Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 172 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 172 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE DI ASSISE D’APPELLO DI NAPOLI
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza della Corte di assise di Napoli del 27 aprile 2007, che aveva RAGIONE_SOCIALElto NOME COGNOME dal delitto di concorso nell’omi cidio di NOME COGNOME e dai delitti di concorso nella detenzione illegale e nel porto in luogo pubblico delle due pistole utilizzate per metterlo a segno, per non avere commesso i fatti, ha condannato l’imputato per tutti i delitti ascrittigli e, per l’effetto, gli ha irrogato la pena di anni ventotto di reclusione nonché le pene accessorie di legge.
1.1. L’omicidio di NOME COGNOME era stato commesso in Mugnano di Napoli il 20 novembre 2004 da quattro persone, che erano giunte presso la concessionaria per la vendita di autovetture, gestita dalla vittima e dal padre, a bordo di due motociclette: du e componenti del commando erano entrati nell’ufficio in cui si
trovava NOME COGNOME e gli avevano sparato al petto e alla testa con due pistole di calibro diverso (una di calibro 9 e un’altra di calibro 357), mentre gli altri due avevano atteso i complici sul piazzale antistante la concessionaria.
Dell’omicidio avevano riferito all’Autorità giudiziaria i collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME. COGNOME aveva riferito di avere visto, la mattina del delitto, giungere nel rione Berlingieri di Secondigliano due motociclette, una con dotta da NOME COGNOME, che trasportava NOME COGNOME, e l’altra condotta da NOME COGNOME, che trasportava NOME COGNOME: tutti erano affiliati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e indossavano caschi integrali. Egli aveva intuito che i centauri si preparavano ad eseguire una spedizione omicidiaria, ma ne aveva avuto conferma il pomeriggio di quello stesso giorno, allorché NOME COGNOME, di cui era uomo di fiducia, gli aveva raccontato che avevano ucciso NOME COGNOME, ma non il padre, per eseguire una vendetta trasversale nei confronti dello ‘scissionista’ NOME COGNOME e che era stato NOME a sparare per primo, mentre lui aveva sparato alla vittima il colpo di grazia alla vittima perché l’arma di NOME si era inceppata. NOME aveva riferito di essere cugino dei fratelli NOME e NOME COGNOME, parimenti affiliati al RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, e di avere accompagnato alle ore 8:00 del mattino del 20 novembre 2004 NOME COGNOME nel luogo di ritrovo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE («sotto all’arco») e di essere stato poi incaricato da NOME COGNOME di recuperare NOME COGNOME nei pressi della concessionaria dei RAGIONE_SOCIALE in Mugnano dopo che l’omicidio era stato commesso. Recupero che era andato buon fine: infatti, egli aveva visto arrivare due motociclette, una che trasportava NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo da lui immediatamente preso a bordo della propria motocicletta, e l’altra che trasportava NOME COGNOME e NOME COGNOME. Una volta a casa dei COGNOME in Arzano, NOME gli aveva raccontato che erano stati lui e COGNOME a sparare alla vittima.
1.2. Alla stregua della ricostruzione dei fatti operata sulla base delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia e dai testimoni oculari, la Corte di assise di Napoli con la sentenza del 27 aprile 2007 aveva RAGIONE_SOCIALElto NOME COGNOME dal concorso nell’omicidio di NOME COGNOME e nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commetterlo, mentre ne aveva riconosciuto responsabile NOME COGNOME e, per l’effetto, l’aveva condannato all’ergastolo. Secondo quel giudice, in riferi mento alla posizione di NOME, il quadro probatorio era tutt’altro che univoco (quanto al tipo di casco utilizzato dai componenti del commando, i testimoni oculari avevano riferito di caschi ‘a cupoletta’, mentre i collaboratori di giustizia di caschi ‘integrali’; quanto al numero e al tipo di motociclette utilizzate, COGNOME aveva riferito di una T-Max bordeaux e di una Piaggio, mentre COGNOME di una T-Max rossa e di una Honda; quanto alla composizione del commando, COGNOME ne aveva indicato come partecipanti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME,
mentre COGNOME aveva fatto i nomi di COGNOME, NOME, COGNOME e NOME COGNOME; quanto agli sparatori, COGNOME li aveva indicati in NOME e COGNOME, mentre COGNOME li aveva indicati in COGNOME e COGNOME; quanto alle fonti di riferimento dei collaboratori di giustizia, quella di COGNOME era NOME COGNOME, mentre quella di NOME era NOME COGNOME, non menzionato da COGNOME), di modo che non poteva dirsi raggiunta la richiesta convergenza tra più fonti indipendenti su fatti rilevanti.
