Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2398 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2398 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a RUSSIA( RUSSIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante della collaborazione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste, giudicando in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato con sentenza n. 8316/2025, ha nuovamente riconosciuto, in favore di COGNOME COGNOME – dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 12, commi 1,3 lett. d) e 3 -ter lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, per
avere, in concorso con altri , compiuto attività diretta a favorire l’ingresso illegale in Italia di quattro clandestini – la circostanza attenuante di cui al comma 3quinquies del menzionato testo di legge, ravvisando che l’imputato, in sede di spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria, avesse fornito plurimi elementi identificativi (indicando i nomi e fornendo i rispettivi numeri di telefono, dei suoi correi), in tal modo, rendendo una collaborazione reale e utile alle indagini ai fin della ricostruzione dei fatti e della punizione degli autori dei delitti, come previsto dalla citata disposizione di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, che svolge un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il ricorrente lamenta che il G.U.P. ha ritenuto sussistente la circostanza de qua con discorso assertivo e motivazione apparente e illogica. Invero, ha osservato il P.M., COGNOME, dopo avere indicato i nomi propri e le rispettive utenze cellulari dei suoi complici, riferendo che insieme avevano deciso di «formare un gruppo per trasportare migranti russi» si è successivamente avvalso della facoltà di non rispondere sia dinanzi al Pubblico Ministero che dinanzi al G.I.P. in occasione della convalida, per poi rendere nuovamente spontanee dichiarazioni dinanzi al G.U.P., in cui ha sconfessato quanto inizialmente riferito. Sicché, sfiora l’assurdo l’inciso ‘indipendentemente dal contegno successivamente serbato dall’imputato,’ di cui si legge nella sentenza impugnata, perché le indagini supportate da una collaborazione devono portare a un processo e a una condanna, a cui mai si sarebbe pervenuti nel caso di specie, atteso che le spontanee dichiarazioni hanno una scarsa utilizzabilità nei confronti di terzi, anche in ragione della circostanza che quando sono state rese in fase di indagini, e che i supposti correi erano già stati fermati e respinti alla frontiera, così come risulta irreale, continua il ricorrente, affermare che i ‘ correi che poco prima erano stati fermati dagli operanti di P.G….stavano svolgendo un servizio di staffetta ‘, essendo stati fermati sette ore prima del passaggio dell’imputato, e respinti in Slovenia.
Con memoria del 05/12/2025, il difensore dell’imputato, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e concluso per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso del procuratore della Repubblica di Trieste è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998.
Giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla prima sezione di questa Corte (con sentenza n. 8316/25), il giudice dell’udienza preliminare ha nuovamente
riconosciuto all ‘ imputato la circostanza attenuante di cui all ‘a rt. 12 comma 3quinquies del D.lgs. n. 286/1998, senza colmare il deficit motivazionale segnalato in sede di annullamento.
Come ha già ricordato la sentenza rescindente, la speciale disposizione in tema d’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs. n. 286 del 1998, richiede, per la sua configurabilità, che il beneficio sia ricollegato non già a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, alla sua confessione di responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, bensì di un contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che sia offerta una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato» (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 2018, Balde, Rv. 272058). E’ stato altresì precisato, che «alla presenza di un’effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l’applicazione dell’attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto alla presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione» (Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009 dep. 2010, Lin, Rv. 246104).
Ancora una volta il GUP non ha tenuto conto di tali chiare coordinate ermeneutiche, avendo mancato di definire la condotta in termini di contributo concreto ed effettivo, fornendo esplicita dimostrazione della effettività della collaborazione prestata e della univocità della scelta, oltre che dell’utilità della stessa rispetto alla prosecuzione delle indagini.
4.1. Sotto il primo profilo, invero, avrebbe dovuto confrontarsi il giudice del rinvio con la circostanza che le dichiarazioni etero-accusatorie sono state ritrattate nel corso dell’udienza preliminare, dove l’imputato rese nuove dichiarazioni spontanee , così da rendere quelle sommarie iniziali scarsamente utilizzabili in un eventuale giudizio contra alios .
4.1.1. E’ innegabile che un tale comportamento ondivago avrebbe richiesto ben più approfondito vaglio della effettività e della univocità della collaborazione, che, pur labilmente fornita ab initio , all’atto dell’arresto, è decisamen te venuta meno nelle successive interlocuzioni con l’autorità giudiziaria, dinanzi alla quale l’imputato ha, prima, serbato un assoluto silenzio e, poi, ha ritenuto di sconfessare del tutto le iniziali chiamate in correità.
4.1.2.Ciò che non è chiaro, allora, è come possa ravvisarsi in tale contraddittoria condotta processuale il necessario connotato dell’effettività e soprattutto della univocità della scelta collaborativa, che per essere tale, lo si sottolinea, presuppone la dissociazione effettiva dalla pregressa condotta illecita e l’utilità del contributo dichiarativo prestato dall’imputato. Sebbene debba prescindersi dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del proprio operato ( Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Rv. 265851), ciò che imprescindibilmente occorre, ai fini
del riconoscimento della attenuante, è che l’agente si dissoci concretamente dalla pregressa condotta delittuosa e si prodighi per evitare le ulteriori conseguenze e per la identificazione di eventuali correi.
4.1.3. Dunque, il giudice del rinvio dovrà concentrare la disamina su tali aspetti e chiarire perché, nel la condotta processuale dell’imputato , possa essere ravvisata una effettiva scelta collaborativa nei termini ora specificati.
4.2. Quanto al secondo aspetto, ciò che avrebbe dovuto essere chiarito dal giudice del rinvio, in ragione della circostanza che il contributo dichiarativo fornito dal ricorrente sia stato acquisito in sede di spontanee dichiarazioni, è, in che modo, dette dichiarazioni, oltre a condurre alla identificazione dei correi, avrebbero potuto consentire ulteriori sviluppi delle indagini.
4.2.1. Sotto tale profilo avrebbe dovuto anche confrontarsi il giudice del rinvio con la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che coloro che l’imputato indicò come i suoi complici, erano, intanto, già stati fermati molte ore prima e respinti alla frontiera, risultando, pertanto, anche scarsamente comprensibile, sotto il profilo logico, il passaggio argomentativo per mezzo del quale è stato ravvisato in capo a costoro un ruolo di staffetta.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alla circostanza della collaborazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d. Lgs. n. 286/1998 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME