Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45536 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio con riferimento alle circostanze aggravanti, alla dosirnetria della pena e alle circostanze generiche, rigetto nel resto;
per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio;
per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio con riferimento alle circostanze aggravanti e il rigetto nel resto; per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio con riferimento alle circostanze aggravanti e il rigetto nel resto; per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio con riferimento alle circostanze aggravanti e il rigetto nel resto; per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio con riferimento alle circostanze aggravanti e l’inammissibilità nel resto.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2018, il GUP presso il Tribunale di Catanzaro, in rito abbreviato, così decideva sulle imputazioni contestate a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME :
TABLE
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Veniva pertanto quantificato il trattamento sanzionatorio nel modo che segue:
COGNOME NOME alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, alla pena dell’ergastolo, oltre pene accessorie;
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, alla pena di anni 4 di reclusione ed C 5.000,00 di multa;
2. La decisione di primo grado.
2.1 II procedimento ha ad oggetto – in via principale – l’individuazione degli autori di due gravi fatti di sangue, posti in essere tra maggio e luglio del 2004 (omicidi COGNOME NOME e COGNOME NOME) in Sant’NOME, nonché di alcuni atti intimidatori ai danni dell’imprenditore COGNOME.
La prospettiva di accusa riconduce tutti gli episodi delittuosi al clan COGNOME.
Il GUP convalida simile prospettiva ed evidenzia come – anche dopo la morte di COGNOME NOME, che la dirigeva fino al novembre del 1998 – l’attività della cosca proseguiva sotto la guida di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e, dopo la detenzione del primo, di NOME COGNOME: tanto si afferma in rapporto agli esiti dell’attività intercettiva disposta in seno ai procedimenti Replay (DDA di Torino) e RAGIONE_SOCIALE (DDA di Catanzaro) – confluiti nel presente procedimento – e attraverso le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia.
Si riportano, pertanto, le conversazioni intercettate (anche relative al periodo storico coincidente con i due omicidi oggetto del processo) e il dichiarato dei collaboranti (COGNOME NOME, lo stesso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, v.pag.21 e ss.), evidenziando in sintesi come dagli elementi acquisiti al processo sia possibile affermare che tra il 2002 e il 2009 era operativo un clan mafioso denominato clan COGNOME, capeggiato da NOME COGNOME con l’ausilio dei fratelli NOME e NOME, oltre di che NOME COGNOME e NOME COGNOME (ciò si afferma con valutazione incidentale che consente – fermo restando il divieto di bis in idem di rivalutare i fatti su cui è intervenuto giudicato assolutorio nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
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2.2 Tutto ciò premesso, viene evidenziato che con decreto del GIP Distrettuale del 19.12.2016, è stata autorizzata la riapertura delle indagini preliminari per l’omicidio di COGNOME NOME: ciò perché nel frattempo erano intervenute nuove emergenze istruttorie ed in particolare le dichiarazioni di NOME COGNOME e, in seguito, quelle di NOME COGNOME.
La piattaforma probatoria, secondo il GUP, consente di affermare per tale episodio la penale responsabilità degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (non vi è stato esercizio dell’azione penale nei confronti di COGNOME NOME per precedente giudicato assolutorio).
Particolarmente rilevante è ritenuta – in sede di ricostruzione dell’episodio – la identificazione del luogo di realizzazione, al fine di verificare le dichiarazioni de primi informatori e ipotizzare quale fosse il luogo di appostarnento di coloro che erano preposti ad osservare la proprietà dove era stato consumato l’omicidio e dare il segnale di azione, posto che dalla strada non si vedeva l’interno dell’RAGIONE_SOCIALE Milone (dove era avvenuto l’agguato, intorno alle 9.00 del mattino, dopo che il NOME aveva aperto il cancello).
Gli osservatori dei movimenti della vittima sono individuati in COGNOME NOME e COGNOME NOME, che, pochi giorni prima dell’omicidio (il 28 aprile del 2004) erano stati controllati dalla polizia – a bordo di una Fiat Panda – non lontano dal teatro dei fatti in possesso di un binocolo, che avevano cercato di occultare (v. pag. 32 della sent. GUP).
Secondo il GUP il novum probatorio (essenzialmente rappresentato dall’apporto dichiarativo del COGNOME) consente di superare i dubbi (anche sui profili di attendibilità del COGNOME) che avevano determinato l’assoluzione di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel diverso procedimento.
Si rappresenta in particolare che le pretese ‘contraddizioni interne’ al narrato del COGNOME sono solo apparenti e dovute al fatto che le dichiarazioni sono state rese in più interrogatori svolti innanzi a diversi Pubblici Ministeri (o alla PG delegata), con la necessità per il dichiarante di riepilogare i fatti già narrati all diverse autorità investiganti (v. pag. 33 della sent.GUP).
Pertanto, in primo luogo vengono riesaminate proprio le dichiarazioni del COGNOME.
Quest’ultimo in sostanza ricostruiva l’omicidio in questi termini: egli (appartenente al gruppo degli Anello, in buoni rapporti con i COGNOME) aveva partecipato solo
alle fasi organizzative, preparatorie del delitto, che interessava sia i COGNOME di Sant’NOME che gli COGNOME di Filadelfia .
In particolare, nel periodo in cui i capi della cosca COGNOME erano detenuti, rimasti in libertà il collaboratore e COGNOME NOMENOME i due frequentavano i COGNOME con cui vi erano rapporti di cointeressenza e i COGNOME gli avevano fatto conoscere NOME COGNOME e NOME COGNOME, incontrati in un risl:orante chiamato “RAGIONE_SOCIALE” di Sant’NOME.
In tale occasione erano presenti anche NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dopo tale incontro i due venivano coinvolti nella già progettata eliminazione fisica di NOME COGNOME poiché quest’ultimo aveva una grossa influenza sulla zona industriale di Maierato che interessava al gruppo COGNOME, a COGNOME e a COGNOME.
Presenti anche COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, NOME COGNOME lo aveva invitato ad andare a bruciare la macchina di NOME COGNOME, il quale, come detto, incominciava a dare fastidio nella zona di Maierato.
Successivamente a tale incontro, ve ne era stato un altro in cui COGNOME NOME aveva incaricato COGNOME e COGNOME di iniziare i pedinannenti e la registrazione delle abitudini del COGNOME. GLYPH
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Cominciava allora l’attività di sorveglianza: poiché dal cancello era impossibile osservare l’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, i due avevano individuato un altro luogo, località Bosco Madonna, da dove con l’ausilio di un binocolo riuscivano a verificare i movimenti della vittima.
Al riguardo, peraltro, il GUP evidenzia nuovamente come, pochi giorni prima dell’omicidio, COGNOME e COGNOME erano stati controllati in possesso di un potente binocolo proprio in una località attigua a quella indicata.
Anche NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME avevano verificato l’idoneità del punto prescelto quale osservatorio.
Oltre a questa fase preparatoria, il COGNOME affermava di avere fornito insieme al COGNOME, per l’esecuzione dell’omicidio, delle armi: in particolare un fucile mitragliatore kalashnikov, un fucile del tipo “a pompa”, e un fucile automatico: il ritiro di alcune armi era stato effettuato da NOME COGNOME e NOME COGNOME che si erano recati da lui con una Peugeot 106 bianca, mentre un terzo fucile era stato consegnato dal COGNOME al COGNOME a Sant’NOME .
Infine, COGNOME e COGNOME avevano chiesto al COGNOME di procurare qualche macchina rubata, ma egli si era limitato ad istruire loro circa le tecniche necessarie per perpetrare i furti .
Il GUP conclude, in ragione della esistenza di riscontri oggettivi, per un giudizio di piena attendibilità del collaboratore, rilevando l’esistenza del luogo (La RAGIONE_SOCIALE) indicata dal COGNOME e utilizzato per le riunioni, come peraltro verificato dalla PG, che aveva osservato come NOME COGNOME fosse aduso ad andare nel locale ad incontrare persone anche oltre l’orario di apertura. Vi è altresì prova del fatto che dopo l’omicidio non vi furono più ostacoli per realizzare il prelievo estorsivo nella zona industriale di Maierato da parte dei COGNOME (v. pag.38 sent.GUP).
Ma il principale riscontro – ed elemento nuovo rispetto agli esiti dell’operazione “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE” – era dato dalle dichiarazioni di NOME COGNOME – che passa, quindi, ad esaminare: egli si autoaccusava dell’omicidio COGNOME, e spiegava movente e fasi esecutive.
COGNOME specificava che il suo coinvolgimento era dovuto ad uno scambio di favori, poiché lui e COGNOME avevano chiesto a loro volta di dare una lezione a una persona a loro sgradita.
Quindi, lui e COGNOME erano stati convocati nella campagna dei COGNOME: in tale occasione erano presenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, mentre non era mai presente NOME COGNOME che tuttavia, secondo il dichiarante, “ne era al corrente” perché era il “vero capo” dei COGNOME.
Le decisioni rilevanti per la cosca erano prese, sempre secondo il dire del COGNOME, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME era il braccio armato.
L’omicidio COGNOME era stato determinato dal fatto che la vittima creava problemi sulla zona industriale di Maierato, nonché nella zona di interesse della cosca RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo alla specifica posizione di NOME COGNOME, precisava il collaboratore che – recatosi da lui a Roma – questi lo aveva ringraziato per gli omicidi commessi (affermando, tra l’altro, che “quei cornuti si stavano prendendo tutto”).
Circa l’esecuzione dell’omicidio, riferiva che NOME COGNOME aveva rubato un furgone, i pedinamenti li avevano fatti lui e NOME COGNOME e, in via autonoma, NOME COGNOME e NOME COGNOME (uomini di NOME COGNOME), che aveva incontrato una volta ad un pranzo (successivamente precisando di avere visto il COGNOME più volte anche al casolare dei COGNOME): in quell’occasione i due avevano riferito che anche loro stavano pedinando il COGNOME per ammazzarlo
e che forse avevano dato qualche arma ai COGNOME; inoltre COGNOME aveva insegnato al COGNOME come utilizzare gli spadini per aprire e rubare le macchine. Dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, la mattina dell’omicidio, dalla collina individuata per gli appostamenti, avevano intravisto la macchina nel piazzale; quindi, erano scesi sulla strada ed erano andati al capannone a Sant’NOME dove era tutto pronto. Lui e COGNOME NOME si erano recati a far strada al furgone che era guidato da NOME COGNOME con all’interno COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avevano accompagnato il furgone in una piazzola di fronte al cancello della casa di campagna di COGNOME ed erano ritornati sulla collina, dove poi il mezzo era stato bruciato. Dopo un’ora avevano sentito gli spari, COGNOME NOME aveva il kalashnikov e COGNOME il fucile automatico. Il furgone era stato bruciato da COGNOME, COGNOME e COGNOME, dopo di che si erano recati dove li attendevano il COGNOME e NOME COGNOME incaricati del recupero.
Anche le dichiarazioni del COGNOME sono ritenute attendibili dal GUP (v. pag. 49 e ss. della sentenza di primo grado, ove si esplora il tema della previa conoscenza processuale delle dichiarazioni rese dal COGNOME) e convergenti, sui punti essenziali, con quelle del COGNOME.
Vengono inoltre citate le dichiarazioni di RAGIONE_SOCIALE collaboratori di giustizia, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che tuttavia riferivano solo circa le motivazioni dell’omicidio sempre riconducendole alla tentata espansione della vittima nella zona industriale di Maierato.
Rilevanti erano ritenute anche le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, precedenti al processo, oltre che quelle rilasciate nel corso dello stesso.
In primo luogo, quelle rese nel procedimento denominato Minotauro: il COGNOME era molto amico della famiglia COGNOME, e riferiva dei contrasti insorti con la cosca COGNOME, iniziale obiettivo di un attentato poi non eseguito proprio per volontà della vittima.
Quanto all’omicidio COGNOME, riferiva di avere saputo dall’interno della famiglia del morto, che «erano stati» i COGNOME.
Viene pertanto affermata, come si è anticipato, la responsabilità degli imputati con i diversi ruoli (deliberativi o esecutivi) descritti nella imputazione.
2.3 Il GUP passa quindi ad esaminare le risultanze istruttorie riguardo l’omicidio del COGNOME NOME.
La responsabilità degli imputati, al di là delle risultanze di prova generica, è fondata in primo luogo sulle dichiarazioni di COGNOME NOME, qualificata come chiamata diretta in correità.
Nelle dichiarazioni del 4.5.2016 COGNOME aveva riferito di essere componente del gruppo di fuoco, insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, ancora prima che gli esiti dell’esame del DNA confermassero la partecipazione di COGNOME (in diverso procedimento).
Gli esecutori erano, oltre ai predetti COGNOME, COGNOME e COGNOME, NOME COGNOME, il quale si era occupato dell’avvistamento e del recupero dei killers, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che erano in appoggio logistico; NOME COGNOME era l’ulteriore mandante.
Quanto al movente del delitto, esso era da rinvenire nelle mire espansionistiche del COGNOME, intraneo alla medesima cosca COGNOME, nonché per specifiche ragioni di contrasto con NOME COGNOME, per un negozio nel centro commerciale di Maierato, contrasto che si ritiene oggettivamente riscontrato attraverso una conversazione telefonica tra NOME COGNOME – suocero della vittima – e COGNOME NOME (conversazione intercettata molti anni dopo, in data 13 febbraio2012).
COGNOME, in particolare, avrebbe mandato via da un cantiere degli operai che stavano lavorando per conto di COGNOME NOME.
Quanto alla partecipazione morale di COGNOME NOME, che doveva comunque assentire alle decisioni dei COGNOME, il COGNOME ne aveva parlato sempre negli incontri a Roma.
Dette dichiarazioni, secondo il GUP, devono ritenersi riscontrate da quelle di COGNOME NOME.
Questi aveva infatti appreso dallo stesso COGNOME l’esistenza dei contrasti con i COGNOME (in un primo momento afferma con COGNOME NOME), e tutte le successive circostanze relative all’ esecuzione dell’omicidio dal fratello NOME, deceduto nel 2006, e da COGNOME NOME (che gli avrebbe indicato i mandanti in COGNOME NOME e NOME o genericamente nei fratelli COGNOME).
Quest’ultimo, veniva anche sentito quale teste di riferimento, e tuttavia non confermava la circostanza.
Ciononostante, il GUP ritiene affidabili le dichiarazioni del COGNOME, stante la evidente reticenza del testimone.
Ulteriore elemento di riscontro, soprattutto in relazione alla rottura dei rapporti tra i COGNOME e il COGNOME, è ricondotto ad una conversazione del 29.6.2004, di poco precedente al delitto (v. pag. 86 sent.GUP).
2.4 Quanto alle condotte estorsive, la decisione di primo grado si fonda su talune risultanze di prova generica, sulla analisi di conversazioni oggetto di captazione e sui contenuti dichiarativi resi da COGNOME e COGNOME.
La ascrivibilità degli episodi alla volontà di NOME COGNOME è stata concordemente affermata dai collaboranti (il primo episodio di intimidazione è di poco posteriore all’omicidio del COGNOME) nel contesto di assoggettamento delle attività di impresa in essere nella zona di Maierato.
In particolare COGNOME si è autoaccusato del primo episodio (esplosione di più colpi di arma da fuoco avvenuta il 10 giugno 2004 verso l’ingresso dello stabilimento del COGNOME) ed ha coinvolto COGNOME NOME (soggetto che in attuazione dell’accordo preso con il COGNOME ebbe a fornire l’arma). Sul punto specifico ha riferito anche il COGNOME.
Quanto all’episodio avvenuto in data 2 aprile 2016 (esplosione di colpi di arma da fuoco verso un RAGIONE_SOCIALE di proprietà del Calliipo, intorno alle ore 4.30), ritenuto sviluppo della condotta del 2004, le attività di indagine hanno consentito di identificare l’autore materiale in COGNOME NOME, con la collaborazione di COGNOME NOME, sempre su mandato di COGNOME NOME.
In particolare, l’attività investigativa si è basata su:
recupero delle immagini del sistema di videosorveglianza, con riconoscimento della vettura da cui era sceso, si afferma, il COGNOME;
identificazione in COGNOME del soggetto che aveva preso a noleggio la vettura in questione, riconsegnata nel pomeriggio del 2 aprile;
esistenza di contatti telefonici tra i due sino alle ore 21.00 del 1 aprile 2016;
identificazione della medesima auto la sera del 31 marzo 2016 presso il locale RAGIONE_SOCIALE S.NOME, luogo ove si recava anche il 1 aprile intorno alle 12 con identificazione del passeggero in COGNOME NOME;
contro
llo della vettura con a bordo il COGNOME il giorno 1 aprile 2016;
rinvenimento in sede di perquisizione in data 8 aprile presso il COGNOME di capi di abbigliamento analoghi a quelli indossati dall’autore della intimidazione;
invio di un messaggio dal COGNOME al FEI3BRARO subito dopo la perquisizione;
invio di messaggi in merito alla attività di indagine anche tra COGNOME e COGNOME.
Nel valutare il complesso degli elementi il GUP ritiene non decisive le obiezioni del consulente di parte e ritiene integrata la prova indiziaria del concorso di tutti e tre gli imputati nell’episodio delittuoso, così come contestato (anche in riferimento alla detenzione e al porto delle armi utilizzate nelle due distinte occasioni).
3. La decisione di secondo grado.
La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, con sentenza resa in data 17 novembre 2011, ha riformato in parte la sentenza di primo grado.
In particolare COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati assolti dal concorso nei due fatti di omicidio, così come COGNOME NOME è stato assolto dal concorso nell’omicidio COGNOME, con rideterminazione della pena in quella di anni trenta di reclusione. Su dette statuizioni non è stato proposto ricorso per cassazione dalla parte pubblica.
3.1. In primo luogo la Corte ha deciso sulle questioni, avanzate dalle difese, afferenti, per un verso, alla violazione del divieto del bis in idem -per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al giudizio già espresso, nel procedimento denominato “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE” sul medesimo fatto per le imputazioni collegate all’omicidio COGNOME – giudizio a parere delle difese incidente anche sulla ritenuta aggravante del metodo mafioso, atteso che in quel processo alcuni degli imputati erano stati assolti dal delitto associativo -; per altro verso relative alla ritenuta nullità dell’ordinanza ammissiva della escussione di COGNOME NOME.
La Corte ha ritenuto i rilievi infondati: per quanto concerne il primo profilo, la Corte afferma che è granitica la giurisprudenza secondo la quale – quanto all’accertamento dei concorrenti nel reato per il quale si è formato giudicato per alcuni degli imputati – il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili posto dall’art. 649 cod. proc. pen. non vincola il giudice chiamato a rivalutare il medesimo fatto in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE soggetti imputati quali concorrenti nello stesso reato; inoltre è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevoc:abile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Tale discorso vale anche in riferimento alla contestata aggravante ex art. 7 L. 203/1991, trattandosi in questo caso di verificare non già se i concorrenti debbano
essere condannati per associazione di stampo mafioso, bensì se i reati contestati nel nuovo processo siano stati realizzati con i requisiti ivi richiesti.
Per quanto concerne il secondo aspetto, la Corte afferma che l’acquisizione dei verbali e la decisione di assumere la testimonianza di NOME COGNOME sono stati legittimati attraverso l’attivazione dei poteri conferiti anche in sede di giudizi abbreviato al GUP dall’art. 441 comma 5 cod. proc. pen.
Tale disposizione consente al giudice un potere di integrazione probatoria “ex officio” che non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa come accaduto nel caso di specie, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del “theme probandum”, chiaramente rilevando come per “prova nuova” debba intendersi ogni fonte di prova diversa rispetto a quella esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il potere integrativo.
3.2 Pur non essendovi ricorso della parte pubblica, vanno esposte – in sintesi – le ragioni delle assoluzioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con ribaltamento dell’esito del primo grado.
3.2.1 Quanto alla posizione di NOME COGNOME e all’omicidio del COGNOME si afferma che manca la prova certa della qualità di mandante, non potendo farsi affidamento su condotte ‘posteriori al fatto’, come quelle descritte dal COGNOME. Si tratta di comportamenti (in particolare il ringraziamento) da cui non è consentito desumere con certezza che l’iniziativa delittuosa sia stata realizzata su ‘indicazione’ o ‘assenso preventivo’ del COGNOME NOME. Né tale certezza può derivare dal contributo reso dal NOME, indiretto e relativo alla generica attribuzione del fatto ‘ai COGNOME‘.
Analoghe considerazioni vengono operate per l’omicidio COGNOME.
3.2.2 Quanto a COGNOME NOME si afferma che per l’omicidio COGNOME le dichiarazioni del COGNOME – pur in un contesto di complessiva attendibilità – non trovano effettivo riscontro nel narrato del COGNOME. Analoga valutazione viene realizzata per l’omicidio COGNOME.
Con riferimento al COGNOME la Corte ha ritenuto che l’imputato vada assolto dai reati contestati sub e), f) e g) (omicidio COGNOME LEO e reati collegati).
In particolare, pur confermandosi l’attendibilità di COGNOME, la Corte evidenzia che i necessari riscontri esterni individualizzanti ravvisati dal GUP sarebbero dati: dal fatto che, nella ricostruzione di COGNOME, COGNOME avrebbe tagliato il lucchetto dell’area antistante la casa dove si dovevano posizionare ed il lucchetto era effettivamente tagliato; dal fatto che la sera dell’agguato COGNOME, come gli RAGIONE_SOCIALE concorrenti, non veniva trovato presso la propria abitazione; dal fatto che a distanza di due giorni dall’agguato il soggetto in esame veniva controllato in compagnia di COGNOME NOME e COGNOME; infine dal timore manifestato da appartenenti alla cosca che il collaboratore potesse fornire dichiarazioni in merito a quattro omicidi perpetrati in seno alla consorteria mafiosa e dal fatto che poco dopo l’imputato si rendeva irreperibile.
Tali elementi, secondo la Corte, non appaiono individualizzanti.
Inoltre, neanche il teste NOME coinvolge il COGNOME nell’omicidio. Essendo quindi insufficienti gli elementi valorizzati dall’accusa e dal giudice di primo grado, ne consegue l’assoluzione quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen. .
Diversa valutazione viene operata in ordine all’omicidio di COGNOME NOME, in relazione al quale la Corte ritiene adeguatamente valutate dal GUP le dichiarazioni rese da COGNOME e da COGNOME.
Particolarmente rilevanti, si afferma, sono le dichiarazioni di COGNOME, il quale è stato condannato per l’omicidio COGNOME con sentenza definitiva, e che ha riferito che il COGNOME era presente alle riunioni organizzative presso il casolare dei COGNOME, che il COGNOME avrebbe avuto l’incarico di rubare un furgone per l’omicidio (concordemente a quanto dichiarato da COGNOME) e ha poi descritto analiticamente descritto le fasi esecutive dell’omicidio cui avrebbe partecipato COGNOME.
Con riferimento alle censure della difesa sull’inattendibilità delle dichiarazioni dei due, anche a causa delle contraddizioni e degli aggiustamenti riscontrati nelle varie occasioni in cui venivano interrogati, la Corte ritiene le suddette deduzioni irrilevanti sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe fornito convincenti spiegazioni, per un verso, in riferimento alla deduzione dell’inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, e, per altro verso, dell’influenza c:he avrebbe subito il COGNOME dalla conoscenza delle dichiarazioni dell’altro collaboratore in altro processo. In relazione al primo dato, ritiene che la progressione argomentativa del COGNOME trovi giustificazione nell’ampio lasso di tempo in cui le dichiarazioni sono state emesse; in relazione al secondo aspetto, ritiene che ove il COGNOME avesse
voluto rendere dichiarazioni per averle conosciute dal processo “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” le avrebbe rese in maniera più precisa cercando di rendere versioni più coincidenti, mentre le imprecisioni denotato la genuinità delle stesse dichiarazioni, avendo in quel caso COGNOME riferito di innumerevoli omicidi di cui si è autoaccusato, con dovizia di dettagli.
La Corte di secondo grado ritiene quindi sussistente la convergenza tra le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME sui punti salienti della vicenda.
Ha così rideterminato la pena, punendo con l’ergastolo il reato più grave (omicidio di cui al capo a) cui vanno aggiunti per la detenzione e il porto illegale dell’arma, la ricettazione ed il danneggiamento anni uno e mesi sei di reclusione (sei mesi per la contestazione in materia di armi di ali al capo b (delitti in materia di armi) e delle due condotte di furto e ricettazione di cui al capo d): pena che in applicazione dell’art. 442 c.p.p., deve essere sostituita, per effetto del rito, co quella di anni trenta di reclusione.
5. Il COGNOME era chiamato a rispondere, in questo giudizio, del solo omicidio COGNOME e reati collegati, in quanto con riferimento all’omicidio di COGNOME NOME è stato celebrato altro processo, i cui esiti non risultano definitivi al momento della decisione di secondo grado.
Si apprezza anche in questo caso come del tutto congrua la valutazione delle convergenti dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, reciprocamente riscontrate nei termini di cui si è detto per COGNOME.
Entrambi hanno sempre riferito della presenza di COGNOME alle riunioni preparatorie del delitto, sia nel ristorante “RAGIONE_SOCIALE” sia nella campagna dei COGNOME, e ulteriore riscontro è dato dalla verifica oggettiva delle intense frequentazioni tra i sodali nei giorni precedenti e successivi al delitto, oltre ch dall’accertamento circa l’attività di sorveglianza della vittima (episodio del binocolo). Nessuno degli elementi dedotti è idoneo quindi a minare la ricostruzione del giudice di primo grado.
Si rappresenta inoltre che dal separato procedimento relativo al concorso del COGNOME nell’omicidio del COGNOME non può dedursi alcun profilo di scarsa attendibilità del COGNOME.
6. Con riferimento a COGNOME NOME, si confermano le statuizioni di condanna per l’omicidio COGNOME, per i reati collegati e per le estorsioni di cui ai capi i) e I).
La Corte, in primo luogo, richiama quanto già detto in precedenza in merito all’eccezione di nullità dell’ordinanza ammissiva della testimonianza di NOME, nonché delle ordinanze istruttorie in atti.
Conferma inoltre nel merito il giudizio di responsabilità dell’imputato, che è stata tratta, in primo grado, oltre che dagli elementi valorizzati ai fini dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, poi annullata, sulla base di nuovi ulteriori elementi e segnatamente dall’acquisizione in giudizio delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che hanno costituito elemento di riscontro a quelle del COGNOME costituenti chiamata in correità.