1.3. Con la sentenza del 15 dicembre 2008 la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, aveva confermato l’RAGIONE_SOCIALEluzione di COGNOME e aveva prosciolto COGNOME.
1.4. La detta sentenza era stata annullata per intero da questa Corte, su ricorso del Pubblico Ministero, con la sentenza Sezione Quinta n. 45055 del 20 luglio 2009. Relativamente alla posizione di NOME COGNOME, la Corte aveva evidenziato come, stando al tenore della sentenza di primo grado, doveva essere riconosciuta la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché sia COGNOME che NOME avevano indicato NOME come componente del commando che aveva compiuto l’omicidio, le rilev ate divergenze circa il ruolo avuto da NOME nella spedizione omicidiaria (di esecutore materiale dell’omicidio di COGNOME secondo COGNOMECOGNOME di conducente di una delle due motociclette utilizzate per eseguirlo secondo NOME) non escludendone la responsabilità a titolo di concorso nel reato: ciò, oltretutto, perché le dichiarazioni concordavano sul movente (la vendetta trasversale perpetrata dai vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, esponente di spicco degli ‘scissionisti’), sulla preparazione nonché sulla dinamica dell’omicidio e perché le rilevate divergenze erano spiegabili logicamente (ad esempio, con la sostituzione, come membro della spedizione, di COGNOME, visto da COGNOME prima della partenza del commando nel INDIRIZZO Berlingieri INDIRIZZO Secondigliano, con NOME COGNOME, visto da NOME dopo la realizzazione dell’omicidio). Donde, la Corte di assise di appello aveva errato nel ritenere decisiva, al fine di assegnare valore di prova alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la mancanza di una loro perfetta sovrapposizione, essendo sufficiente allo stesso fine una concordanza sostanziale delle dichiarazioni dei chiamanti in reità o correità sul nucleo centrale dei fatti.
1.5. Con la sentenza del 30 settembre 2019, la Corte di assise di appello di Napoli, dando seguito al mandato ricevuto dalla Corte di legittimità, che le aveva imposto di emendare le illogicità riscontrate nella sentenza annullata attenendosi ai principi enunciati nella sentenza rescindente in tema di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in reità e correità e facendosi carico delle argomentazioni sviluppate dal Pubblico Ministero con il gravame, aveva rigettato l’appello di NOME COGNOME e, in a ccoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva affermato la
responsabilità di NOME in ordine a tutti i delitti ascrittigli, condannandolo alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre.
1.6. Decidendo sui ricorsi per cassazione presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 30 settembre 2019, questa Corte con la sentenza Sezione Prima n. 13393 del 28 gennaio 2021 aveva annullato la sentenza impugnata: quanto a NOME COGNOME, con rinvio per nuovo esame in ordine all’affermazione di responsabilità; quanto ad NOME COGNOME, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e, quanto ad entrambi i ricorrenti, senza rinvio in riferimento all’aggravante della premeditazione.
Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, la Corte aveva ritenuto fondata l’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., perché la Corte di assise di appello, nel giudizio di rinvio, aveva ribaltato la precedente RAGIONE_SOCIALEluzione di COGNOME sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, segnatamente delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza rinnovare l’istruzione dibattimentale, procedendo alla loro nuova audizione, come invece imposto dalla norma e dalla giurisprudenza; aveva ritenuto, del pari, fondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME mai acquisite al processo nel contradditorio delle parti.
1.7. La Corte di assise di appello di Napoli, investita nuovamente della decisione circa l’affermazione di responsabilità di NOME per i delitti in rubrica ascrittigli, ha disposto, come prescrittogli dalla sentenza rescindente, il nuovo esame dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME; ha, inoltre, rinnovato l’istruttoria dibattimentale assumendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. In esito a tali incombenti, il giudice del rinvio ha ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio. la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di concorso nell’omicidio di NOME e nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commetterlo, argomentando, a sostegno, nel senso: che le credibili e attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, in particolare quelle rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME – il primo chiamante in reità, il secondo e il terzo anche chiamanti in correità – si riscontravano vicendevolmente e, laddove da considerarsi de relato, erano anche autonome tra loro e, comunque, provenienti da fonti dirette particolarmente affidabili (ossia, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, esecutori materiali dell’omi cidio); che le stesse convergevano sul nucleo essenziale dei fatti, vale a dire, sulla partecipazione di NOME al commando omicidiario, rilevando, le pur riscontrate divergenze, peraltro indice di genuinità delle propalazioni, alla stregua di smagliature marginali nella ricostruzione della vicenda (attingendo esse elementi di dettaglio: il tipo di scooter ,
il tipo casco e l’identità del quarto uomo) e suscettibili di una logica spiegazione alternativa; che il ruolo di accompagnatore dei killer , avuto da NOME, in quanto concretamente espressivo di un consapevole contributo eziologicamente efficiente rispetto alla realizzazione dell’evento omicidiario, era tale da integrare gli estremi della sua partecipazione concorsuale ai delitti ascrittigli.
Nell’interesse di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, affidando l’impugnativa a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
-Con il primo motivo ha eccepito l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, in quanto articolato nell’inosservanza dei criteri di cui all’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione vigente al 3 agosto 2007, ossia, senza indicare chiaramente i capi impugnati . Né, come sostenuto dal giudice del rinvio l’eccezione poteva ritenersi tardiva, dal momento che, in esito al giudizio i nstaurato a seguito dell’appello del Pubblico Ministero, era stata confermata l’RAGIONE_SOCIALEluzione di COGNOMECOGNOME
-Con il secondo motivo ha censurato, sotto l’egida della violazione degli artt. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.; 110 e 575 cod. pen. e 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 nonché del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di concorso in omicidio e in detenzione e porto di armi da fuoco, come in rubrica ascrittigli. Ha dedotto, a sostegno, che nella sentenza impugnata sarebbero state travisate le indicazioni impartite al giudice del rinvio con le sentenze rescindenti del 2009 e del 2021, che gli avrebbero imposto una completa rivisitazione del narrato dei collaboratori di giustizia, con l’ulteriore vincolo di farsi carico non solo dei dubbi fondatamente avanzabili in ordine alla loro credibilità, ma anche delle significative divergenze delle loro dichiarazioni, ricadenti, invero, su aspetti della ricostruzione del fatto tutt’altro che marginali, quali quelli relativi al ruolo avuto dall’NOME nell’omicidio, ai mezzi usati per commetterlo, agli orari in cui i membri del commando si sarebbero preparati ad agire, alla dinamica esecutiva; divergenze che non potevano neppure dirsi risolte logicamente dalla Corte di assise di Napoli. Peraltro, il giudice della sentenza impugnata aveva pure omesso di confrontare quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia con le risultanze degli accertamenti medico-legali e balistici e delle ulteriori prove dichiarative (quelle desunte dalla testimonianza dei presenti sulla scena del delitto), atte a contraddire le versioni dei collaboratori medesimi sul numero di colpi e sulla loro direzione, sul tipo di armi usate e su quanto accaduto dopo
l’uccisione di COGNOME. Elementi di smentita, questi, dei quali si era, invece, fatta carico l’ordinanza di riesame della misura cautelare applicata a COGNOME, che l’aveva annullata per mancanza di gravità indiziaria, con la quale, invece, la sentenza impugnata non si era affatto confrontata.
Con il terzo motivo ha censurato, sotto il profilo della violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 e 7 l. n. 203 del 1991 nonché del vizio di motivazione, il mancato proscioglimento di NOME COGNOME dal delitto di cui al capo k), perché estinto per intervenuta prescrizione.
