Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9803 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 136/2026
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 20/02/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Poggiomarino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/09/2025 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della riduzione di pena per la circostanza attenuante di cui all’art. 416bis .1, terzo comma, cod. pen., e la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità; udito il difensore dell’imputato, avvocato AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella emessa il 2 febbraio 2023, in rito abbreviato, dal locale G.u.p. a carico di NOME COGNOME e con la quale l’imputato, riconosciuto colpevole di omicidio, era stato condannato alla pena principale finale di dieci anni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e – per quanto di ulteriore rilievo in questa sede – della diminuente di cui all’art. 416bis .1, terzo comma, c.p., riconosciuta nella sola misura di un terzo.
L’imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi tra loro connessi e passibili di illustrazione congiunta.
Sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante speciale nella massima estensione, implicante una riduzione di pena pari a due terzi, alla luce della decisività del contributo dichiarativo da lui offerto, anche contra se , essendo – a suo dire – illegittime e incongrue le ragioni di segno opposto addotte dai giudici del merito.
In vista dell’odierna udienza di discussione il ricorrente ha depositato nota scritta, segnalando giurisprudenza di legittimità reputata conforme ai suoi assunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre muovere dalla premessa che la misura della diminuzione della pena, per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate all’esito del giudizio, costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere il relativo obbligo di motivazione, non è tenuto a una analitica enunciazione di tutti gli elementi astrattamente rilevanti, ma può limitarsi alla sola illustrazione di quelli determinanti per la soluzione adottata; quest’ultima, tuttavia, è insindacabile in sede di legittimità solo qualora detti elementi siano conformi al dato normativo e la loro valutazione risulti immune da vizi logici del ragionamento (tra le molte, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01).
A tali fini è bene allora richiamare, altresì, il principio di diritto (ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 18875
del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281287-01; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264529-01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249373-01), secondo cui la circostanza attenuante speciale per la dissociazione, oggi disciplinata dall’art. 416bis .1, terzo comma, cod. pen., si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dall’autore del reato e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato medesimo, o alla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero ancora alle motivazioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione; e, più in AVV_NOTAIO, non può essere disconosciuta o ridimensionata alla luce di fattori esterni, che da quell’utilità obiettiva totalmente prescindono, quali il bisogno processuale dei riscontri, nel caso siano dovuti, o il tempo che il Pubblico ministero ha impiegato per la loro acquisizione.
Le decisioni di merito, nel processo susseguitesi, non sono conformi al principio e non sono dunque neppure appaganti dal lato motivazionale.
Il primo giudice, per giustificare l’inferiore riduzione di pena, ha fatto leva sulla «brutalità dell’azione commessa in pubblica via, in luogo di ordinario raduno di persone», ossia esattamente su specifici indici di gravità del fatto, in sé incontestabili, ma inidonei, per le considerazioni già spese, a guidare sul punto l’esercizio della discrezionalità giudiziale.
Il giudice del gravame, abbandonando tale fallace impostazione, ha viceversa stimato le dichiarazioni collaborative di COGNOME come «non decisive visto che il Pubblico Ministero ha dovuto attendere oltre otto anni prima di esercitare l’azione penale», posto che solo con l’ingresso nel procedimento di ulteriori propalazioni sarebbero stati acquisiti «decisivi riscontri», quanto meno per la posizione dei coimputati.
In senso contrario deve osservarsi che l’indefettibilità dei riscontri, rispetto ai correi attinti dalle dichiarazione di un collaboratore di giustizia, è una regola cardine del sistema della prova penale (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), il cui rispetto non incide tuttavia, di per sé, sul valore della collaborazione, che può essere inficiato solo dal contenuto intrinseco degli elementi di corroborazione, se dissonanti, sicché è manifestamente illogico, come già osservato, misurare l’importanza della collaborazione stessa, o se si vuole la sua «decisività», esclusivamente sul metro del lasso temporale impiegato per l’assunzione di detti elementi.
Nel caso di specie difetta, in definitiva, una logica e congrua giustificazione della minore incidenza, nel calcolo, della riduzione di pena connessa al
riconoscimento dell’attenuante speciale, a cospetto del parametro legale di riferimento.
Constatato un tale vizio, la Corte di legittimità non può procedere, essa stessa, a delibare i fattori rilevanti per la congrua ponderazione del peso da annettersi all’attenuante stessa nella commisurazione della pena, ma deve necessariamente annullare la decisione impugnata, disponendo il rinvio del giudizio alla sede rescissoria per una nuova decisione sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei criteri testé indicati (Sez. 1, n. 26538 del 22/03/2023, COGNOME).
All’accoglimento del ricorso in relazione a profili riguardanti esclusivamente il trattamento sanzionatorio consegue (art. 624, comma 2, cod. proc. pen.) la declaratoria di irrevocabilità della sentenza impugnata, nella parte riguardante l’affermazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla misura della riduzione di pena conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 416bis .1, terzo comma, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Dichiara, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’COGNOME.
Così deciso il 20/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME