Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48907 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTECORVINO ROVELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; L( ‘ GLYPH eQ— ?2./3/2
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di accertamento della condotta di collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen., proposta nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo.
Ritenuto che i motivi prospettati dal difensore, AVV_NOTAIO (mancanza di motivazione circa l’accertamento della colloaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. – primo motivo; erronea applicazione di legge in relazione all’art. 58-ter Ord. pen.), rappresentano doglianze inammissibili e, comunque, manifestamente infondate perché si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall’esame del provvedimento impugnato (primo motivo), nonché censure rivalutative di profili già vagliati e adeguatamente disattesi, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni svolte.
Considerato, infatti, che l’ordinanza censurata ha affermato con ragionamento non manifestamente illogico, non apparente e completo, che gli inquirenti sono giunti alla conclusione che COGNOME non ha fornito alcuna utile indicazione circa l’operatività del sodalizio, attivo nella territorio della Piana de Sele, di cui è stata dimostrata la permanenza, limitandosi, peraltro, rispetto ai fatti contestati con riferimento al periodo 2010-2013, ad escludere la propria responsabilità e quella di COGNOME, nonché ammettendo la propria responsabilità soltanto in relazione ad un unico episodio omicidiario, coinvolgendo i propri familiari.
Ritenuto, infine, che la diversa lettura proposta dal ricorrente, quanto all’utilità del contributo assicurato in altri procedimenti, pretenderebbe la lettura delle fonti documentali, allegate al ricorso, non consentita a questa Corte di legittimità.
Rilevato che gli argomenti di cui alla memoria difensiva pervenuta a mezzo p.e.c., non possono essere valutati nella presente sede trattandosi di memoria intempestiva, in quanto, da annotazione della Cancelleria, risultata trasmessa in data 22 settembre 2023, quindi oltre il termine dei quindici giorni, interi e liberi, antecedenti l’udienza odierna, stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi, peraltro, la stessa essere considerata memoria di «replica», cui applicare il minor termine dei cinque giorni, giacché nessuna altra parte ha, antecedentemente, depositato una sua memoria, alle cui argomentazioni fosse dato contrapporsi (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512-01).
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente