Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10842 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10842 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
2026
Oggi,
IL , ‘NOME NOME ESPERTO
NOME.NOME E’isabetta uabito avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/04/2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Gup di Napoli del 12/09/2024 con la quale NOME COGNOME è stato condannato, in relazione al reato di cui al capo A), alla pena di anni quattro di reclusione e euro 20.000 di multa per la violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen, e, in relazione al capo B), ad euro duecento di ammenda per il reato di cui all’art. 110 e 697 cod. pen.
2.Avverso tale sentenza l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., lamentando la mancanza, contraddittorietà
e illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOME in ordine al ruolo di COGNOME NOME, indicato quale fiancheggiatore del RAGIONE_SOCIALE per aver detenuto per conto dell’organizzazione sostanza stupefacente.
Si rappresenta che la Corte d’appello si è limitata a richiamare per relationem le argomentazioni del primo giudice senza svolgere un’autonoma verifica sulla credibilità dei collaboratori e senza confrontarsi con le incongruenze evidenziate dalla difesa, emerse sia nella progressiva modificazione delle versioni accusatorie sia nell’arricchimento dei particolari dopo l’arresto dell’imputato. Si rilev inoltre, che la Procura non ha messo a disposizione tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori, impeciencio così una completa valutazione del contesto e delle ragioni della coliaborazione. Si censura anche la mancata applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in correità, nonché la contraddittorietà logica derivante dal diverso apprezzamento operato dalla Corte in ordine alla detenzione dell’arma (per la quale è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.) rispetto allo stupefacente, senza spiegare le ragioni della difforme conclusione.
4.Nel secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen., censurando la motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine alle ragioni della detenzione dello stupefacente. Si osserva che la Corte ha ritenuto inattendibile la spiegazione resa dall’imputato, che aveva riferito di aver deciso di intraprendere un’attività di cessione per far fronte a difficoltà economiche familiari, senza confrontarsi con gli elementi documentali prodotti dalla difesa. La motivazione, inoltre, si limita a ribadire le valutazioni del primo giudice senza considerare che l’imputato disponeva comunque di un reddito mensile e non aveva necessità di un immediato ritorno economico; né dà conto della presenza del bilancino e del coltello sporco di hashish, che avrebbero richiesto una più approfondita valutazione.
5.Nel terzo motivo I ricorrente deduce violazione dell’art. 606, lett. e) e b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240 cod. pen. e alla disciplina della confisca censurando la motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla somma di denaro pari a euro 5.700,00 rinvenuta nell’abitazione dell’imputato. Si lamenta che il provvedimento non chiarisce se la confisca sia stata disposta quale profitto della sola detenzione dello stupefacente ovvero quale prodotto dell’attività di cessione, limitandosi a un’affermazione apodittica circa il collegamento tra il denaro e l’attività illecita, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito.
Si osserva che nel caso concreto l’imputato aveva fornito una spiegazione puntuale e documentata della provenienza del denaro, riconducibile ai prelievi effettuati dal conto corrente per evitare il pignoramento in corso, mentre la Corte d’appello non ha fornito risposta alle specifiche deduzioni difensive né ha spiegato quali elementi probatori consentissero di ritenere il denaro come profitto o prezzo della condotta oggetto di condanna. Si aggiunge che né i collaboratori né altri elementi del fascicolo consentono di collegare la somma alla detenzione dello stupefacente per conto terzi o alla cessione della sostanza, e che la Corte non ha valutato neppure la possibilità, evidenziata dalla difesa, che la detenzione fosse stata svolta a titolo gratuito per ragioni personali e di amicizia con il COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. “doppia conforme” della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
2.Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi che regolano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145-01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, COGNOME, Rv. 235212-01).
I giudici di merito hanno correttamente verificato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l’attendibilità intrinseca dei rispettivi narrati, valutand spontaneità, autonomia, precisione, coerenza e costanza, nonché la loro capacità di reciproco riscontro su profili individualizzanti, offrendo, su tutti tali punti apparato argomentativo a completo, logicamente coerente e idoneo a sostenere la valutazione di credibilità di NOME e NOME COGNOME.
2.1.Segnatamente, il Gup ha valorizzato la genuinità, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni dei due collaboratori, rilevando come entrambi abbiano, in modo concorde e non sovrapponibile per mera imitazione, indicato COGNOME NOME quale soggetto che forniva stabile appoggio logistico al vertice del RAGIONE_SOCIALE, nella persona di COGNOME NOME, mettendo a disposizione abitazione e pertinenze, ivi compresa la cantina, per il deposito di armi e, secondo quanto riferito da COGNOME NOME, anche di sostanza stupefacente destinata alla gestione della INDIRIZZO di INDIRIZZO.
La motivazione evidenzia, altresì, come la narrazione dei collaboratori presenti un grado elevato di coerenza intrinseca ed estrinseca, risultando: uniforme nei descrivere il rapporto di !unga data tra COGNOME NOME e COGNOME NOME; lineare nel precisare che l’imputato non rivestiva un ruolo di affiliazione, ma svolgeva una funzione di depositarlo fiduciario, verosimilmente remunerata; non strumentale, poiché entrambi i dichiaranti hanno escluso ogni coinvolgimento del figlio NOME, pur essendo questi il solo nominativamente indicato dalla stampa nella fase immediatamente successiva al sequestro; elemento che il giudice qualifica come indicativo di assenza di finalità accusatorie generiche.
Quanto ai riscontri oggettivi, la decisione di merito evidenzia: l’ingente quantitativo di hashish (oltre 8 kg) rinvenuto nella cantina nella disponibilità esclusiva del COGNOME, occultato dietro scatoloni e corredato da materiale per il confezionamento; l’assenza, in capo all’imputato, di mezzi economici e relazioni criminali idonei a procurarsi autonomamente tale quantità di stupefacente, anche alla luce delle sue difficoltà finanziarie e dei precedenti debiti; la collocazion dell’abitazione nella piazza di spaccio di INDIRIZZO, storicamente controllata dal RAGIONE_SOCIALE; l’impossibilità per il COGNOME, lavoratore con regolare orario lavorativo (dalle otto del mattino alle diciassette), di gestire in proprio sostanza, confermando che egli agiva per conto terzi, in funzione di agevolazione dell’organizzazione criminale; la perfetta coincidenza tra il dato obiettivo e il narrato dei collaboratori, i quali, pur in carcere e senza possibilità di comunicare tra loro, hanno reso dichiarazioni convergenti per struttura e contenuto.
Il giudice sottolinea, inoltre, che la conoscenza da parte dei collaboratori del ruolo di COGNOME NOME discende in modo naturale dal fatto che i due COGNOME, dediti principalmente alla gestione della droga sulla INDIRIZZO, erano inseriti nel medesimo circuito operativo facente capo a COGNOME NOME; mentre la mancata menzione da parte di altri collaboratori risulta pienamente compatibile con la riservatezza che caratterizza le figure di appoggio logistico, non esposte ai livelli apicali e non coinvolte nelle attività di vendita o estorsion (PP. 5 ).
2.2. Argomentazioni altrettanto logiche caratterizzano la decisione impugnata con la quale i giudici d’appello, pur richiamando la motivazione resa dal AVV_NOTAIO svolgono una autonoma e ulteriore valutazione della credibilità dei collaboratori, collocando le loro dichiarazioni entro un quadro logico che ne conferma l’attendibilità, come emerge dalle pagine 2 e 3 della decisione.
Rilevano l’assenza di contraddizioni tra le diverse propalazioni rese da COGNOME NOME, spiegando che l’indicazione dell’aiuto offerto al capo RAGIONE_SOCIALE è pienamente compatibile con quella iniziale in cui il collaboratore riferiva di un appoggio fornito «ad entrambi», essendo i rapporti interni al sodalizio caratterizzati da una naturale sovrapposizione funzionale (pag. 2). Sottolineano che l’esclusione del coinvolgimento di COGNOME NOME, comune a entrambi i dichiaranti, costituisce «garanzia di genuinità», poiché dimostra che i collaboratori riferiscono soltanto ciò di cui hanno diretta conoscenza e non si lasciano influenzare da elementi esterni né da suggestioni mediatiche, tanto più che la notizia del sequestro era stata pubblicata il medesimo giorno dell’interrogatorio e non avrebbe potuto influenzarne il contenuto ‘<essendo il tempo utile davvero breve» (pag. 2). Evidenziano altresì la «conoscenza privilegiata» dei due COGNOME, legata al loro ruolo specifico nel settore della droga, che giustifica perché fossero in condizione di sapere dell'appoggio fornito da COGNOME al capo RAGIONE_SOCIALE, mentre altri collaboratori, non operando nello stesso segmento, non ne fossero a conoscenza (pag. 2). In tale cornice, la Corte conclude che le dichiarazioni dei collaboratori risultano precise, convergenti e sostenute da riscontri esterni, e costituiscono dunque valido fondamento logico per affermare la sussistenza della finalità agevolatrice ex art. 416-bis. 1 cod. pen.
3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché sostanzialmente volto ad una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.
Giova ribadire il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Sono dunque inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, allorché questi, co motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del su convincimento.
In applicazione dei principi enunciati il motivo di ricorso è da considerare inammissibile, posto che ii ricorrente, ad onta dell'evocato vizio di violazione di legge, si limita a prospettare una diversa lettura degli accadimenti non confrontandosi con la ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello che invece risulta sorretta da argomentazioni immuni dai vizi denunciati.
In ordine alle ragioni del possesso dello stupefacente, la Corte d'appello ha ritenuto non credibile la versione autoassolutoria dell'imputato, secondo cui egli avrebbe acquistato personalmente la sostanza stupefacente circa quindici giorni prima, senza canali di smercio e nonostante una documentata condizione economica sfavorevole, sulla base di un ragionamento coerente e scevro da aporie.
In primo luogo, i giudici valorizzano la coerenza logica e strutturale delle dichiarazioni dei collaboratori, i quali descrivono COGNOME NOME come soggetto «incensurato e insospettabile», caratteristiche che lo rendevano particolarmente funzionale al RAGIONE_SOCIALE per la custodia di armi e droga. Tale elemento, tutt'altro che neutro, risulta pienamente coerente con la funzione di supporto operativo e di occultamento attribuita all'imputato e contrasta con l'asserita iniziativa autonoma di acquisto dello stupefacente.
In secondo luogo, ia Corte richiama la linearità e costanza delle dichiarazioni dei collaboratori, che coliocano l'attività di deposito in un rapporto stabile continuativo, e non già episodico o occasionale. Questa prospettiva è radicalmente inconciliabile con la tesi difensiva, sia per la natura strutturata del ruolo descritto, sia per ia condizione lavorativa dell'imputato, operaio impegnato per l'intera giornata, elemento che rende non plausibile la gestione autonoma di oltre otto chilogrammi di hasnish.
La Corte evidenzia inoltre che la disponibilità, da parte dell'imputato, di una quantità così rilevante di sostanza stupefacente postula necessariamente il beneplacito del RAGIONE_SOCIALE dominante, all'epoca rappresentato da COGNOME per il gruppo RAGIONE_SOCIALE. Senza tale autorizzazione, l'imputato non avrebbe potuto né detenerla né procurarsela, attesa la rigidità dei meccanismi di
contro
llo territoriale. Tale evenienza esclude in radice la ricostruzione difensiva, fondata sull'ipotesi di un acquisto personale e isolato.
In questa cornice, la Corte d'appello perviene dunque alla conclusione che la versione dell'imputato è intrinsecamente inattendibile e contraddetta da molteplici elementi oggettivi e dichiarativi, mentre i racconti dei collaboratori risultano convergenti, logici e coerenti con il contesto organizzativo di riferimento.
La completezza del giudizio, immune da vizi logici, impedisce la condivisione dell'assunto difensivo.
4.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno ritenuto dimostrata l'origine illecita della somma sequestrata, valorizzando il contesto economico e personale dell'imputato. È stato considerato del tutto inverosimile che una disponibilità in contanti di tale entità potesse derivare da risparmi personali.
Tenuto conto della condizione economica del COGNOME, segnata da rilevanti difficoltà finanziarie e da debiti verso Equitalia, il giudice territoriale ha reput irragionevole e non credibile l'ipotesi di una autonoma e lecita capacità di accumulo. Ne consegue che la prospettazione difensiva è stata correttamente ritenuta inidonea a scalfire il convincimento sulla provenienza illecita del denaro.
Parimenti, la difesa non ha fornito elementi concreti volti a dimostrare una diversa destinazione delle somme o l'esistenza di attività lavorative o redditi in grado di giustificarne la disponibilità.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere considerato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 20/01/2026
Il Consigliere estensore