Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25156 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 18/12/1977
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di CATANIA in difesa di COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 03/06/2019, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa il 1°/06/2017 dal GUP presso il Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, giudicando NOME COGNOME responsabile dei re previsti dagli artt.74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai ca c) dell’imputazione, e – applicata la continuazione e la diminuente derivante da scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclu
La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n.29875 del 04/07/2021, ha disposto l’annullamento della sentenza nei confronti dell’imputat con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
La Corte di legittimità ha rilevato che il giudice di secondo grado ave valorizzato le dichiarazioni rese datcollaboratori di giustizia NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME; e, in particolare, le dichiarazioni rese COGNOME il quale, secondo la sentenza impugnata, aveva riferito che il Ses aveva operato sotto le direttive del COGNOME i rifornendo le piazze di spaccio di San Giovanni Galeno, San Cristoforo e – in definitiva – tutte le zone gestite dal gr facente capo ad NOME COGNOME; la Corte ha peraltro ritenuto sussistente denunciato vizio di travisamento, atteso che le dichiarazioni del COGNOME non riferivano al Sessa bensì al coimputato COGNOME; con la conseguenza che il vi rilevato infirmava la complessiva tenuta logica della sentenza, nella parte in aveva ritenuto come coerenti e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori giustizia.
La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha giudicat fondato l’originario appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale Catania, condannando il Sessa alla pena di anni undici e mesi due di reclusion con le conseguenti pene accessorie e con la misura di sicurezza della libertà vigi per anni tre.
Il giudice del rinvio ha premesso che l’originaria sentenza di condanna emess in secondo grado da altra Sezione della Corte catanese aveva ritenuto come convergenti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle cui affermazioni era stato ritenuto provato che il Sessa si fosse occupato, nell’arco temporal contestazione, della gestione del traffico di cocaina e marijuana per co dell’associazione “Santapaola-Ercolano” con il ruolo di partecipe &l’associazion dedita al narcotraffico gestita dalla famiglia Nizza; provvedendo, quin all’esposizione del contenuto delle dichiarazioni rese dai suddetti collabora
nell’originario giudizio di secondo grado e in sede di rinnovazione dell’att istruttoria, deducendo che – dal tenore delle stesse – si evinceva che le sud affermazioni fossero convergenti nel dare piena dimostrazione dello stabil inserimento del Sessa nel sodalizio e del contributo speso per la realizzazione suoi fini, connotandosi quindi di univocità, concordanza e gravità; e che particolare – i collaboratori avevano concordemente riferito che l’imputato ave gestito una piazza di spaccio (ovvero quella di COGNOME) collocand temporalmente tale attività dopo la scarcerazione di NOME COGNOME (avvenuta i 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso COGNOME (avvenuta il 26/10/2012)
La Corte territoriale ha pure ritenuto sussistenti le aggrava dell’agevolazione del clan mafioso COGNOME-Ercolano e quella della disponibilit di armi in capo al sodalizio.
Ha quindi ritenuto infondate le argomentazioni difensive esposte in ordin all’esatta identificazione del Sessa e al carattere generico delle dichiarazion dal COGNOME nonché alla contraddizione con quelle rese dagli altri collaboratori ordine all’identificazione della piazza di spaccio gestita (avendo il COGNOME f riferimento a quella di INDIRIZZO), atteso che, comunque, dovevano ritenersi plurime le piazze gestite dal gruppo Nizza; ha ritenuto che i reati fin potessero essere qualificati sotto la specie dei fatti di lieve entità, giungendo alla determinazione del predetto trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazionej, ne quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc. l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La difesa ha previamente riassunto le svolgimento delle indagini preliminari dei giudizi di merito e di quello di rinvio, evidenziando come l’impianto probato a carico del ricorrente si fondasse in modo esclusivo sulle dichiarazioni collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME poi si erano aggiunte quelle di NOME COGNOME evidenziando come tali dichiarazioni fossero stata ritenute inidonee a fondare i gravi indizi di colpevol già da parte del Tribunale del riesame di Catania / oltre che non tali da giustificare una pronuncia di condanna da parte del giudice di primo grado. A
Ha quindi dedotto che – nel riesaminare le dichiarazioni rese dai collaborato di giustizia rese nel giudizio di appello, in sede di rinnovazione istrutto giudice del rinvio sarebbe incorso in errori e incongruenze, non cogliendone contraddizioni intrinseche ed erroneamente ritenendo complessivamente coerenti le dichiarazioni medesime; con puntuale riferimento al profilo riguardante
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gestione di una piazza di spaccio, collocando l’intraneità del Sessa rispetto al c.d. “gruppo Nizza” dal periodo di reggenza di NOME COGNOME, scarcerato il 06/04/0212, e successivamente alla scarcerazione dello stesso Sessa avvenuta il 26/10/2012.
Ha esposto che il COGNOME aveva sempre indicato il COGNOME come titolare della piazza di spaccio di INDIRIZZO, mentre il COGNOME lo aveva invece indicato come titolare, per breve tempo, di quella di San Giorgio; esponendo che, di contro, le dichiarazioni dei collaboratori erano concordi nell’attribuire al COGNOME una scarsa rilevanza all’interno del clan, rendendo quindi illogica la ritenuta configurazione dell’aggravante dell’agevolazione di un sodalizio mafioso; ritenendo complessivamente illogica la motivazione del giudice del rinvio in ordine all’appartenenza dell’imputato a un sodalizio dedito al narcotraffico.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La pronuncia di annullamento con rinvio emessa da questa Corte è stata adottata sulla base dell’erronea interpretazione, da parte del giudice di appello, delle dichiarazioni rese da uno dei collaboratori di giustizia (NOME COGNOME), in quanto – in realtà – afferenti alla posizione di diverso coimputato, con conseguente perfezionamento di un vizio di illogicità derivante da travisamento della prova, tale da inficiare la complessiva tenuta logica della sentenza, a propria volta fondata – in ordine alla posizione dell’odierno imputato – sulla dedotta convergenza dele dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia medesimi.
La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha quindi provveduto ad una analitica valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendo che le stesse dovessero ritenersi reciprocamente convergenti in ordine al dato della gestione, da parte del Sessa, di una piazza di spaccio nell’ambito di quelle gestite dal gruppo Nizza, durante il periodo di reggenza di NOME COGNOME (scarcerato il 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso Sessa, avvenuta il 26/10/2012.
Ciò premesso, va ricordato che – in tema di valutazione della chiamata in correità e in relazione al disposto dell’art.192, comma 3, cod.proc.pen. (da parte di imputato nel medesimo reato o di imputato in procedimento connesso) – la giurisprudenza ha rilevato che il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità intrinseca del dichiarante e il carattere logicamente coerente delle sue
dichiarazioni e, in secondo luogo, esaminare la necessaria sussistenza di riscontri esterni rispetto alla chiamata in questione (a tale proposito, in riferimento al relativo ordine logico delle questioni, si sono espresse in tal senso già Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465); mentre, sul punto, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231302; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264577; Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280058).
La necessità di una considerazione globale in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni implica, quindi, che il giudice di merito debba procedere a una valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi raccolti, potendo giungere un positivo giudizio di attendibilità anche in presenza di un racconto segnato da lacune e contraddizionanto queste siano spiegabili sulla base del tempo trascorso dai fatti e diill’attenzione rispetto ai fatti narrati (Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003, COGNOME, Rv. 228298), con il logico corollario in base al quale deve ritenersi ammessa anche una valutazione frazionata delle dichiarazioni del chiamante, se non sussiste una necessaria interferenza fattuale e logica tra le parti della narrazione (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270153; Sez. 1, n. 26966 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836).
tfg1é2IXg, l banto agli “ulteriori elementi di prova” richiesti dall’art.192, comma 3, cod.proc.pen., costituisce conclusione acquisita quella in base alla quale gli stessi possano essere rappresentati anche da altre chiamate in correità, a condizione che queste siano totalmente avulse e autonome rispetto alla prima e sottoposte ad un pregnante vaglio critico e purché consentano di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest’ultimo ha assistito (Sez. 1, n. 1560 del. 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. ‘ 235801); mentre, in riferimento alla tematica – direttamente rilevante nel caso di specie – dei reati associativi, questa Corte ha precisato che il riscontro individualizzante non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato
associativo, è costituito non dal singolo comportamento dell’accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273572).
Specificamente, in ordine all’idoneità ad assumere valenza di riscontro da parte di ulteriori chiamate in correità, sin da risalenti arresti questa Corte ha precisato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215558; conf. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; rimanendo quindi essenziale il dato della convergenza delle chiamate, quanto meno, sul nucleo centrale ed essenziale del narrato, risultando quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286327).
5. ~, givanto al tema della chiamata in correità effettuata de relato, la stessa, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090); potendo il riscontro esterno essere fornito anche da altre dichiarazioni de relato purché: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in b criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per infer sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrar reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevan del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’auton genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazi diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255143, conf. Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, COGNOME, Rv. 286948).
Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha ritenuto adeguatamente provat – sulla base delle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia – l accusatoria in base alla quale il Sessa si sarebbe associato con altri soggetti sodalizio dedito al narcotraffico mediante la gestione di numerose piazze di spacc site nel quartiere di Librino e di San Giovanni Galerno, oltre ad avere provvedu all’acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashi cocaina e marijuana.
Occorre quindi valutare, alla luce dei predetti principi e in relazione al t dell’unitario motivo di censura, l’effettiva convergenza delle dichiarazioni collaboratori di giustizia in riferimento al nucleo centrale del narrato, semp . GLYPH i,/ irife-~nto ai limiti del sindacato propri del giudizio di legittimità; rico altresì, in relazione all’ascritta fattispecie di cui all’art.74, T.U. st partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un rea forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, pu si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli sc dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli inte salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 COGNOME, Rv. 282139); mentre, per l’individuazione di una cosiddetta “piazza spaccio” non è sufficiente l’abitualità del luogo di smercio, noto ai client compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un’artico organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonc la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio s soluzione di continuità (Sez. 6, n. 37077 del 30/06/2021, Atafoh, Rv. 282111).
v GLYPH 7. Ritiene questa Corte che il giudice del rinvio si sia adeguatamen i conformato alle direttive impartite nella sentenza rescindente, ritenendo ch
complesso delle dichiarazioni abbia fornito un’adeguata prova dello stabile inserimento del Sessa nel sodalizio avente quale capo e promotore NOME COGNOME e con il ruolo di gestore di una delle piazze di spacco facenti capo all’associazione; dovendosi, in particolare e in riferimento alle deduzioni difensive, ritenere che la Corte territoriale abbia adeguatamente riassunto e valutato gli esiti delle rispettive dichiarazioni rese in sede di esame.
Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dell’unico motivo di ricorso – attinenti alla sola complessiva credibilità dei chiamanti in correità devono ritenersi di rango meramente oppositivo e omissive del necessario raffronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale.
In particolare, come rilevato dal giudice del rinvio, i collaboratori di giustizia COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME hanno concordemente riferito che il COGNOME, dopo la sua scarcerazione (avvenuta il 26/10/2012) COGNOME divenuto un membro del sodalizio gestito da NOME COGNOME, a propria volta scarcerato nei primi mesi del 2012, assumendo in gestione una piazza di spaccio per conto del gruppo.
In riferimento ai principi suddetti, deve ritenersi che non assuma valore decisivo – al fine dell’individuazione del nucleo centrale del narrato – il fatto che i Seminara abbia topograficamente individuato la piazza di spaccio gestita dal Sessa in quella di INDIRIZZO, mentre NOME COGNOME – che ha riferito la circostanza de relato per averla appresa dal fratello NOME COGNOME durante il suo periodo di detenzione – e il COGNOME abbiano individuato la collocazione della piazza in Sangiorgio.
Difatti, come evidenziato dal giudice del rinvio, le predette dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti su una serie di circostanze del tutto idonee a dedurre la intraneità del Sessa rispetto al gruppo criminale gestito da NOME COGNOME
In particolare, i tre predetti collaboratori di giustizia (mentre del tutt generiche sono state le affermazioni rese dal Bombace) hanno riferito, per conoscenza diretta ovvero de relato, che il Sessa era entrato a fare parte del gruppo Nizza dopo essere stato membro di altro sodalizio; che lo stesso si occupava, secondo un dato riferito in modo del tutto univoco, di cessione di sostanza stupefacente in una piazza di spaccio (dovendosi ritenere, alla luce dei principi predetti, non decisiva la difforme individuazione della sua collocazione da parte del Seminara), avendo NOME COGNOME specificato che la gestione della piazza medesima da parte del Sessa era un dato stabile nel tempo; che lo stesso, nell’ambito dell’attività collegata allo spaccio di stupefacenti, si riforniv personalmente di sostanze che provvedeva poi a spacciare personalmente (circostanza pure riferita dal COGNOME), tematica che avrebbe poi creato dei problemi con il sodalizio e, in particolare, con NOME COGNOME; che – come riferito
dallo stesso Nizza, sempre sulla base di quanto riferito dal fratello – il COGNOME aveva preso personalmente parte di un “atto di forza” dello stesso gruppo allo scopo di
contrastare l’azione di un clan rivale che intendeva togliere al gruppo Nizza la gestione di alcune piazze di spaccio (in periodo di tempo collocato nel 2013); che,
durante il periodo in cui si trovava con il gruppo Nizza, il COGNOME aveva anche avuto in dotazione un’automobile da parte di NOME COGNOME (circostanza riferita dal
RAGIONE_SOCIALE) in riferimento alla gestione della di spaccio sita in Sangiorgio.
In sostanza, alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che – pure con alcune divergenze – le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano state convergenti
in ordine al nucleo centrale del narrato e, in particolare, sull’appartenenza (nel periodo suddetto) del Sessa al gruppo criminale facente capo al Nizza e sulla
gestione di una piazza di spaccio per conto del gruppo stesso, non ravvisandosi tra le dichiarazioni medesime divergenze tali da inficiare il nucleo centrale
medesimo, con specifico riferimento alla concreta appartenenza al sodalizio individuato nel capo di imputazione.
8. Deve quindi ritenersi che – in riferimento al disposto dell’art.627, comma 3, cod.proc.pen. – il giudice del rinvio abbia ottemperato al dictum contenuto nella sentenza di annullamento e che prevedeva l’obbligo di adeguata rivalutazione di tutte le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia, alla luce del travisament di quelle già rese da parte del COGNOME.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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