Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37854 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori rispettivamente degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei corrispondenti ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME:
erano stati riconosciuti colpevoli di duplice omicidio, ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e della detenzione e del porto delle armi comuni da sparo strumentali, uniti in continuazione, con le aggravanti della premeditazione, nonché del metodo e della finalità di agevolazione mafiosa;
erano stati condannati, ciascuno, alla pena principale dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.
Nella ricostruzione giudiziale, la decisione di uccidere NOME COGNOME, appartenente al clan di RAGIONE_SOCIALE, era stata assunta da NOME COGNOME in unione con NOME COGNOME, entrambi esponenti di vertice del contrapposto clan RAGIONE_SOCIALE.
A seguito della relativa deliberazione, che si inseriva nell’ambito della faida di RAGIONE_SOCIALE che vedeva contrapposti i due cartelli criminali, avendo NOME COGNOME ricevuto notizia della presenza della vittima designata in una determinata zona della città di Napoli, il medesimo COGNOME, e il NOME NOME, raggiungevano il posto a bordo di un’autovettura condotta da NOME COGNOME.
I cugini COGNOME esplodevano, quindi, numerosi colpi di pistola, NOME all’indirizzo di COGNOME, NOME all’indirizzo di NOME COGNOME, che di COGNOME si trovava in casuale compagnia.
Era il 9 ottobre del 2012. COGNOME decedeva immediatamente. COGNOME due mesi dopo in ospedale.
Decisive erano risultate, ai fini della prova della penale responsabilità, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e in particolare quelle di NOME e NOME COGNOME.
NOME era un chiamante in correità, diretto e de relato. NOME NOME infatti riferito che, su incarico di COGNOMECOGNOME NOME procurato al commando l’autovettura impiegata per l’esecuzione dell’agguato. NOME NOME poi indicato i tre imputati, nei ruoli sopra specificati, come gli esecutori materiali degli omicid per averlo appreso dai medesimi.
NOME COGNOME era un chiamante in reità, diretto e de relato. Secondo COGNOME da lui raccontato, NOME NOME assistito alla partenza del commando, come sopra composto, avvenuta non appena NOME COGNOME NOME ricevuto
notizia, tramite SMS, della posizione di COGNOME. COGNOME sosteneva di avere poi appreso i particolari dell’esecuzione direttamente da NOME COGNOME e da COGNOME.
Di rilievo appariva altresì il contributo narrativo di NOME COGNOME, il qual NOME riferito di aver partecipato, assieme ad NOME COGNOME, al precedente agguato del giorno antecedente, fallito, ai danni di COGNOME.
La sentenza di secondo grado ripercorreva analiticamente i narrati dei collaboratori di giustizia, argomentando sulla loro attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva.
La medesima sentenza, dopo avere altresì illustrato, COGNOME ai contenuti de relato delle chiamate, i rapporti tra i citati dichiaranti e le fonti dirette, rimarc la convergenza e l’indipendenza delle chiamate medesime, infine riaffermandone la concludenza dimostrativa.
I tre imputati ricorrono per cassazione, anzitutto mediante un comune atto di impugnazione, sottoscritto nel loro interesse dall’AVV_NOTAIO.
In tale atto sono articolati tre motivi.
5.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Il motivo sottolinea che l’imputato NOME COGNOME era stato ammesso a rendere, in chiusura di giudizio di appello, a discussione finale già iniziata spontanee dichiarazioni. In queste ultime egli NOME affermato di essere l’unico mandante degli omicidi e di averli eseguiti assieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La discussione finale, a fronte di tale evidente «prova nuova», andava, in tesi, definitivamente interrotta per procedere all’esame del medesimo imputato, dalle difese inutilmente richiesto.
La sentenza impugnata sarebbe, in corrispondenza, viziata.
5.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel titolo il motivo preannuncia che le censure si appuntano sulla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia. La sentenza impugnata non avrebbe osservato i criteri legali e giurisprudenziali che presiedono la valutazione della corrispondente prova dichiarativa. La motivazione al riguardo sarebbe di stile, supinamente ripiegata su quella di prima grado e apparente.
Nel suo iniziale svolgimento il motivo ripercorre le vicende note come terza faida di Scampia, ossia il contesto criminale che farebbe da sfondo ai crimini attualmente a giudizio; contesto che le sentenze di merito avrebbero invece trascu rato.
Il motivo individua, quindi, un primo profilo di illogicità della sentenza impugnata nel fatto che quest’ultima abbia ritenuto che NOME COGNOME avesse preventivamente selezionato i componenti del gruppo di fuoco, senza tuttavia avere discusso con loro dell’obiettivo dell’azione e del c.d. filator (NOME COGNOME, l’autore della segnalazione sugli spostamenti della vittima).
Sono poi illustrate le c.d. risultanze di generica e si sostiene che non sarebbe affatto vero che da esse si potessero trarre significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, che sarebbero invece ampiamente debitrici di tutta una serie di informazioni sulle modalità dell’agguato già apparse sulla stampa locale.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengono, a questo punto, passate in rassegna, mediante riproduzione in ricorso di stralci dei relativi verbali dibattimentali, con specifica e distinta attenzione alle posizioni degli imputat NOME COGNOME e NOME COGNOME.
COGNOME non opererebbe alcuno specifico riferimento a COGNOME COGNOME alla fase antecedente i delitti, mentre sulla dinamica esecutiva (incluse le modalità d’impiego delle armi) il narrato dibattimentale di COGNOME COGNOME carico di COGNOME sarebbe un narrato de relato di secondo grado, attingendo esso da COGNOMECOGNOME che avrebbe a sua volta saputo da NOME COGNOME. Detto narrato, inoltre, sarebbe infarcito di «non ricordo» e sarebbe contrastante con le dichiarazioni risultanti dai precedenti interrogatori del collaboratore. COGNOME non sarebbe stato affatto preciso e dettagliato. La collocazione temporale degli avvenimenti riferiti sarebbe incerta e non sarebbe dato comprendere se la partenza degli imputati in automobile (una Ford Fiesta), vista da COGNOME, fosse cronologicamente correlata proprio all’agguato di causa (altre volte, in passato, rinviato). Dopo aver lasciato COGNOME, il commando avrebbe potuto comunque cambiare composizione (altri collaboratori vi includerebbero persone diverse da COGNOME, non menzionando quest’ultimo). Sull’approntamento dell’automobile (se avvenuto ad hoc, o se si trattasse di automezzo genericamente a disposizione del clan) la versione di NOME, riflettente la seconda opzione, contrasterebbe con quella di NOME.
Quest’ultimo collaboratore avrebbe appreso, in generale, delle modalità di esecuzione da NOME e dai cugini COGNOME, i quali ultimi tuttavia non farebbero alcun particolare riferimento a COGNOME. Ma nemmeno COGNOME avrebbe con certezza parlato di sé al collaboratore, con riferimento alla vicenda di causa. In realtà, il convincimento del collaboratore circa il coinvolgimento di COGNOME sarebbe puramente deduttivo. NOME non sarebbe attendibile quando riferisce del procacciamento dell’automobile (rispetto ad altri delitti si e autoaccusato in termini simili, ma è stato provato che mentisse). NOME sostiene
di aver preparato la Ford Fiesta, ma in realtà nessuno gli avrebbe mai specificato che servisse per l’omicidio COGNOME.
Passando a NOME COGNOME, il motivo richiama – a proposito delle accuse di COGNOME – le criticità già evidenziate, inerenti la partenza dell’automobile che sarebbe caduta sotto la percezione del collaboratore. Quanto al de relato di COGNOME sul coinvolgimento di NOME nel delitto, la sola fonte diretta sarebbe il NOME NOMENOME ma NOME avrebbe riferito COGNOME appreso da NOME NOME riguardo in termini incerti. Le dichiarazioni di NOME non sarebbero idonee a riscontro.
NOME NOME dichiarato di avere approntato l’automobile Ford Fiesta per il compimento dello specifico delitto e sono dal ricorrente nuovamente evidenziate le asserite criticità di quest’affermazione, in tesi contrastante con il narrato COGNOME. COGNOME nulla avrebbe comunque riferito ad NOME sulla composizione del commando. NOME COGNOME avrebbe parlato ad NOME dell’errore commesso rispetto all’uccisione di COGNOME, ma due problemi impedirebbero di elevare tale elemento dichiarativo a riscontro. Il primo problema sarebbe costituito dalla genericità delle informazioni veicolate da NOME (che sembrerebbero riprese dalla stampa) e dall’incongruenza circa il riferito numero di colpi esplosi (che supererebbe la portata dei caricatori di due sole pistole). Il secondo problema sarebbe quello della circolarità delle informazioni (la fonte di origine sarebbe la medesima: l’imputato).
Il motivo sottolinea, in conclusione, come NOME e NOME avessero subito una lunga detenzione in comune. Essi si erano scambiati informazioni e NOME NOME plausibilmente ragioni di risentimento contro gli COGNOME.
5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Le censure si appuntano sul diniego delle attenuanti generiche, argomentato a seguito di una ricognizione non esaustiva degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., e sul rilievo della premeditazione.
L’imputato NOME COGNOME ricorre, altresì, per il tramite dell’AVV_NOTAIO.
Nel motivo unico il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al conseguente mancato giudizio di comparazione tra le medesime e le aggravanti contestate.
Il ricorso insiste nel sottolineare la particolare afflittività di un ergasto inflitto a soggetto, al tempo dei fatti, poco più che ventenne. Il vizio motivazione allignerebbe nella mancata risposta sullo specifico punto.
L’imputato NOME COGNOME ricorre, altresì, per il tramite dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
Sono articolati cinque motivi.
7.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diagnosi di piena attendibilità, soggettiva e oggettiva, del narrato dei due collaboratori NOME e NOME.
La sentenza impugnata presterebbe ossequio solo formale ai dettami della giurisprudenza di legittimità sui criteri di valutazione di siffatta attendibi discostandosene nella sostanza.
In ordine alla credibilità, la Corte di assise di appello avrebbe ignorato l’occorsa concertazione, palese e manifesta, delle dichiarazioni etero-accusatorie ad opera di entrambe le fonti. NOME, non nutrendo timori per la propria incolumità, e senza mai autoaccusarsi di alcunché, avrebbe anticipatamente rappresentato ad NOME la sua intenzione di collaborare e avrebbe discusso con lui delle accuse che inevitabilmente sarebbe venuto ad elevare a carico del medesmo intraprendendo la collaborazione. Entrambi i dichiaranti NOMEno condiviso da soli la camera di detenzione per lunghi periodi, per un certo tempo pur dopo l’inizio della collaborazione di NOME. La collaborazione intrapresa da NOME, cinque mesi dopo, sarebbe nata sotto questa pesante ipoteca. La sovrapponibilità solo parziale delle dichiarazioni sarebbe parte della strategia di concertazione.
Questi elementi di criticità sarebbero stati inopinatamente espunti dall’orizzonte valutativo. Di contro, il dubbio ragionevole sulla sincerità d dichiaranti e sulla verità dei loro racconti doveva risolversi a favore dell’imputato anche se non vi era prova piena del mendacio del suo accusatore.
In ordine all’attendibilità oggettiva, il ricorrente evidenzia come le vicende narrate non costituissero patrimonio conoscitivo comune degli appartenenti al clan, le cui dinamiche interne sarebbero state, al tempo, secretate (e note solo agli esponenti di vertice). Era inverosimile che NOME fosse stato incaricato da COGNOME di acquistare la Ford Fiesta usata per gli omicidi, se è vero che l’uccisione di COGNOME era stata tentata già il giorno prima (guarda caso a bordo di altra vettura, una Fiat Punto Evo). Era altresì inverosimile che la Fiesta potesse essere stata, in prosieguo, regalata ad NOME COGNOME. Le risposte al riguardo fornite dalla Corte di assise di appello sono ritenute non appaganti.
Criticità e nodi irrisolti sarebbero inoltre rilevabili:
COGNOME all’automobile effettivamente utilizzata per l’agguato;
COGNOME al momento in cui i collaboratori avrebbero registrato le preoccupazioni di preoccupazione di NOME per il temuto sequestro della Ford Fiesta;
COGNOME al fatto che il gruppo, visto partire da COGNOME, fosse effettivamente armato.
Non sarebbe affatto vero che le dichiarazioni dei due collaboratori fossero convergenti, né che fossero precise, dettagliate e círcostanziate.
Sarebbe illogico che gli imputati, dopo aver sottaciuto agli altri esponenti del clan il programma criminoso che NOMEno in animo di attuare, si fossero lasciati andare a confidenze e racconti particolareggiati a cose fatte.
7.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema dei riscontri esterni individualizzanti rispetto alle dichiarazioni d collaboratori, e alla loro capacità di riscontrarsi vicendevolmente.
NOME sarebbe chiamante in correità diretto, limitatamente all’acquisto della Ford Fiesta. Ogni altro aspetto della vicenda era stato da lui riportato de auditu, compresa la partecipazione (asserita) del ricorrente al gruppo di fuoco: NOME l’avrebbe appresa, una prima volta, da COGNOME; una seconda volta da NOME COGNOME; e una terza volta dall’imputato odierno ricorrente.
COGNOME, dal canto suo, sarebbe fonte diretta con riguardo alla partenza del commando, costituito dai tre imputati (per avere assistito alla scena), ma fonte solo de auditu da COGNOME COGNOME da NOME COGNOME sulle modalità esecutive.
Ebbene, mancherebbe il requisito di autonomia genetica delle chiamate de relato, nella parte in cui NOME e NOME hanno in NOME la medesima fonte di conoscenza.
Quanto al narrato frutto di conoscenza diretta del COGNOME, a riscontro non potevano essere addotte le affermazioni fatte al collaboratore da COGNOME. Ciò che poteva conferire loro un tale valore era il fatto che COGNOME avesse realmente partecipato all’azione di fuoco, che costituiva però esattamente l’assunto da preventivamente dimostrare. Né poteva essere addotto a riscontro il narrato di NOME de relato da COGNOME, inutilizzabile per il mancato tentativo di esplorare la fonte diretta.
Sarebbero state pretermesse le dichiarazioni di altri collaboratori, che avrebbero diversamente identificato i componenti del commando.
7.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione specifica di responsabilità per l’omicidio ai danni di COGNOME.
Quest’ultimo era morto a distanza di due mesi e le circostanze del decesso sarebbero ignote. Il che impedirebbe di accertare l’eventuale subentro di cause, diverse dalla condotta dall’imputato, di per sé sole sufficienti a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. pen.
L’eventuale incertezza probatoria sul punto non poteva ridondare a danno dell’imputato.
7.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei motivi nuovi di appello sulla premeditazione e sull’apporto concorsuale di minima rilevanza.
I motivi nuovi di appello sarebbero stati ammissibili al riguardo, perché i temi relativi (il contegno volitivo del ricorrente e il suo apporto concorsuale erano stati devoluti già con l’originario gravame.
Quanto alla premeditazione, nulla consentiva di affermare che NOME COGNOME avesse concorso nella deliberazione dell’agguato omicida, o sapesse ex ante dell’intenzione di uccidere NOME, non si sa bene peraltro quando insorta. NOME non era, del resto, membro abituale del gruppo di fuoco. COGNOME, poi, era stato addirittura ucciso per errore.
Laconica, e inappagante, sarebbe l’argomentazione di esclusione dell’attenuante del concorso di minima importanza, che spetterebbe al correo che, come nel caso di specie, non abbia esercitato il pieno dominio sull’azione delittuosa.
7.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, decretata con esclusivo riferimento alla gravità dell’occorso e senza adeguato approfondimento dei fattori di mitigazione specificati nei motivi di appello.
L’imputato NOME COGNOME ricorre, altresì, per il tramite dell’AVV_NOTAIO.
Sono articolati due motivi.
8.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione conseguente all’obliterazione di decisive censure, formulate nell’atto di appello, attinenti formulata valutazione di duplice attendibilità, e vicendevole riscontrabilità, del narrato di NOME e di NOME in ordine all’identificazione del ricorrente nel ruolo d conducente della Ford Fiesta, implicante la svalutazione dei contributi dichiarativi dei numerosi collaboratori che NOMEno ricondotto ad altri un tale ruolo.
L’omesso confronto riguarderebbe, in particolare, l’obiezione per cui COGNOME mai avrebbe ammesso di avere guidato la vettura, di avere mancato di ripulirla, di temerne il sequestro.
NOME ed NOME sarebbero stati ritenuti credibili e attendibili per il ruol svolto nel sodalizio, e NOME NOME essersi autoaccusato di compartecipazione nei crimini, ma tali rilievi non permetterebbero di superare le contestazioni difensive circa l’inesistenza di riscontri esterni, non ambigui ed oggettivamente verificabili. Anche la sussistenza di una collusione tra i due collaboratori, nonostante la comune detenzione, sarebbe stata irragionevolmente esclusa.
Il narrato di NOME circa il procacciamento della vettura, in particolare, presenterebbe nodi irrisolti in tema di attendibilità oggettiva e non sarebbe tra l’altro conciliabile con quello, de auditu, del collaboratore NOME COGNOME (che NOME fatto riferimento ad una Panda) e con ulteriori risultanze di polizia giudiziaria. Totalmente inventate sarebbero le dichiarazioni del collaboratore sull’episodio dell’articolo di giornale e del sequestro in Caivano di un’autovettura confondibile con la Fiesta. La sentenza impugnata si occuperebbe delle relative questioni dopo aver già dato per assodata la bontà del contributivo dichiarativo, e dopo aver ragionato dei riscontri, e la stessa consecuzione logico-cronologica del ragionamento sarebbe viziata.
Mancherebbe un’adeguata motivazione a detrimento delle alternative prospettazioni dei collaboratori NOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME. Questi avrebbero identificato i correi di NOME COGNOME in altri soggetti, e il conducente in NOME COGNOME (al pari di NOME in sede di spontanee dichiarazioni in appello, che valevano da formidabile e incredibilmente trascurato riscontro). E anche le emergenze di generica avvaloravano l’esigenza di esplorare piste alternative. Su tale complesso di questioni, ancora una volta, la Core di assise di appello avrebbe pronunciato in modo sommario e dopo avere già definitivamente accreditato i narrati dei collaboratori aprioristicamente prediletti (la cui tenuta avrebbe dovuto essere saggiata, viceversa, alla luce del dato probatorio complessivo). Sarebbe una grave inversione della giusta metodologia valutativa, che avrebbe imposto l’ordinata e completa verifica trifasica secondo i noti principi affermati dall giurisprudenza di legittimità.
8.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla negata riapertura dell’istruttoria dibattimentale in funzione dell’assunzione delle prove richieste dall’appellante NOME COGNOME e, da ultimo, in funzione dell’esame del medesimo imputato, divenuto assolutamente necessario a seguito delle dichiarazioni spontanee da lui rese.
Queste ultime costituivano prova nuova. La Corte di assise di appello avrebbe senza meno dato corso alla rinnovazione istruttoria, se COGNOME avesse iniziato a collaborare, o se si fosse comunque trattato di sentire un nuovo collaboratore.
Quanto alle prove chieste con l’atto di appello – avanzato nell’interesse di NOME COGNOME, come successivamente integrato, ma suscettibile sul punto di assumere effetto estensivo in rapporto ai coimputati – si trattava di procedere:
all’identificazione dell’utilizzatore dell’utenza telefonica, da COGNOME ultimo contattata da COGNOME;
all’identificazione della persona associabile al nominativo “NOME Ford Fiesta”, memorizzato sul terminale dello stesso COGNOME;
all’individuazione dell’automobile Ford Fiesta realmente acquistata da NOME in concessionaria;
ad accertamenti relativi alla pubblicazione degli articoli di giornale che avrebbero parlato del sequestro di una vettura di quella marca e modello, contenenti armi e stupefacenti, cui NOME si era riferito.
Il motivo torna sulla decisività di tali elementi di prova e censura l’affermazione giudiziale di ritenuta loro superfluità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dell’atto di ricorso comune, e il secondo motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME – congiuntamente esaminabili per l’identità o connessione delle doglianze, incentrate sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria in sede di gravame – sono infondati.
Secondo principi consolidati (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 25696801; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391-01), la riapertura dell’istruttoria in appello – fuori dell’ipotesi di prove «nuove», perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado – è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti; il contrario opinamento è insindacabile i cassazione, se logicamente motivato.
Ciò posto, occorre rilevare che le dichiarazioni spontanee, che l’imputato ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento, non sono assimilabili a nuove prove (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281649-02; Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, Rv. 269518-01; Sez. 2, n. 33666 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260049-01), sicché al metro di valutazione dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti soggiacevano le richiest difensive di procedere all’esame in contraddittorio di NOME COGNOME pur dopo che questi, a discussione finale già iniziata, si era assunto la paternità dell’azione di fuoco (scagionando tuttavia i coimputati), al pari delle richieste d integrazione istruttoria già formulate in appello dalla sola difesa di quest’ultimo imputato, tardivamente fatte proprie dal ricorrente COGNOME.
Anche a prescindere da quest’ultimo rilievo, l’esito del controllo di legittimità sulla tenuta motivazionale della decisione di non riaprire l’istruzione
dibattimentale è favorevole alla decisione stessa, avendo la Corte territoriale specificamente enunciato le ragioni della ritenuta mancata decisività dei mezzi probatori richiesti, non potendo assumere -di per sé- tale valore l’unilaterale narrato di uno degli imputati, quantunque ascoltato in contraddittorio, ed apparendo esplorative ed incerte, nella loro stessa fattibilità, le indagini ulterio di cui al § 8.2. della narrativa.
La mancata decisività dei mezzi probatori trova, del resto, come si vedrà, ampio riscontro nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, completo nell’accertamento ed esente da lacune e aporie di ragionamento.
Il secondo motivo dell’atto di ricorso comune, il primo e il secondo motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME e il primo motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME congiuntamente esaminabili per l’identità o connessione delle doglianze, incentrate sui criteri di valutazione della prova dichiarativa e sull’adeguatezza motivazionale al riguardo – sono infondati alla luce di COGNOME segue.
Sono noti i principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova integrata da plurime chiamate in reità o correità ad opera di collaboratori di giustizia.
Il giudice di merito deve in primo luogo verificare la credibilità del singolo dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in reità o correità e ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei loro confronti; in secondo luogo, deve verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l’intrinse consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l’altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l’esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, COGNOME Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, COGNOME, Rv. 235212-01). Tale percorso valutativo non deve necessariamente muoversi, peraltro, attraverso passaggi argomentativi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145-01).
I riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato p.robatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che l’elemento sia indipendente, potendo quindi esso risolversi anche solo in altre chiamate in reità o correità,
purché totalmente autonome, a valenza individualizzante e convergenti non soltanto sul fatto di reato, ma anche sulla riferibilità dello stesso all’imputa (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276744-01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245867-01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235800-01).
