Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39003 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Scafati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, emessa in sede di rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro diecimila di multa con applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate nonché della circostanza di cui all’art. 416-bis.1, comma 2, cod. pen. in relazione ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), detenzione ai fini di spaccio di 45,45 grammi di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e detenzione illegale e ricettazione di una pistola Beretta Browning (art. 23 I. 110 del 1975 e 648 cod. pen.), reati tutti già aggravati dalla circostanza prevista dall’articolo 416-bis.1 cod. pen. per aver commesso i fatti al
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fine di favorire il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, reati commessi in Scafati e Poggiomarino a partire dal settembre 2022.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore del ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge’, per erronea applicazione dell’art. 73 /comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, per la ritenuta insussistenza dell’attenuante di aver fornito un rilevante contributo ai fini della sottrazione di risorse rilevanti in vista della prosecuzione dell’attività illecita e per la mancata riqualificazione del fatto quale ipotesi di minore tenuità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.
Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione con la quale i giudici del merito, pur avendo dato atto del contributo offerto dall’imputato nella ti GLYPH Il ricostruzione delle caratteristiche della piazza di spaccio di Poggiomarino e dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno negato la sussistenza dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 cit. precisando che non era rilevante la indicazione delle piazze di spaccio rifornite dal RAGIONE_SOCIALE e le modalità della loro organizzazione perché circostanze non sufficienti ai fini dell’applicazione della circostanza del ravvedimento operoso/che richiede un comportamento particolarmente attivo per evitare che l’attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori. Il ricorrente osserva, altresì, che era stata depositata la sentenza, emessa all’esito di rito abbreviato, nei confronti dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risultava che elementi di prova utili erano stati costituiti proprio dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, ritenute rilevanti per contestualizzare il fatto riferibile alle attività spaccio del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza trascurando il contegno processuale dell’imputato dopo la commissione dei fatti;
2.3. erronea applicazione della legge penale (in relazione all’art. 228 cod. pen.) per la mancata revoca della misura della libertà vigilata. La motivazione spesa dalla Corte è di mera apparenza e pretermette il percorso di collaborazione tenuto dall’imputato /rimettendo la valutazione della persistenza sulla pericolosità sociale al magistrato di sorveglianza, al momento della esecuzione della pena.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché carente di motivazione sulla qualificazione giuridica del reato ascritto al capo 2) e inficiata da evidenti contraddizioni per la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e, di conseguenza, sul diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul persistente giudizio di pericolosità sociale del COGNOME alla stregua della intervenuta collaborazione che ha comportato, nel presente procedimento, l’applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.2, cod. pen.
Risulta, inoltre, allegata agli atti, ma non ha costituito oggetto di esame, la sentenza emessa nel procedimento per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 cit. It GLYPH it relativo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, procedimento di cui, peraltro, non è specificato nel ricorso se fosse relativo anche a condotta partecipativa del ricorrente.
2. Va ricordato che / in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche quello dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non coincidendo i presupposti delle due circostanze, in quanto la prima riguarda l’assicurazione, “ex post”, delle prove dei commessi reati e, ai fini della sua applicazione, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, mentre per la concessione della seconda, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato, nel corso della consumazione del reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l’attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra, Rv. 273563 – 01).
Cionondimeno, è indubbia la interferenza nell’operatività delle due circostanze quando, come nel caso in esame, le dichiarazioni collaborative si inseriscano in procedimenti connessi o, comunque, collegati e risulti che le dichiarazioni dell’imputato / che risponde autonomamente del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 cit. / siano state utilmente impiegate anche nel processo per il reato associativo, come, secondo il ricorso, risulta documentato con la produzione della sentenza le emessa in relazione al reato associativo ascritto al o RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non esaminata dalla Corte di merito.
In tal caso non è sufficiente, ai fini del diniego, che le dichiarazioni non “consegnino la prova della sottrazione di risorse rilevanti” – secondo l’assunto della sentenza impugnata – dovendo, invece, tali dichiarazioni essere esaminate nella prospettiva di verificare che esse abbiano fornito informazioni in grado di
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consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, COGNOME, Rv. 264672 – 01).
La Corte di merito, pertanto, anche confrontandosi con la concreta situazione processuale dell’imputato in relazione al reato associativo – accertando, in sintesi, se gli fosse contestato o meno il reato associativo e la qualità delle dichiarazioni del COGNOME risultanti dalla sentenza prodotta – dovrà verificare, inquadrando il tema nella più ampia prospettiva esegetica indicata, se l’attività di collaborazione dell’imputato – che, peraltro, gli è già valsa l’applicazione della circostanza di cui all’art. 416-bis.1, comma 2, cod. pen. – abbia consentito di perseguire un utile risultato di indagini, anche in relazione ai reati riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti ftenuto conto che nel presente procedimento il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 cit. ascritto all’imputato rileva quale fattispecie nnono-soggettiva di detenzione a fini di spaccio.
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Sulla scorta di tale verifica dovrà, inoltre,Vg – a –rnTr – ia -to il motivo di appello relativo alla sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., omesso nella sentenza impugnata, e dovrà essere riesaminato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, denegato dalla Corte territoriale perché fondato su argomenti che richiamavano le valutazioni espresse a proposito dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.2, cod. pen., giudizio che, invece, va correlato alla valenza complessiva delle dichiarazioni collaborative.
Consegue, infine, la necessità di revisione del giudizio di pericolosità sociale, la cui sussistenza non può essere rinviata al momento di esecuzione della sentenza, in presenza di una condanna a pena inferiore ad anni dieci di reclusione e tenuto conto che, per effetto dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 416bis.1, comma 2, cod. pen., risulta elisa l’aggravante cd. mafiosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 14 novembre 2025