-Con il quarto motivo ha censurato, sotto l’egida della violazione degli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991 nonché del vizio di motivazione, l’applicazione ad COGNOME, in relazione al delitto di concorso nella detenzione e nel porto delle armi u tilizzate per commettere l’omicidio di NOME COGNOME, dell’aggravante cd. ‘mafiosa’. Ha dedotto, a sostegno, che non sarebbe stato provato il dolo specifico richiesto per ritenere integrata la suddetta aggravante nella forma dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dal momento che NOME non aveva partecipato alla riunione preparatoria dell’omicidio, tenutasi in casa dei COGNOME poco tempo prima rispetto alla sua realizzazione.
Con il quinto motivo ha censurato, sotto il profilo della violazione degli artt. 62bis, 81 cpv. e 133 cod. pen. nonché del vizio di motivazione, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, di mitigazione della pena comp lessivamente considerata, della quale l’imputato sarebbe stato meritevole se solo si fossero valorizzati la sua giovane età al momento del commesso reato, il contesto sociale di provenienza e la condotta processuale tenuta.
Con requisitoria in data 25 settembre 2025 il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
La questione relativa all’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, perché articolato in violazione dei criteri di cui all’art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione vigente al 3 agosto 2007, ossia, senza l’indicazione «a) dei capi o i punti c ui si riferisce l’impugnazione; b) delle richieste; c) dei motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta», non può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, atteso il disposto dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., e in applicazione del principio generale dell’inoppugnabilità delle sentenze rese dal giudice di legittimità, operativo salvo il caso di errore materiale o di fatto, emendabile con il rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., è precluso il rilievo di ogni nullità, anche RAGIONE_SOCIALEluta, o di ogni inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità (Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241697; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv, 261979).
Ne viene che, anche supponendo un’effettiva inammissibilità dell’atto di appello del Pubblico Ministero, tale vizio, in quanto non eccepito con il ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza della Corte di assise di Appello di Napoli 30 settembre 2019, che, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine a tutti i delitti ascrittigli, condannandolo alla pena dell’ergastolo, deve ritenersi coperto dal giudicato della sentenza di questa Corte, Sezione Prima n. 13393 del 28 gennaio 2021, che aveva annullato quella sentenza di appello esclusivamente per la violazione dell’art. 603, comma 3bis cod. proc. pen. e per l’uso processuale in violazione del contradditorio delle dichiarazioni di NOME COGNOME.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. La Corte di assise di appello del rinvio, all’esito della rinnovazione istruttoria, disposta ai sensi dell’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in riferimento all’audizione dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME (secondo quanto impostogli con la sentenza rescindente Sezione Prima n. 13393 del 28 gennaio 2021), e ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all’audizione dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di NOME COGNOME dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità di COGNOME per il concorso nell’omicidio di NOME COGNOME e nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commetterlo, avendo ritenuto che le dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, pur con alcune imprecisioni, fossero credibili, attendibili, riscontrate e convergenti sul nucleo essenziale dei fatti oggetto di addebito: os sia, che l’imputato NOME COGNOME avesse partecipato consapevolmente all’azione omicidiaria realizzata con l’uso di armi, fornendo un contributo causale determinante.
Il Collegio di merito, in particolare, dopo avere ricordato: I.) come NOME COGNOME avesse assistito alla partenza del commando ed avesse ricevuto informazioni da NOME COGNOME, che di quel commando era stato membro, in ordine alla dinamica dell’omicidio; II.) come NOME COGNOME avesse partecipato all’azione omicidiaria fungendo da ‘recuperatore’ di NOME COGNOME, che era stato membro del commando, ed avesse ricevuto informazioni circa lo svolgimento della fase esecutiva della spedizione di sangue da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, che vi avevano preso parte; III.) come NOME COGNOME, in quanto braccio destro dei vertici del RAGIONE_SOCIALE, avesse partecipato alla fase organizzativa dell’omicidio ed avesse ricevuto confidenze sia da NOME COGNOME che da NOME COGNOME quanta alla loro partecipazione all’azione omicidiaria; IV.) come NOME COGNOME avesse appreso della dinamica dei fatti da NOME COGNOME, che ne era stato diretto protagonista, ha stimato tali fonti dichiarative credibili, per la linearità del loro percorso collaborativo, per l’assenza di motivi di astio verso gli imputati e per essersi, almeno COGNOME e COGNOME, autoincriminati di un grave reato, quale l’omicidio di NOME COGNOME, nonché attendibili le loro dichiarazioni, perché provenienti da soggetti o stabilmente inseriti nel RAGIONE_SOCIALE di COGNOME (con rapporti personali di vicinanza ai vertici del sodalizio, come per COGNOME ed COGNOME, quest’ultimo uomo di fiducia di NOME COGNOME) oppure legati da vincoli familiari alle fonti rappresentative dirette dei fatti (come nel caso di NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME) e perché coerenti nel loro sviluppo narrativo e prive di indici di una loro matrice collusiva. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto i riportati contributi dichiarativi autonomi, nella parte in cui costituivano il portato di informazioni acquisite de relato, provenendo da fonti dichiarative dirette e distinte, capaci di riscontrarsi reciprocamente, e convergenti su elementi fondamentali del fatto, ossia: sul movente, di vendetta trasversale dei COGNOME nei confronti dello ‘scissionista’ NOME COGNOME, cugino della vittima; sulla composizione del commando, composto da COGNOME, COGNOME ed COGNOME, sussistendo contrasto solo sul ‘quarto uomo’; sulle modalità dell’agguato, realizzato da quattro uomini che si erano recati presso la concessionaria dei RAGIONE_SOCIALE in Mugnano di Napoli e se ne erano allontanati a bordo di due motociclette e che avevano utilizzato due pistole di calibro diverso; sul ruolo di NOME, che aveva partecipato all’azione omicidiaria quanto men o fungendo da ‘accompagnatore’ dei killer .
Secondo la Corte del rinvio, le divergenze nel narrato dei quattro collaboratori di giustizia (ad esempio, quelle riferite al colore degli scooter , al tipo di caschi indossati dai membri del commando, all’identità del ‘quarto uomo’) sarebbero ricadute su elementi di dettaglio e, comunque, sarebbero state giustificabili sulla base del diverso frangente (ossia, prima della partenza del commando o dopo che l’omicidio era stato consumato) in cui i dichiaranti avevano avuto percezione dei
fatti e, comunque, del tempo trascorso (pari a venti anni) dal momento in cui costoro ne erano venuti a conoscenza; in ogni caso, si trattava di discrasie che non erano tali da inficiare la credibilità complessiva dei loro resoconti. Dunque, alla stregua della piattaforma probatoria acquisita, valutata nei termini indicati, ancorché non fosse certo che NOME COGNOME fosse stato lo sparatore di NOME COGNOME, come originariamente riferito da NOME COGNOME, egli aveva, comunque, partecipato attivamen te all’esecuzione dell’omicidio, accompagnando i killer nel luogo in cui questo era stato consumato e agevolandone la successiva fuga: donde, giusta i principi sulla responsabilità concorsuale, NOME dell’omicidio di NOME doveva essere ritenuto colpevole.
2.2. Ciò posto, i rilievi del ricorrente, che in larga parte sollecitano valutazioni di merito non consentite in questa sede, laddove esibiscono direttamente al giudice di legittimità le fonti di prova, senza adempiere all’onere di indicare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti dei relativi risultati (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 -01), capaci di evidenziare ictu oculi nel ragionamento del giudice di merito l’incontrovertibile e pacifica distorsione del dato probatorio (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 -01), ovvero richiamano atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato (segnatamente, le dichiarazioni dei testimoni oculari o dei consulenti medico legali o balistici del Pubblico Ministero), sono articolati senza un effettivo confronto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in reità o correità: principi cui la Corte di assise di appello del rinvio si è senz’ altro attenuta.
Secondo il diritto vivente, infatti, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale; inoltre, la chiamata in correità o in reità “de relato”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di
quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del ” thema probandum “; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 -01; Rv. 255145 – 01); ed ancora la chiamata in reità fondata su dichiarazioni “de relato”, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 -01).
