Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13832 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13832 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibili il ricorso; letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale si è chiesto per l’annullamento dell’ordinanza.
Con provvedimento a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di COGNOME NOME, la misura RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere per più reati (associazione finalizzata al narco traffico, reati contro la Pubblica Amministrazione nella qualità Sovrintendente capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di Stato, cessioni di stupefacenti e falso).
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento, con riferimento all valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità COGNOME e COGNOME, il cui riferito porterebbe, secondo il deducente, a conclusioni totalmente opposte a quelle rassegnate dai giudici territoriali, essendo emersa la volontà del COGNOME di vendicarsi dello COGNOME e del COGNOME, i quali avevano disatteso le sue aspettative di informatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di stato.
Quanto alla gravità indiziaria in ordine al capo a), la difesa afferma che l’impugnata ordinanza si fonderebbe su mere illazioni tratte dalle dichiarazioni del citato COGNOME, prive di credibilità e assolutamente inattendibili e non riscontrate. Afferma il deducent esser pacifico che il COGNOME non era mai stato assegnato al confezionamento dei plichi contenenti la droga sequestrata, ciò che la difesa ritiene dimostrato da allegazioni (perizia calligrafica), procedendo a un esame critico delle dichiarazioni accusatorie valorizzate dai giudici RAGIONE_SOCIALE cautela.
Quanto, invece, al collaboratore COGNOME, la difesa rileva che la tempistica RAGIONE_SOCIALE sua collaborazione ne minerebbe la credibilità, avendo egli iniziato a collaborare nel 2013, in concomitanza con l’arresto del capo del gruppo, COGNOME NOME, avvenuto proprio grazie alle sue propalazioni; ma, solo nel 2021, aveva cominciato a riferire in ordine ai fatti per cui è procedimento, limitandosi, peraltro, alla conferma di quant dichiarato dal COGNOME, delle cui dichiarazioni non è provato come fosse venuto a conoscenza. Anche con riferimento a tale collaboratore, secondo la difesa, sarebbe difettato il vaglio di credibilità e attendibilità.
Un altro collaboratore, poi, COGNOME NOME, già capo indiscusso dell’omonimo clan, detenuto nella stessa cella del COGNOME, aveva riferito delle aspettative del COGNOME di uscire dal carcere e affermato che costui gli aveva detto che COGNOME era persona corretta.
Infine, la difesa rileva, quanto agli ulteriori reati, che il Tribunale catanese avrebbe correttamente valutato i fatti, elevando a rango di indizi mere congetture.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibili del ricorso.
La difesa ha depositato memoria difensiva a sostegno del ricorso principale, con allegati, sviluppando le proprie difese e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato.
La collaborazione del COGNOME era ciononostante iniziata e il dichiarante aveva descritto il rapporto fiduciario con tali componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dei quali per anni era stato confidente, permettendo numerosi arresti e sequestri nell’ambito dell’attività di repressione del traffico stupefacenti), un rapporto che, ben presto, aveva travalicato quello di confidente, fino a tradursi addirittura in un aiuto diretto degli indagati all’attività di spaccio condotta stesso COGNOME, essendo emerso che analogo schema era stato seguito con COGNOME NOME, trafficante di droga, anch’egli pentitosi.
Anche a costui, secondo lo stesso modus operandi descritto dal COGNOME, il duo COGNOME aveva fornito la droga recuperata dai reperti in sequestro, previa sua sostituzione con materiali atti a dissimularne la sottrazione.
Anche il COGNOME, sentito sul punto, aveva dichiarato di non aver riferito tali fatti in passato per timore di ritorsioni anche sui propri familiari, confermando assunti accusatori che, peraltro, si arricchivano di ulteriori elementi, alla luce dei q emergeva l’attività di traffico di stupefacenti condotta dal duo citato, anche con complicità di terzi (COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME, attività accertata nei mesi di novembre e dicembre 2020.
Richiamati nell’ordinanza i numerosi elementi che hanno costituito il grave quadro indiziario ritenuto in capo all’indagato, i giudici del riesame hanno dato conto, anche attraverso la trascrizione di interi stralci del riferito accusatorio, delle indagini con sul chiamante COGNOMECOGNOME dei suoi rapporti con il duo citato, delle condotte che hanno costituito oggetto delle contestazioni di cui ai capi da a) a j), descritte dal collaborat con dovizia di particolari e riportate ciascuna ai punti da 1) a 21) del § 4 dell’ordinanza, cui si rinvia, in uno con gli elementi di riscontro, di volta in acquisiti, dando conto infine delle convergenti dichiarazioni di altri collaborato COGNOME, COGNOME e COGNOME, anch’esse riportate nell’ordinanza censurata.
Quanto, poi, al capo k), inerente a più episodi di cessione di droga in concorso con COGNOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME essere nel corso del 2020, il Tribunale ha richiamato gli atti di PG, i tabulati del traffico telefonico e il contenuto d intercettazioni disposte, rilevando che dalla lettura combinata di tali elementi era stat possibile ricostruire i singoli episodi di cessione, avendo il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE durante l’attività di controllo, osservato i movimenti del COGNOME, ritenuti far parte del illecite transazioni ed essendo stati acquisiti significativi elementi dall’esito delle at di ascolto delle conversazioni che avevano coinvolti i due indagati.
Nel valutare le censure veicolate con la richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto l stesse infondate. Ha, in particolare, positivamente vagliato l’attendibilità d COGNOME, le cui dichiarazioni erano state coerenti e costanti, le ragioni di risentimento evidenziate a difesa non incidendo su tale giudizio, ma imponendo solo un maggior rigore sul piano dei riscontri esterni. Peraltro, l’astio del dichiarante confronti degli accusati doveva considerarsi rafforzativo RAGIONE_SOCIALE intrinseca attendibilità de riferito, dando conto dello sviluppo del rapporto, dapprima fiduciario, esistente tr accusatore e accusati, il movente RAGIONE_SOCIALE vendetta essendo invece non persuasivo di fronte alle dichiarazioni di contenuto dettagliato in ordine a singoli fatti, il ampiamente riscontrato dalle intercettazioni, dai servizi di OCP, dalle videoriprese, dagli arresti e dai sequestri operati e anche dalle convergenti dichiarazioni degli alt collaboratori.
Quanto a queste ultime, il Tribunale ha condiviso la spiegazione del primo giudice in ordine all’iniziale silenzio del dichiarante, avuto riguardo alle riferite intimidazioni
minacce ricevute e al conseguente timore di ritorsioni da parte degli accusati, che erano stati presenti agli interrogatori del collaboratore, anche per questo dichiarant essendosi evidenziata la circostanza che, come il COGNOME, egli si era contestualmente accusato di gravi crimini, difficilmente contestabili senza il suo personale contributo, altresì evidenziandosi come le due fonti non avessero mai avuto contatti nel corso degli ultimi anni, rendendo dichiarazioni in tempi diversi.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la valutazione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria in ordine ai reati di cui alla incolpazione provvisor opponendo, in risposta ai rilievi difensivi sul punto, che le condotte descritte esulavano dai confini del rapporto tra polizia e confidenti, le plurime condotte di sostituzione del droga repertata, in uno con gli episodi corruttivi, confermando pienamente le accuse di strumentalizzazione del ruolo istituzionale per la commissione dei reati e non per la loro prevenzione, anche senza dubitare RAGIONE_SOCIALE natura iniziale dei rapporti intrattenuti con i vertici del narcotraffico nella città siciliana.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Il punto devoluto riguarda la valutazione del compendio indiziario, con specifico riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravi indiziaria necessaria per l’emissione del titolo in ordine a tutti i reati per i quali la è stata resa.
La difesa ha contestato tale gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d’incolpazion omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una le alternativa del compendio indiziario, sia con riferimento alla valutazione trifasica de riferito collaborativo, che avuto riguardo alla valutazione dei relativi riscontri. Perta nonostante il richiamo anche alla lettera c) dell’art. 606, cod. proc. pen., il ricors stato articolato attraverso la prospettazione di un vizio motivazionale inerente proprio alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie.
Premesso che, in ogni caso, non si rinviene nell’articolato ragionamento dei giudici territoriali alcuna violazione di legge o di norme processuali sanzionata, deve comunque ricordarsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limi sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del ricorso con il quale si censuri l’erronea applicazione dell’art. 192, c. 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla
denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, c. 1, lett. e), proc. pen., riguardanti la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, COGNOME, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, COGNOME, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito: quanto alle chiamate in correità, infatti, il vaglio operato è del tutto coere con il diritto vivente, alla stregua del quale va perpetuato il consolidato indirizzo c ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, c. 1, cod. proc. pen. – in dell’estensione applicativa dell’art. 192, c. 3 e 4, ad opera dell’art. 273, c. 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, legge n. 63 del 2001 – soltanto se esse, oltre essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinsec individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzion del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’oggett RAGIONE_SOCIALE delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598; sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 26413; sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., RV. 269683). Peraltro, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un’accusa altrimenti insostenibile (sez. 1, n. 10561 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 280741), dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE concordanza sul nucleo centrale e significativo RAGIONE_SOCIALE questione fattuale da decidere (sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, COGNOME, Rv. 277393). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, invece, alle intercettazioni, deve ribadirsi che costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità ed irragionevolez RAGIONE_SOCIALE motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia
criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; ).
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda ai sensi dell’art. 94 c.1-ter, disp.att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen Deciso il 16 marzo 2023