Quanto, in particolare, alla convergenza delle propalazioni provenienti da più chiamanti, occorre che le dichiarazioni combacino tra loro, proiettandosi sul chiamato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368-01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309-01), ancorché l’integrazione reciproca dei narrati, e il riscontro mutuo che ne deriva, possano essere riferiti al fatto di reato nella sua unitarietà e non a ciascun singolo frammento della condotta che lo compone (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253).
Se le chiamate in reità o correità sono de relato, e non sono asseverate dalla fonte diretta, il riscontro, costituito da altre chiamate di analogo tenore, è idoneo alle ulteriori condizioni che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero d COGNOME dalla ·seconda confidato al primo, e che sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le più recenti, Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134-01), a meno che la fonte non sia costituita dallo stesso imputato.
Le confidenze autoaccusatorie di quest’ultimo, ricevute da un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno infatti natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503-01).
I motivi di ricorso sotto vaglio chiamano questa Corte a sindacare la completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito dal giudice di appello riguardo agli indicati profili e, quindi, delle argomentazioni dal medesimo giudice addotte per qualificare l’elemento probatorio alla stregua dei principi enunciati.
Essendo dunque necessario ripercorrere, in tale specifica prospettiva funzionale, l’esperienza conoscitiva del giudice di appello (Sez. 1, n. 49471 del
16/07/2018, Maio), va notato che quest’ultimo ha, in primo luogo, adeguatamente motivato sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia NOME e NOME, escludendo, con argomentazioni logiche e coerenti, l’esistenza di elementi che disvelino il carattere artificioso e precostituito delle loro dichiarazioni e il rischio di inquinamento reciproco o per effetto di suggestioni esterne, magari derivanti da informazioni già di dominio pubblico.
La personalità dei dichiaranti è stata analizzata in modo congruo, al fine di escludere l’esistenza di elementi in grado di inficiare l’autenticità e la genuinità dei narrati.
Sono state adeguatamente vagliate le circostanze di contesto a sostegno di tale giudizio, inclusa la genesi delle collaborazioni e la loro spontaneità, nonché i pregressi rapporti tra i dichiaranti, le persone accusate e la vittima designata.
La sentenza impugnata ha quindi analizzato i profili oggettivi delle dichiarazioni in discorso, evidenziandone le connotazioni di sufficiente precisione, coerenza e costanza.
I narrati complessivi sono stati ineccepibilmente apprezzati nella loro solidità e nell’obiettiva convergenza in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto, non rilevando mere difformità di dettaglio (suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368).
Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono, per lo più, reiterazioni di argomenti in sede di merito già adeguatamente soppesati e valutati; tenuto conto del principio per cui l’obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell’atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fin del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell’appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).
Occorre dunque concludere nel senso che la credibilità ed attendibilità dei due collaboratori siano state egregiamente vagliate dalla sentenza impugnata. Le discrasie, nuovamente segnalate nei motivi di ricorso, trovano, ove necessario,
preventiva composizione e risposta nella sentenza stessa, impeccabilmente motivata.
Gli elementi di convergenza tra i narrati sono, poi, indiscutibili.
Il collaboratore NOME vede partire in automobile l’intero commando, composto dagli odierni imputati, dopo il ricevimento degli SMS di posizionamento sul telefonino di NOME COGNOME (reo confesso). Il collaboratore NOME ammette di avere procacciato l’automobile medesima.
NOME, a consumazione avvenuta, riceve da NOME la confessione di avere partecipato all’azione di fuoco. La stessa ammissione di partecipazione è fatta ad NOME, cui NOME fa indirettamente capire di essere stato presente allorché gli rivela di temere che sull’automobile, che immagina sia stata sequestrata, possano essere trovate le sue impronte.
Quanto a NOME COGNOME, NOME riferisce a NOME della partecipazione del NOME, il quale confessa apertamente ad NOME la circostanza.
Le convergenti propalazioni dei collaboratori – frutto di conoscenza in parte diretta, in parte de relato si riscontrano vicendevolmente e corroborano, inoppugnabilmente, il riconoscimento del concorso dei tre imputati nei crimini contestati.
I COGNOME tre COGNOME imputati, COGNOME in COGNOME definitiva, COGNOME hanno COGNOME tutti COGNOME confessato, COGNOME almeno stragiudizialmente, il loro diretto coinvolgimento; né è invocabile il vizio d circolarità dell’informazione, per le considerazioni svolte in chiusura del precedente § 3 (e comunque, COGNOME a NOME COGNOME, egli è chiamato in causa anche dal NOME NOME, sino all’operata, ma insostenibile, ritrattazione giudiziale). Le confessioni sono in perfetta armonia con i dati storici, caduti sotto la diretta osservazione dei collaboratori di giustizia sopra indicati.
Correttamente, a fronte di tale solido costituto probatorio, il giudice di appello ha svalutato le affermazioni dei collaboratori ulteriori, menzionati dalla difesa di COGNOME, genericamente volte ad attribuire a terzi, senza alcuna indicazione della corrispondente e precisa fonte di conoscenza, la paternità dei delitti in imputazione.
Si è, in conclusione, in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, nient’affatto ripiegato sul decisum di primo grado e in assoluto privo di aporie logiche; apparato che resiste, sul punto dell’affermata penale responsabilità, alle prospettate doglianze, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.
Il terzo motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
COGNOME è stato attinto, in parti vitali del corpo, nel corso dell’agguato di cui ai capi di imputazione ed è deceduto, tempo dopo, nel nosocomio ove (in rianimazione) era stato -subito dopo l’agguato- ricoverato e ove i chirurghi NOMEno, inutilmente, tentato di salvargli la vita.
L’efficienza eziologica della condotta degli imputati rispetto all’evento morte è incontestabile. Il nesso causale non sarebbe eliso, per assurdo, neppure da eventuali negligenze dei sanitari curanti (da ultimo, Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, COGNOME Bernardo, Rv. 283216-02), invero dal ricorrente neppure ipotizzate.
Il terzo motivo dell’atto di ricorso comune e il quarto motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME – congiuntamente esaminabili, nella parte concernente il regime delle circostanze aggravanti, per l’identità o connessione delle doglianze sono inammissibili.
L’appellante NOME COGNOME NOME formulato un tempestivo motivo di gravame sulla premeditazione. Il tema poteva essere, di conseguenza, da lui ulteriormente coltivato in questa sede, ma ciò è avvenuto (nell’atto di ricorso comune) senza lo sviluppo di alcuna critica specifica.
L’appellante NOME COGNOME non NOME formulato viceversa, in appello, doglianze al riguardo. Il tema (riproposto nell’atto di ricorso comune) è, in questa sede, pregiudizialmente precluso rispetto a lui (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
L’appellante NOME COGNOME si era doluto della premeditazione e dei futili motivi solo con motivi aggiunti di gravame; i relativi punti di decisione non erano stati investiti, con adeguata specificità, dall’appello originario. I due tem preclusi dunque rispetto a lui già in appello (tra le molte, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01), come dalla sentenza impugnata correttamente ritenuto, lo sono a maggior ragione in questa sede.
Restano da esaminare le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche (terzo motivo dell’atto di ricorso comune, parte residua, e quinto motivo dell’atto di ricorso proposto nel solo interesse di NOME COGNOME, connessi e congiuntamente esaminabili).
A proposito di esse basti rilevare che il giudice del merito esprime, in materia, un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera
preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01).
Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità dell condotte, efferatezza delle relative modalità esecutive, allarmante contesto) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata, nonché totale assenza di resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
I motivi sono conclusivamente infondati.
12. I ricorsi devono essere, di conseguenza, respinti.
In base all’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/06/2024