Esprimendosi, poi, nella stessa materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per effetto del principio di “frazionabilità” della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni (Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 2006, Benenati, Rv. 233375 – 01), l’esclusione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270153 -01; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256097 – 01). Si è precisato, in particolare, che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle
rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l’evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell’ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell’economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368 -01; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, Rv. 260936 – 01) e che la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda (Sez. 5, n. 15669 del 24/02/2020, Rv. 279162 -01). Si è, dunque, concluso nel senso che le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 -01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 -01).
2.3. Alla stregua di tali criteri interpretativi ed avuto riguardo al principio secondo cui, ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177 -01; conf. Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278628 -01), le argomentazioni rassegnate dalla Corte di assise di appello in ordine al contributo consapevole ed eziologicamente efficiente offerto da NOME COGNOME alla realizzazione dell’omicidio di NOME COGNOME, con l’accompagnare i killer nel luogo dell’esecuzione dell’omicidio e nel renderne possibile la successiva fuga, risultano esenti dai vizi di violazione di legge e dai difetti motivazionali oggetto delle censure di ricorso.
2.4. Né assumono rilievo le deduzione difensive protese ad evidenziare un profilo di contrasto tra il riconoscimento della responsabilità di NOME COGNOME per l’omicidio di NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALEluzione del concorrente NOME COGNOME, pronunciata in esito a giudizio abbreviato. Le stesse, infatti, sono generiche, perché si limitano ad affermare che le ‘smagliature’ del narrato dei propalanti
NOME ed COGNOME già risultavano dalle dichiarazioni da loro rese al Pubblico Ministero e valutate dal Giudice del rito abbreviato ai fini dell’RAGIONE_SOCIALEluzione di NOME COGNOME, senza indicare specificamente le ragioni per le quali quelle ‘smagliature’ continuassero ad essere decisive rispetto alla tenuta del ragionamento decisorio sviluppato nella sentenza impugnata, pur a fronte delle più ampie acquisizioni probatorie raccolte a carico di NOME COGNOME nel corso dell’istruttoria dibattimentale a fronte di quelle cristallizzate nel giudizio abbreviato celebrato a carico di NOME COGNOME.
2.5. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza avente ad oggetto l’omessa considerazione da parte della Corte di assise di appello dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Secondo il diritto vivente, infatti, l’efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell’ambito del procedimento incidentale “de libertate” ed è finalizzata soltanto all’eliminazione della misura cautelare: essa non vincola, invece, né l’apprezzamento dell’ufficio del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari, ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352 – 01).
Infondato è il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico deve essere anteposto all’esame del terzo.
Occorre premettere che, in materia di detenzione e porto di armi comuni da sparo delle quali si sia fatto uso nell’ambito di un’azione plurisoggettiva, vale il principio secondo cui l’espressa adesione alla partecipazione ad un “processo RAGIONE_SOCIALE“, nel quale sia previsto l’uso di armi da sparo per l’esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale (Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, Rv. 243065 – 01).
Ciò posto, al fine di disattendere la doglianza secondo cui ad COGNOME non sarebbe stato possibile applicare, in relazione ai delitti di concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commettere l’omicidio di NOME COGNOME, l’aggravante cd. ‘mafiosa’ di cui all’art. 7 d.l. 152 del 1991 conv. in l. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1. cod. pen.), non essendo stato provato a suo carico il dolo specifico richiesto per ritenere integrata la suddetta aggravante nella forma dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, dal momento che egli non aveva partecipato alla riunione preparatoria dell’omicidio
tenutasi in casa dei COGNOME, va ribadito che, secondo il diritto vivente, la circostanza aggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle RAGIONE_SOCIALEciazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Finalità della cui conoscenza da parte di COGNOME la Corte di assise di appello ha dato positivamente conto, laddove ha rilevato come il collaboratore di giustizia NOME COGNOME avesse riferito che NOME era stato designato come membro del commando omicidiario da COGNOME, nella qualità di uomo di fiducia dei tre fratelli COGNOME, immediatamente dopo che costoro avevano deciso la vendetta trasversale in danno dello ‘scissionista’ NOME COGNOME (cfr. pag. 29, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), e che NOME stesso, dopo l’esecuzione dell’omicidio , si era recato dai fratelli COGNOME ed aveva evidenziato loro, nel lamentarsi della cattiva prova offerta di sé da COGNOME e da COGNOME, che avevano mancato il padre di NOME COGNOME, che se fosse stato lui a sparare anche la seconda vittima designata sarebbe stata uccisa (cfr. pag. 30, secondo capoverso della sentenza impugnata).
