Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7090 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7090 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.32/2026
CC – 13/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
-Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Pozzuoli il DATA_NASCITA,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 31 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen. (capo A1).
La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità, credibilità e autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini della gravità indiziaria.
Deduce che la motivazione Ł illogica e incoerente laddove desume la credibilità soggettiva di due dei quattro collaboratori di giustizia dai rapporti di parentela che legano i chiamanti ai chiamati; Ł mancante, invece, con riferimento agli altri due; Ł illogica e apparente nella parte in cui richiama la sentenza di condanna emessa in altro procedimento penale, e non passata in giudicato, in cui vi era stato il positivo vaglio dei collaboratori di giustizia, perchØ non era stata emessa nei confronti suoi e di suo marito, NOME COGNOME, era relativa al reato di associazione camorristica a cui era rimasta estranea. Lamenta ancora l’assenza di vaglio critico delle specifiche ragioni di astio e dichiarate contrapposizioni tra lei,
i collaboratori di giustizia e il marito. Contesta le dichiarazioni de relato che passa analiticamente in rassegna. Esclude la rilevanza delle intercettazioni a suo carico.
Non Ł comparso in udienza il difensore che aveva chiesto la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł nel complesso infondato.
NOME COGNOME Ł stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., per aver assunto la gestione delle piazze di spaccio di Pozzuoli dopo che il marito, NOME COGNOME, era stato arrestato per la partecipazione a un’associazione camorristica.
Il grave quadro indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni.
La ricorrente ha contestato il vaglio critico delle dichiarazioni dei primi con particolare riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nei verbali del 18 marzo e del 20 marzo 2024, da NOME COGNOME nei verbali dell’11 ottobre 2023 e del 12 gennaio 2024 e da NOME COGNOME nel verbale del 13 ottobre 2023.
La censura risulta articolata in termini generici. La giurisprudenza ha affermato, in plurime occasioni, che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 01). La cognizione del giudice di legittimità Ł limitata alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e avalutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (tra le piø recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01). Nel caso in esame, invece, la ricorrente ha selezionato solo alcune parti delle dichiarazioni, che ha parzialmente raffrontato con quelle riportate nell’ordinanza, per dimostrare l’interesse dei collaboratori di giustizia a gestire le piazze di spaccio del COGNOME, profittando della sua carcerazione. Tuttavia, anche a voler ritenere plausibile la prospettazione difensiva, appare chiaro che proprio l’astio per il ruolo vicario assunto dalla COGNOME nella direzione degli affari finisce con il confermare il grave quadro indiziario a suo carico.
Pertanto, la valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, ancorchØ esposta in modo sintetico nell’ordinanza (pag. 3), non Ł nØ apparente nØ illogica nØ contraddittoria. Del resto, il giudizio positivo risulta ulteriormente confermato dal tenore delle conversazioni tra la donna e il marito nel procedimento RGNR 1145/2024, da cui Ł emersa la perdurante operatività dell’associazione e il primario ruolo svolto della COGNOME in supplenza del marito. Sul punto, la ricorrente si Ł limitata a una blanda contestazione di questi colloqui nelle date dell’8 settembre, 21 settembre, 5 ottobre 2023, senza neanche entrare nel merito, ma ritenendoli da soli semplicemente insufficienti a integrare la gravità indiziaria di un reato contestato dal dicembre 2021, con condotta attuale. La deduzione Ł all’evidenza inidonea a disarticolare il ragionamento seguito dal Tribunale per confermare la misura carceraria.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME