalla detenzione domiciliare.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata applicazione nel massima estensione della circostanza attenuante prevista dall’art. 73 co. 7 d.P.R. 390/1990.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibil in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito d giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato com l’imputato abbia fornito il suo patrimonio di conoscenze, tornendo utili indicazioni sui sog responsabili dell’attività di spaccio e consentendo agli inquirenti di individuare un sog fornitore delle sostanze e procedere al sequestro di un notevole quantitativo di sostan stupefacente. Pertanto, la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso è stata ritenuta prevalente anche sulla recidiva reiterata, diversamente dalle già ritenute circosta attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, le quali sono state ritenute equivalenti contestata recidiva reiterata. Conseguentemente, il giudice a quo ha applicato una sola riduzion di pena, partendo dalla pena base corrispondente al minimo edittale, di anni sei di reclusione euro 26.000 di multa, in anni tre di reclusione ed euro 13.000 di multa applicando la riduzio minima, pari alla metà della pena come determinata, tenuto conto del grado di proficuità dell collaborazione prestata dall’imputato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025