Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 08/07/1997
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa il 7 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale di applicazione della misura custodiale nei confronti del COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 90, aggravato ex art. 416 bis cod. pen. – per aver partecipato all’associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova, agendo nell’interesse del sodalizio mafioso e con metodo mafioso-, contestato ai capo 2) dell’imputazione provvisoria.
n
Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 90 per mancanza di gravi indizi. La condotta contestata al ricorrente, di sodale impegnato quotidianamente nell’attività di spaccio previa autorizzazione dei vertici del mandamento di Porta Nuova e autore di violenze e minacce per garantire il rispetto delle regole del mandamento mafioso, è priva di riscontri.
Si premette che lo stesso GIP nel luglio 2023 aveva rigettato la domanda cautelare relativa alla partecipazione associativa del ricorrente, assolto anche dal reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90 con sentenza del 3 ottobre 2024; si sostiene che la motivazione sulla gravità indiziaria è apparente, in quanto manca la motivazione sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e lo stesso GIP nella precedente ordinanza aveva escluso di poter utilizzare le dichiarazioni del COGNOME perché prive di riscontri oggettivi; l dichiarazioni sono, comunque, generiche in relazione alla partecipazione associativa. Il COGNOME riferisce che il COGNOME si occupava di droga, collaborando alle dipendenze del COGNOME, in passato autorizzato da NOME COGNOME, ma non sa se il COGNOME versava la quota al mandamento; analoghi rilievi valgono per le dichiarazioni del COGNOME, che nelle prime dichiarazioni del gennaio 2018 riconosceva il COGNOME, ma affermava di non sapere se fosse coinvolto in traffici illeciti, mentre sei anni dopo cambiava versione e riferiva che spacciava cocaina h/24 insieme al COGNOME, senza, tuttavia, far riferimento al suo inserimento associativo o ad un contesto organizzato. Il Tribunale ha ignorato il radicale mutamento di versione e lo iato temporale intercorso tra le due versioni rese; è apodittica la motivazione nella parte in cui fa derivare dalla collaborazione con il COGNOME l’automatico inserimento del COGNOME nell’associazione, non potendo che rifornirsi dai canali indicati dall’associazione; non è indicato alcun indizio da cui risulti che l’attività illecita fosse svolta per conto dell’associazione e che eg acquistasse da membri del sodalizio o corrispondesse somme al mandamento; è palesemente travisato il dato della divisione dei proventi con l’COGNOME, detenuto ininterrottamente dal 2010 ad oggi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Solo apparentemente motivata è l’attendibilità intrinseca del RAGIONE_SOCIALE, avendo il Tribunale omesso di considerare lo spirito di vendetta nei confronti del ricorrente e dei correi che lo animava, come da lui stesso ammesso nel corso dell’interrogatorio del giugno 2023; né ha tenuto conto dei molteplici contatti con altri coindagati, tra cui l’Aruta dopo l’avvio della collaborazione, per sua stessa ammissione. Manca, ogni motivazione sull’attendibilità estrinseca del RAGIONE_SOCIALE e ogni riscontro individualizzante, specie se considera che per l’estorsione di cui al capo 3) non è stata emessa misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, meramente oppositivi, a fronte di una motivazione completa e lineare che si sottrae alle censure del ricorrente, principalmente dirette a svalutare l’apporto dichiarativo dei collaboratori e, soprattutto, del RAGIONE_SOCIALE, invece, valorizzato per convergenza e rilevanza.
L’ordinanza premette che il quadro indiziario è complesso e composito, essendo costituito dalle risultanze di indagini pregresse e da sentenze acquisite agli atti, dalle risultanze di operazioni di intercettazione e videoripresa e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, concentrate sulle attività illec dell’articolazione mafiosa operante nel mandamento di Porta Nuova.
Il riferimento alla sentenza emessa il 22 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l’associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico nel territorio di Porta Nuova, è solo funzionale a descrivere il contesto svelato da pregresse indagini aventi ad oggetto la composizione e la ricostruzione delle attività criminali del mandamento di Porta Nuova, tra cui il narcotraffico, costituenti il substrato sul quale s innestano le indagini svolte nel procedimento in oggetto, concentrate su detto settore illecito e nel cui ambito sono state acquisite le dichiarazioni ben più rilevanti e recenti di NOME COGNOME che non ha assunto Io status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha reso dichiarazioni su fatti dei quali è stato protagonista, accusandosi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, cui si aggiungono le dichiarazioni della compagna e le conversazioni intercettate presso l’abitazione del padre. Dichiarazioni che si saldano e riscontrano quelle rese dai collaboratori COGNOME e COGNOME di cui è dato nella sentenza prima indicata.
L’ordinanza riporta (pag. 5-6) le dichiarazioni del La Dolcetta, che ricostruiscono le fasi del primo contatto con l’associazione mafiosa e descrivono l’approccio cercato con i referenti del mandamento, che gli avevano imposto di acquistare soltanto da loro a prezzo maggiorato per risarcirli del danno arrecato nel periodo in cui aveva lavorato senza autorizzazione. Sono descritti i rapporti con lo COGNOME, incaricato della riscossione; l’inziale adesione alle pretese e la successiva richiesta di protezione ad esponenti della famiglia mafiosa della Noce e di mediazione rivolta al suo fornitore, esitata nell’imposizione di pagare anche un contributo mensile alla Noce oltre ad acquistare cocaina a prezzo maggiorato; la necessità, quindi, di rapportarsi e di trattare con il referente del mandamento ovvero con il COGNOME, cui facevano capo il COGNOME e lo COGNOME; l’incontro con il COGNOME presso la sua abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari con il
braccialetto elettronico, che gli aveva ordinato di rivolgersi al COGNOME, ma a seguito della sua opposizione, si era verificato il grave episodio ai danni del padre e dell’Aruta che lavoravano con lui. Nell’occasione erano stati trattenuti in una stalla e minacciati con pistole dal COGNOME, dal COGNOME, dallo COGNOME e dal COGNOME, il quale aveva esploso un colpo d’arma da fuoco ad altezza d’uomo, colpendo il muro alle spalle del padre, imponendo loro di vendere un kg di cocaina per loro conto al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa; avendo visto il padre terrorizzato, aveva assecondato la richiesta, consegnando la somma pretesa al COGNOME e al COGNOME, i quali gli assicuravano di risolvere qualsiasi problema per il futuro. A seguito di tale episodio il La Dolcetta aveva chiesto protezione ad altri esponenti mafiosi, ma ancora il COGNOME e il COGNOME gli avevano ribadito di dover rispettare le direttive di INDIRIZZO Nuova, comprando la cocaina da loro al prezzo imposto di 48 mila euro al chilogrammo e pagando mille euro al mese all’esponente del mandamento della Noce; ne era seguito un ulteriore incontro con il COGNOME, in ragione della posizione di vertice e del potere decisionale attribuitogli, per comprendere il motivo della doppia imposizione, ottenendo nuove condizioni, fermo l’obbligo di acquistare da loro cocaina al prezzo imposto da versare entro i tempi stabiliti e di saldare i debiti.
L’attendibilità intrinseca ed estrinseca del RAGIONE_SOCIALE è stata ritenuta in ragione della spontaneità delle dichiarazioni e della singolare convergenza con quanto già riferito dai collaboratori ed emerso dalle indagini precedenti di cui davano atto le sentenze acquisite, confermando il controllo capillare esercitato sul traffico di stupefacenti dal sodalizio mafioso, che tramite i suoi uomini dettava le regole e ne imponeva il rispetto, anche con metodi violenti.
2. Meramente reiterativo è il rilievo difensivo circa l’intento vendicativo che avrebbe animato il dichiarante, escluso dai giudici di merito in ragione della mancata assunzione dello status di collaboratore e del rifiuto dei benefici connessi, risultando, invece, valorizzata la spontaneità della decisione maturata dopo l’arresto, vissuto come liberazione dall’oppressione e dalle imposizioni del COGNOME e dei suoi emissari, divenuta intollerabile. Il Tribunale ha congruamente giustificato il giudizio di attendibilità espresso, rimarcando la nettezza e genuinità della scelta del dichiarante, postosi in contrasto con il padre, che, non solo ne aveva preso le distanze, ma addirittura si era premurato di “mettersi a posto” con i mafiosi, dissociandosi dalla scelta del figlio.
Peraltro, la censura è generica, non risultando indicati i contenuti dei messaggi minatori del dichiarante, i destinatari e la ragione per la quale dovrebbero minarne la credibilità; né si spiega per quale ragione il COGNOME avrebbe dovuto accusarsi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, chiamando in correità alcuni soggetti e accusarne falsamente altri, tra cui il ricorrente, rischiando di vedere invalidare il proprio apporto e il rilievo ad esso attribuibile
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nonostante le gravi implicazioni della scelta fatta anche sul piano dei rapporti familiari.
Del tutto infondate risultano le censure relative alle dichiarazioni degli altri collaboratori, tacciate di genericità e inattendibilità, nonostante convergenza con quelle del La RAGIONE_SOCIALE e l’oggettivo riferimento a fatti appresi direttamente dai protagonisti delle vicende narrate o a fatti di cui erano stati protagonisti.
Il COGNOME ha riferito dell’intensa collaborazione del ricorrente con il COGNOME nell’attività di cessione e distribuzione della cocaina, occupandosi delle consegne a domicilio a bordo della moto della sostanza acquistata dai clienti, su autorizzazione di NOME COGNOME, esponente di vertice della famiglia di Porta Nuova, con il quale andavano divisi i proventi del traffico illecito, come dallo stesso riferitogli. L’inserimento dell’attività di cessione nello schema e nel contesto mafioso descritto nella sentenza del GUP di Palermo rende affatto illogica la ritenuta necessità anche per il Selvaggio e il Campisi di soggiacere alle regole imposte dall’associazione e, quindi, di rifornirsi solo da canali autorizzati.
Quanto alle dichiarazioni del COGNOME pur non essendovi menzione della discrasia segnalata dalla difesa, l’ordinanza dà invece atto del riconoscimento del COGNOME e del COGNOME, parente del COGNOME e con questi impegnato in una ininterrotta attività di cessione e smercio della cocaina, consegnata a bordo della moto, con significativa convergenza sul punto con le dichiarazioni rese dal COGNOME, che collocano l’attività illecita del ricorrente -e del COGNOME– in un contesto mafioso, essendo soggetto ad autorizzazione e a divisione dei proventi con un esponente di vertice del sodalizio il traffico di cocaina nel territorio de mandarne nto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
p Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, omma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 20 febbraio 2025
Il consiglier estensore nte