Infondato è anche il quinto motivo, il cui esame merita di essere parimenti anteposto a quello del terzo.
Entrambe le doglianze cui il motivo è affidato, protese a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono articolate senza tener conto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è estranea allo scrutinio consentito in sede di giudizio di legittimità la censura che intenda sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena irrogata al ricorrente ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie , e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (pag. 44, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).
Il terzo motivo coglie nel segno limitatamente all’intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di detenzione di arma comune da sparo.
4.1. Avuto riguardo alla data di consumazione dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui agli artt. 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974, ossia, il 20 novembre 2004, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescriverli, occorrerebbe far riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che stabilivano, rispettivamente, che «La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’art. 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva» e che «Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà».
Dunque, stando a tale disciplina, considerato il tempo di quindici anni necessario a prescrivere il delitto di detenzione di arma comune da sparo, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, in quanto punito con la pena edittale di anni otto e mesi due di reclusione, la relativa prescrizione per il corrispondente reato di cui al capo b) della rubrica sarebbe maturata il 20 novembre 2019; considerato, invece, il tempo di ventidue anni e sei mesi necessario a prescrivere il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, punito con la pena edittale di anni dieci e mesi due, la relativa prescrizione per il corrispondente reato di cui al capo b) della rubrica verrebbe a maturare il 20 maggio 2027.
4.2. Avuto riguardo, invece, al tenore delle norme di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., come risultante dalle modifiche loro apportate dalla legge 5 dicembre 2005,
n. 251, secondo cui: (art. 157, commi 1,2, 3 cod. pen.) «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. P0er determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma» e secondo cui (art. 160, comma 2, cod. pen.): «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all’art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale», considerato che «In materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all’art. 51, comma 3bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione», in relazione a tali reati «la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271164 – 01).
4.3. Orbene, poiché anche in tema di prescrizione, vale il principio secondo cui, in ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, l’individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi (Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268805 -01; Sez. 3, n. 27952 del 12/06/2014, Rv. 259399 – 01), nel caso di specie deve farsi applicazione della disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e 160 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la quale, ancorché meno favorevole di quella vigente quanto alla misura del tempo necessario a prescrivere i reati detenzione e porto di armi comuni da sparo, aggravati dall’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, è, tuttavia, più favorevole in concreto, perché la disposizione di cui all’art. 160, comma 2, cod. pen. non prevedeva che, in relazione ai reati aggravati ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991,
il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art. 157, cod. pen. ricominci a decorrere dall’ultimo atto interruttivo, di modo che, in presenza di plurimi atti interruttivi, lo stesso è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito.
4.4. Pertanto, sulla base di tale più favorevole disciplina, considerato che il delitto di detenzione di arma comune da sparo, aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991, è punito con la pena edittale di anni otto e mesi due, la prescrizione del corrispondente reato ascritto al ricorrente è maturata il 20 novembre 2019. Considerato, invece, che il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991, è punito con la pena edittale di anni dieci e mesi due, la prescrizione del corrispondente reato ascritto ad NOME maturerà il 20 maggio 2027.
Il rilievo di estinzione del reato di detenzione di armi comuni da sparo, contestato al capo b) della rubrica in continuazione con il reato di porto in luogo pubblico della stessa tipologia di armi, comporta che dall’importo sanzionatorio come determinato nella sentenza impugnata, debba essere scorporata la pena di anni uno di reclusione, corrispondente al quantum di pena irrogato a NOME COGNOME per l’estinto reato di detenzione di armi comuni da sparo (cfr. pag. 45, secondo capoverso, della sentenza impugnata. Tanto comporta che la pena inflitta a NOME COGNOME debba essere rideterminata in anni ventisette di reclusione.
Per tutto quanto sopra argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di detenzione di armi comuni, perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di anni uno di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME