Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dalla Corte d’Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/04/2023, la Corte d’Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 25/02/2022, con la quale – per quanto qui rileva – COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 7 (capo A) e 73, 80 (capi B e C) del d.P.R. n. 309 del 1990.
In particolare, la Corte d’Appello ha riconosciuto con giudizio di prevalenza le già concesse attenuanti generiche, ha ridotto gli aumenti per la continuazione e
ha revocato le pene accessorie e la misura di sicurezza applicate dal giudi primo grado, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere il COGNOME, che la dif aveva motivato con la scelta di quest’ultimo, maturata nel giudizio di primo gr di divenire collaboratore di giustizia. Si censura la motivazione addotta dalla territoriale (imperniata sulla definizione del processo a carico dei coimputa sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.), che non aveva apprezzato i verb interrogatorio prodotti dalla difesa, dai quali erano emersi elementi di ass novità che avrebbero consentito l’applicazione dell’attenuante speciale di c comma 7 dell’art. 74 dP.R. n. 309 del 1990. Si richiamano precedenti anch sovra nazionali a sostegno della prospettazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca concessione dell’attenuante appena richiamata. Si censura la sentenza per av la Corte erroneamente collocato il momento della collaborazione in un momento successivo alla sentenza di primo grado, e per non aver apprezzato la maggio capacità esplicativa del contributo del COGNOME rispetto alla ricostruzione opera dal primo giudice. Si osserva che tale contributo aveva consentito di far sull’esistenza di un’articolata organizzazione ex art. 74, fornendo ele “dall’indiscutibile valore investigativo”, con il disvelamento dei nomi degli int il chiarimento dei ruoli svolti e le modalità di esecuzione dei singoli reati. accolta dalla Corte territoriale di un impianto probatorio completo (intercettaz pedinannenti ecc.) viene definita “divagazioni letterarie”, e si sottol contraddittorietà in cui era la Corte d’Appello che aveva in seguito ammesso concedibilità dell’attenuante anche in caso di collaborazione intervenuta in fase avanzata del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché privo RAGIONE_SOCIALE necessarie connotazioni specificità.
E’ opportuno prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, pe concessione dell’attenuante della collaborazione di cui all’articolo 74, c settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conosc offerto dall’imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffic singola partita di droga, bensì l’attività complessiva del sodalizio criminoso»
6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262624 – 01, la quale, applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione di meri che aveva escluso l’attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui conte concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l’attività di interce e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti). In senso conforme Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009, COGNOME, Rv. 244745 – 01, secondo la qual «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l’applica dell’attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ott 1990 n. 309, testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi in materia di disciplina degli stupefac sostanze psicotrope), sono di minore portata di quelli richiesti per la conces dell’attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al succe articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Ne consegue che, per la concessione della prima, è sufficiente l’essersi adoperato per evitare che l’a di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al seque di “risorse rilevanti”, mentre per quella della seconda, in considerazione maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il tra della singola partita di droga, bensì l’attività dell’associazione criminosa fin a diversi traffici, è richiesta l’assicurazione RAGIONE_SOCIALE prove del reato, necessario un contributo efficace per il sequestro di “risorse decisive”».
Una diretta conseguenza di tali principi sembra rinvenirsi nella elaborazio giurisprudenziale in tema di rinnovazione istruttoria funzionale all’applica dell’attenuante speciale che qui rileva. Si è infatti affermato che «la rinnov dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello, per consentire l dell’imputato e far risultare il suo “status” di collaboratore di giustizia, dev disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione funzionalità della prova rispetto al processo per l’insufficienza degli ele istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive dichiarante» (Sez. 2, n. 41500 del 24/09/2013, Adornetto, Rv. 257157 – 01. Nel stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 21095 del 19/01/2021, COGNOME).
3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadi ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, in quanto la difesa ricor doveva farsi carico di illustrare, con la necessaria specificità, le ragioni per il contributo dichiarativo del COGNOME avrebbe avuto le caratteristiche individuat dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale, tali quindi da sconfes l’assunto della Corte territoriale secondo cui non era necessario procedere rinnovazione attesa anche la definizione, da parte dei coimputati, della pro posizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. D’altra parte, nessun ri alla collaborazione del COGNOME è contenuto nella sentenza di primo grado, sicchè – anche sotto questo profilo – il ricorrente avrebbe dovuto adeguatame rappresentare gli elementi di novità direttamente riconducibili al contri dichiarativo apportato dal ricorrente e illegittimamente pretermessi dai giudi
merito (es. esistenza di altri correi, di attività illecite diverse ed ulteriori rispe quelle note e monitorate, ecc.).
Il motivo si risolve invece in una elencazione di principi e in una critica non priva di spunti polemici nei confronti dell’impianto argomentativo RAGIONE_SOCIALE conformi sentenze emesse nei confronti del COGNOME, che hanno ritenuto sussistere un compendio probatorio completo (cfr. il riferimento, a pag. 9 del ricorso, alle “divagazioni letterarie” con cui il G.u.p. avrebbe disatteso la richiesta di applicazione dell’attenuante speciale): il motivo è dunque da ritenere – alla luce di quanto in precedenza evidenziato – non in linea con il principio di specificità del ricorso.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigr estensore
Présldente