Egli, infatti, è stato indicato da COGNOME e COGNOME tra i mandanti dell’omicidio COGNOME, in quanto avrebbe fornito la macchina con le armi che sarebbe servita per l’omicidio.
La causale poi è stata individuata nella circostanza che la vittima, intranea alla cosca COGNOME, aveva mire espansionistiche essendo interessato alla realizzazione di un bar nella zona industriale di Maierato.
Tale interesse di COGNOME sarebbe riscontrato da una intercettazione telefonica.
Già tale elemento potrebbe essere sufficiente a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori sul punto e tuttavia lo stesso collaboratore aveva anche individuato un secondo movente più riconducibile a questioni personali. Ciò ha comportato che è stato necessario – anche alla luce di tale elemento ritenuto dalla Suprema Corte in sede cautelare non sufficiente come riscontro – essendo la causale non univocamente individuata, valorizzare ulteriori elementi al Irine di ricondurre la responsabilità del delitto a NOME COGNOME: sono quindi intervenute le dichiarazioni di COGNOME NOME.
Egli ha dichiarato di avere saputo dal fratello e da NOME COGNOME, il quale gli aveva riferito che i mandanti dell’omicidio erano da identificarsi in NOME e NOME COGNOME per screzi che erano sorti tra il COGNOME e i COGNOME per l’apertura di un’attività commerciale nella zona di Maierato.
Tali dichiarazioni non hanno consentito di pervenire alla condanna di NOME COGNOME, perché, a monte, sono le dichiarazioni dello stesso COGNOME – che erano quelle che andavano riscontrate essendo tra gli esecutori del delitto – ad essere insufficienti a tal fine (a tal proposito si richiama quanto spiegato nel trattare la posizione del COGNOME NOME).
Diversamente, le dichiarazioni riguardo a NOME COGNOME rilasciate dal COGNOME chiamano direttamente in causa l’imputato come presente e attivo nell’organizzazione dell’omicidio, oltre che riguardo alla causale dello stesso. Pertanto, la Corte conferma la sentenza sul punto.
Quanto agli ulteriori capi, la Corte di secondo grado ha confermato la prima decisione.
In riferimento alla prima intimidazione (del 2004) si precisa che COGNOME NOME ha fatto riferimento, nelle sue dichiarazioni, ad una richiesta di assunzione (di COGNOME NOME) non evasa, ricevuta proprio in quel periodo.
Vengono ripercorse le risultanze istruttorie e si ritiene raggiunta la prova, sia pure indiziaria, anche in riferimento all’episodio del 2016.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riconosce per tutti la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis1. cod.pen.. Viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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4. Gli atti di ricorso.
4.1 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO – COGNOME NOME, deducendo i seguenti motivi:
4.1.1 Al primo motivo la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 comma 2, 533 c.1. cod. proc. pen.
In particolare, la difesa, in riferimento all’elemento della corrispondenza dell’autovettura utilizzata nell’intimidazione con quella noleggiata dal COGNOME, nonché con riferimento all’elemento della presenza su quell’auto di una seconda persona oltre allo sparatore ripreso dalle telecamere, denuncia l’illogicità processuale della motivazione per mancato rispetto del canone di valutazione degli indizi prescritto dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. .
Si tratterebbe, in sintesi, di una decisione asseverata da un unico indizio (l’avvenuto noleggio dell’autovettura) non dotato di caratteri tali da sostenere la conclusione cui si perviene (il concorso nella intimidazione realizzata, in tesi, da un soggetto diverso).
4.1.2 Al secondo motivo la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 comma 2, 533 c.l. e 546 c. 1 cod. proc. pen., lamentando mancanza di motivazione in relazione a decisive censure difensive.
In primo luogo, la difesa rileva difetto di motivazione in riferimento alla censura con cui, nel contestare che potesse affermarsi con certezza che l’auto utilizzata per il gesto intimidatorio fosse quella noleggiata dal COGNOME, si segnalava come dalle immagini risultasse che la Ford Fiesta ripresa avesse le luci di posizione posteriori non funzionanti: tale circostanza si contrapporrebbe a quella, del tutto simile, ovvero il malfunzionamento di uno stop posteriore, che accomunerebbe l’auto noleggiata a quella utilizzata per il delitto. Sul punto però, la Corte non spende parola alcuna.
In secondo luogo, altro elemento censurato dalla difesa in appello concerneva il fatto che le immagini della telecamera non evidenziavano affatto la presenza di una seconda persona sulla Ford Fiesta, pur essendo questa inquadrata e ripresa dal lato destro e che peraltro dalle immagini si vedeva persino la luce blu della strumentazione dell’auto, la cui visione sarebbe stata invece impedita dalla presenza di un passeggero. Sul punto, la Difesa ha prodotto due consulenze tecniche, una in primo grado, confutata dal giudice con argomentazioni ipotetiche, e una in appello con cui documentava, attraverso l’allegazione di foto e brochure, come in quel modello di auto il display della strumentazione emettesse luce TARGA_VEICOLO azzurra e le ragioni per cui quella luce non potesse provenire dall’esterno, e come in ogni caso, stante anche l’ottima posizione delle telecamere, la sagome del passeggero avrebbe comunque dovuto essere ripresa. Ma sul punto la sentenza impugnata replica quasi alla lettera le argomentazioni della prima sentenza, senza tener conto della nuova consulenza tecnica.
In terzo luogo, la difesa segnala la criptica annotazione, fatta in punto di motivazione, secondo cui “i COGNOME e i COGNOME si servivano di due ragazzi di Acconia, che lavoravano al RAGIONE_SOCIALE con COGNOME NOME“, aggiungendo che tali circostanze ricondurrebbero agli imputati, i quali però, invece, non sono né nati, né residenti ad Acconia, né hanno mai lavorato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: elemento dunque che, oltre ad essere, a dire della Difesa, inconferente, è tale da condurre semmai ad RAGIONE_SOCIALE e diversi soggetti, con quanto ne consegue sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.
4.1.3 Al terzo motivo la difesa di COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’aggravante ex art. 7 dl. n.152 del 1991 per tutti i delitti e al trattamento sanzionatorio.
Con riferimento alla ricorrenza dell’aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto non necessario soffermarsi sulla ricorrenza dell’aggravante in parola: sul punto però la difesa aveva però articolato specifico motivo sul punto, rilevando come la conclusione raggiunta in primo grado confliggesse apertamente con l’assoluzione definitiva di COGNOME NOME, presunto mandante del delitto, e dei computati del reato associativo. Stante la precisa deduzione sul punto, la difesa ritiene che il profilo della radicale mancanza della motivazione prevalga sulla perpetuazione dell’erronea applicazione della legge sul punto.
Inoltre, la difesa lamenta il solo passaggio cumulativo sulla pena, indistintamente richiamandosi la gravità di tutti i diversi fatti contestati a tutti gli imputati, ladd a differenziare la posizione dell’attuale ricorrente vi era non solo la sua totale incensuratezza, ma anche la sua giovane età all’epoca dei fatti, con quanto ne consegue in termini di esigenza di mantenere la pena enl:ro limiti necessari, affinché realizzi la preminente funzione rieducativa.
4.2 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore AVV_NOTAIO – COGNOME NOME, deducendone i seguenti motivi:
4.2.1 Al primo motivo la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione. In particolare, deduce la mancanza di motivazione per omesso esame, da parte della Corte d’Appello, del motivo I di appello.
La Corte aveva infatti preternnesso il motivo di appello attinente ad una circostanza specifica e decisiva, relativa alla responsabilità del ricorrente, ossia al contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sulle cui propalazioni si fondava la prova esclusiva della sua penale responsabilità, contrasto decisivo perché nell’incidente cautelare la sua constatazione aveva portato all’annullamento della misura per i reati contestati al COGNOME.
Il vizio di mancanza di motivazione sussiste non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato: la sentenza impugnata, secondo la difesa, non contiene in alcuna sua parte una sia pur implicita motivazione sul perché della reiezione della doglianza avanzato dall’allora appellante.
4.2.2 Al secondo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione. In particolare, deduce la mancanza di motivazione per omesso esame, da parte della Corte d’Appello, del motivo II di appello, vizio risultante dal testo de provvedimento impugnato.
Con il motivo II di appello l’odierno ricorrente aveva evidenziato che l’accusa non individuava un comportamento concorsuale del COGNOME con riguardo alla detenzione e al porto d’arma adoperata per l’esplosione dei colpi di pistola contro lo stabilimento della ditta RAGIONE_SOCIALE. L’indicazione e la prova di tale comportamento concorsuale erano rimasti del tutto assenti nel presente processo, poiché il primo Giudice non aveva individuato o esposto elementi dimostrativi dello specifico fatto di partecipazione del COGNOME anche alla detenzione e al porto della pistola.
4.2.3 Al terzo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione. In particolare, deduce la mancanza di motivazione in merito alla conferma dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
La Corte ha confermato la decisione del Giudice di Primo Grado sull’assunto che tale aggravante era dimostrata dalle dichiarazioni dei collaboratori, i quali tutti avevano riferito che i reati erano stati commessi per consentire il rafforzamento della cosca RAGIONE_SOCIALE e che si trattava di delitti perpetrati secondo metodologia mafiosa. Sul punto, la motivazione risulta del tutto mancante con riferimento a COGNOME quanto all’aggravante teleologica, perché risulta incontroverso che il ricorrente non avesse fatto parte della cosca COGNOME e la Corte non ha indicato alcun elemento da cui poter desumere un siffatto motivo a delinquere da parte dell’imputato ovvero una sua condivisione di finalità.
Inoltre, la motivazione risulta del tutto mancante anche sul metodo mafioso, in quanto del tutto apparente e tautologica.
4.3 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore AVV_NOTAIO – COGNOME NOME, deducendone i seguenti motivi:
4.3.1 Al primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge, inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56-629 e 635 cod. pen.
La difesa lamenta la valenza ingiustamente attribuita ad una prova che presentava un senso assolutamente differente rispetto a quello attribuito dal Giudice di primo grado: la Corte avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione e scrupolo le
risultanze probatorie contenute nel fascicolo processuale e in particolare gli esiti investigativi e relativi all’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza oltre agli accertamenti eseguiti sul posizionamento dell’utenza intestata al COGNOME, nonché sugli esiti della consulenza antropometrica di parte.
Il giudice di primo grado fondava la responsabilità del COGNOME sulla base di alcuni elementi acquisiti dalla PG nel corso delle investigazioni compiute nell’immediatezza dell’evento delittuoso; la difesa aveva sin dall’inizio cercato di dimostrare il contrario, sostenendo che la PG operante e poi l’Ufficio della Procura erano incorsi in errore, anzi ritiene che gli elementi raccolti nel corso delle investigazioni risultano di segno contrario rispetto all’affermazione di responsabilità del COGNOME.
In particolare, la Difesa ritiene che la asserita corrispondenza somatica tra il COGNOME e l’autore del delitto sia assolutamente inidonea a configurare la penale responsabilità del ricorrente poiché frutto di supposizioni e valutazioni personalissime operate dagli investigatori, sfornite di qualsivoglia elemento di concretezza. Altrettanto inconferente deve ritenersi il riferimento al rinvenimento presso l’abitazione del COGNOME di alcuni indumenti che secondo l’accusa coinciderebbero con quelli utilizzati dall’autore del delitto in danno del RAGIONE_SOCIALE.
Una corretta valutazione del fascicolo processuale avrebbe dovuto spingere la Corte d’Appello a ritenere gli indizi raccolti insufficienti per l’emanazione di una sentenza di condanna poiché non conformi al dettato di cui all’art. 192 cod. proc. pen.: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice è libero nel valutare la prova, ma deve rendere conto dell’itinerario logico seguito per giungere alla decisione: per il ricorrente, in base al canone di garanzia in dubio pro reo il giudizio sarebbe dovuto pervenire ad un esito assolutorio.
4.3.2 Al secondo motivo di ricorso la Difesa di RAGIONE_SOCIALE deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. .
In particolare, il ricorrente lamenta che la motivazione sia totalmente mancante o comunque apparente e non idonea a fornire le necessarie giustificazioni del percorso logico seguito dal giudice.
Inoltre, la sentenza impugnata, con la sua scarna motivazione, ha omesso di esaminare e valutare le specifiche doglianze avanzate dalla difesa in ordine soprattutto alla consulenza antropometrica di parte, essendosi limitata a
richiamare genericamente e acriticamente la sentenza di primo grado e limitando l’esposizione delle ragioni di conferma a poche e laconiche osservazioni.
4.3.3 Al terzo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione in relazione alla prospettata ipotesi difensiva di qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 635 cod. pen.
Con i motivi di appello la difesa aveva prospettato di sussumere la condotta del COGNOME nell’ambito della norma di cui all’art. 635 cod. pen. in luogo della contestazione ai sensi dell’art. 56-629 cod. pen.: la sentenza, sul punto, lungi dall’affrontare concretamente la censura.
Ma consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene il Giudicante parimenti gravato dall’obbligo di specificità nella motivazione, e di rispondere quindi pedissequamente a quanto devoluto: nel caso di specie è del tutto assente, invece, alcun tipo di argomentazione in ordine alla richiesta della Difesa.
4.3.4 Al quarto motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 bis.1 cod. pen.
La Corte ha infatti ritenuto sussistente l’aggravante in parola, conformemente a quanto deciso dal primo giudice. La Difesa ricorda che l’aggravante in parola richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l’associazione, fine che deve essere l’obiettivo diretto della condotta, mentre non rilevano possibili vantaggi, mettendo in luce come questa aggravante abbia natura soggettiva. I giudici hanno ritenuto sussistente il dolo specifico in capo al COGNOME in forza del coinvolgimento nei fatti oggetto di causa e nella pretesa consapevolezza del presunto contesto ambientale di inserimento della dinamica delittuosa: a dire della difesa, questa non rappresenta un’operazione corretta, in quanto nessuno degli elementi evidenziati in sentenza è idoneo a consentire di fondare in termini logici e univoci l’assunto di cui sopra.
Quanto alla nozione di metodo mafioso, questo si delinea avendo riguardo ai profili costitutivi dell’azione propria dell’associazione di tipo mafioso, consistente nell’impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: nel caso in esame, l’aggravante risulta invece essere desunta dal mero carattere della presunta azione delittuosa, elemento che tuttavia non è sufficiente ad evocare i profili costitutivi dell’agire proprio di un’associazione mafiosa. È altresì necessario che l’associazione abbia
conseguito nell’ambiente in cui opera un’effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile e che il partecipe si sia avvalso, anche indirettamente, della forza suddetta.
4.3.5 Al quinto motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il COGNOME è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e nel determinarla i Giudici di Appello sono partiti da una pena base superiore al limite edittale e non riconoscendo attenuanti generiche. A riguardo, la difesa ricorda che ove i giudici intendono discostarsi da un trattamento sanzionatorio vicino al minimo edittale hanno un rigoroso onere di motivazione.
Quanto alle attenuanti generiche, queste sono state escluse sulla base della sola “gravità dei fatti contestati”. La giurisprudenza consolidata, secondo il ricorrente, ha escluso che l’art. 133 cod. pen. costituisca l’unico parametro per la concessione delle attenuanti generiche, ritenendo invece che la concedibilità delle stesse possa essere ravvisata in qualsiasi elemento di giudizio dal quale trarre la meritevolezza di una diminuzione di pena. La concessione delle stesse, inoltre, non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e la determinazione della pena base in misura prossima al limite edittale.
Nel caso di specie invece, il giudice, superficialmente, non ha concesso all’appellante le attenuanti ed è pervenuto ad irrogare un trattamento sanzionatorio il cui rigore non trova giustificazione nelle risultanze processuali. Nella posologia sanzionatoria, peraltro, devono essere rispettati fondamentali parametri proposti dall’art. 133 cod. pen. avuto riguardo sia della gravità del reato sia della personalità del colpevole, valutata anche in relazione alla vita anteatta del colpevole: nel caso di specie però nulla di tutto ciò, secondo la Difesa, è stata fatto dai giudici che hanno applicato una pena sproporzionata rispetto ai fatti in contestazione.
4.4 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO – COGNOME NOME, deducendo i seguenti motivi:
4.4.1 Al primo e unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione,, in relazione agli artt. 124, 125, 178
lett. c), 179, 210, 441 comma 5 cod. proc. pen., sui diversi capi e punti della decisione.
In primo luogo, la difesa deduce, in merito all’ordinanza ex ah:. 441 comma 5 cod. proc. pen. emessa dal GUP il giorno 20 luglio 2018, che la Corte d’Appello ha ritenuto non fondata la questione proposta nei motivi di impugnazione senza esaminare il percorso seguito dal GUP nell’emettere il provvedimento impugnato. L’ordinanza ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. dovrebbe infatti derivare da una valutazione che il giudice conduce sulla scorta degli atti legittimamente acquisiti nel fascicolo a sua disposizione ed eventualmente dalla discussione delle parti, mentre nel caso di specie è derivata da un “atto a sorpresa” consistente in un interrogatorio del giorno precedente, peraltro nullo, reso da C:COGNOME NOME che il rappresentante dell’accusa Pubblica ha esibito in udienza.
La Corte di secondo grado avrebbe dovuto risolvere il problema se la norma richiamata potesse giustificare nel corso del giudizio abbreviato un’attività ex novo del PM: secondo la difesa, una risposta affermativa non farebbe che stravolgere le regole del giudizio abbreviato ampliandone la portata oltre ogni limite e a scelta dell’accusa, con seguente violazione dell’art. 111 comma 2 ccst.
Il percorso di integrazione probatoria seguito dal GUP non trova quindi alcuna regola processuale a sostegno, non potendo la decisione specifica essere 1 2-z7 qualificata come “indispensabilità di approfondire il thema probandum”, ma piuttosto come una apertura ingiustificata a favore di una delle parti processuali, ovvero la Pubblica Accusa.
Inoltre, la sentenza nulla dice su come possa, il GUP, una volta avuta contezza dell’interrogatorio del giorno precedente, averlo ritenuto valido e utilizzabile e azionare su di esso i poteri ex art. 441 comma 5 cod. proc. peri., pur essendo stato condotto in assenza del difensore.
In secondo luogo, la difesa lamenta che la sentenza, sebbene riporti nella parte espositiva le doglianze contenute nell’impugnazione in cui dà atto delle censure dell’appellante, non ne fa poi seguire una lo,gica motivazione, omettendo per molti aspetti di motivare su dati fondamentali prodromici ad una completa e corretta valutazione dei profili di scarsa attendibilità che pur erano stati segnalati dalla difesa.
La motivazione è inoltre illogica laddove valuta uno stesso elemento di prova in modo differente a seconda dell’imputato, senza specificare le ragioni di tale scelta. Allorché le soluzioni adottate dal giudice di prime cure siano state specificatamente censurate, sussiste vizio di motivazione ove il giudice del gravame si limiti a
respingere tali censure richiamando la motivazione contestata in maniera apodittica e ripetitiva, senza argomentare in merito alla fallacia o inadeguatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso di specie non può parlarsi nemmeno di motivazione per relationem, ma solo di una vera e propria elusione dell’obbligo di motivare.
In particolare, la Corte, pur richiamando il provvedimento emesso in sede cautelare dalla Corte di Cassazione, a dimostrazione della sua conoscenza, non tiene conto dei principi in esso enunciati, disattendendoli totalmente.
La sentenza perviene alla conclusione che vi siano “dichiarazioni convergenti sui punti essenziali del fatto, che superano il giudizio di insussistenza della gravità indiziaria… e i riscontri circa la causale dell’Omicidio consentono la conferma della sentenza sul punto”: a tale giudizio non vi perviene però attraverso un’argomentazione rispondente ai canoni di valutazione della prova penale e che renda conto della decisione mediante un percorso logico non confliggente tra le sue parti. Piuttosto, una motivazione corretta avrebbe prima dovuto sciogliere i nodi concernenti il propalato di COGNOME: invece la sentenza d’appello persevera negli errori contestati al giudice di prime cure e non si preoccupa di colmare quelle carenze che il giudice di legittimità aveva rilevato in ordine al propalato di COGNOME per poi procedere alla valutazione dell’elemento di riscontro.
La sentenza impugnata, nel trattare la posizione di COGNOME NOMENOME NOME si preoccupa affatto di confrontarsi con l’indirizzo espresso dal Giudice di Legittimità, pur presente nel fascicolo, in ordine alle accuse di COGNOME secondo cui mancava coerenza logica e completezza argonnentativa in ordine al giudizio di gravità indiziaria, oltre al fatto che il giudizio si basava sulla sola dichiarazione di COGNOME posto che gli RAGIONE_SOCIALE elementi valorizzati oltre a non essere specificatamente individualizzati concernono essenzialmente il movente, ovvero sono generici o comunque inidonei a integrare significativo riscontro di diretta partecipazione alla vicenda omicidiaria. Il giudice d’appello, al contrario, pretende di valorizzare proprio quegli elementi riferiti dal COGNOME che erano stati definiti “non individualizzanti”; inoltre supera immotivatamente le censure a COGNOME e procede direttamente, senza preventiva valutazione circa la sua attendibilità, ad affermare che COGNOME costituisce il riscontro alle dichiarazioni di COGNOME, commettendo così l’errore di non avvedersi che non si trattava solo di un problema di riscontri a posteriori, ma di una valutazione della genuinità di COGNOME e del significato dei dati indicati dal Giudice di legittimità, pretendendo invece, in contrasto col giudicato cautelare, di valorizzare l’elemento di fatto della ‘cacciata degli operai’.
Inoltre, prima di ritenere che il racconto di NOME potesse costituire elemento di riscontro, avrebbe dovuto condurre una verifica in ordine all’attendibilità dello stesso.
Secondo la Difesa, si è in presenza quindi di una pseudomotivazione, che si risolve nella negazione della stessa funzione di garanzia del giudice: e tale censura riguarda non la decisione in sé, ma l’assenza di indicazioni di come siano stati apprezzati gli atti oggetto della rinnovazione una volta acquisiti dalla Corte.
Altro aspetto censurato riguarda il fatto che molti dei verbali degli interrogatori acquisiti non sembrerebbero nemmeno esser stati esaminati al fine di verificare se le censure della difesa corrispondevano ai dati processuali ed assolvere all’obbligo di motivazione.
Inoltre, con riferimento al profilo dell’attendibilità di COGNOME NOME per la posizione di COGNOME NOME, la sentenza, oltre a omettere la doverosa motivazione sulle censure difensive, risulta altresì contraddittoria circa il valore di quelle stesse dichiarazioni accusatorie in relazione alla valutazione fatta per RAGIONE_SOCIALE imputati, le cui dichiarazioni qualifica come neutre o generiche. Dunque, se in alcune parti quelle propalazioni erano inidonee a costituire riscontro per gli RAGIONE_SOCIALE imputati, non si vede, a dire della Difesa, come possano esserlo invece per il ricorrente.
Altro aspetto segnalato riguarda l’interrogatorio del giorno 29 luglio 2008 reso da NOME, che disvela le parti omissate e permette di avere un quadro completo delle sue conoscenze a quella data, quasi 10 anni prima dell’interrogatorio effettuato dal PM e prodotto il 20 luglio 2018.
Egli, pur menzionando il suo rapporto con COGNOME, non rivela di aver avuto alcuna confidenza in relazione all’omicidio di COGNOME NOME e tanto meno nell’arco dei vari interrogatori da lui resi, rinvenendosi le prime rivelazioni da parte sua sull’omicidio soltanto il 22 aprile 2013, da cui però nulla emerge su soggetti esecutori/mandanti e da cui emerge la causale degli screzi in ordine all’apertura del distributore di benzina che non coinvolge però direttamente il ricorrente, oltre ad essere del tutto diversa dall’altra accolta in sentenza che dovrebbe riguardare l’esercizio commerciale di COGNOME NOME.
In definitiva la Difesa poneva un problema circa l’attendibilità di NOME a cui la sentenza di appello non ha fornito alcuna risposta, mentre il tentativo della Corte di valorizzare le dichiarazioni del 6 novembre 2008 in cui NOME descriveva i rapporti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, sono del tutto inconferenti in considerazione del fatto che la prima volta che NOME fa i nomi di COGNOME NOME e NOME risale al 22 aprile 2013.
Per quanto concerne i capi ulteriori (tentata estorsione ed armi), la difesa sottolinea in primo luogo, che al propalato di COGNOME non vi è alcun riferimento, essendo gli atti unicamente quelli su cui era fondata la misura cautelare poi annullata per difetto di gravità indiziaria.
La Corte, per questi capi d’accusa, non avrebbe motivato sulle censure difensive e neppure avrebbe tenuto in considerazione quanto detto dalla Corte di Cassazione nel giudizio cautelare in relazione a tali delitti.
Il punto più critico concerne il fatto che nei motivi di appello si lamentava fosse rimasto irrisolto il contrasto tra le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, mentre le Corte d’Appello, commettendo secondo la difesa errore sia in fatto che in diritto, avrebbe ritenuto possano dirsi concordi: il che, alla difesa, pare del tutto illogico . Inoltre, i motivi di appello avevano anche segnalato la contraddizione in merito agli incontri esistente tra quanto affermato da COGNOME e quanto sostenuto da COGNOME: questi risultavano dalle dichiarazioni di COGNOME, mentre COGNOME non faceva parola di RAGIONE_SOCIALE incontri aldilà di uno risalente a fine marzo- inizio aprile 2004. Anche con riferimento all’episodio del 2 aprile 2016, la Corte omette di tener conto di quanto indicato dal Giudice di Legittimità, ma piuttosto, con uno sbrigativo richiamo proprio a quegli atti che la Cassazione aveva definito di valenza neutra e dubbia, elude di motivare sulle doglianze difensive.
Con riferimento alla pena, la difesa lamenta l’assenza di indicazione delle ragioni per cui la sanzione, pur in presenza di una richiesta assolutoria, doveva rimanere quella della detenzione perpetua, anche in considerazione del fatto che per la posizione dei concorrenti nel delitto omicidiario la pena è stata rideterminata in quella temporanea.
La Corte avrebbe dovuto motivare in merito, specie per le doglianze rivolte alla pretesa di inquadrare i delitti in un alveo associativo, a dire della Difesa, inesistente, come risulterebbe anche da quanto affermato sul punto dal Giudice di legittimità sempre nel provvedimento del 13 luglio 2017.
4.4.2 Sono stati depositati motivi aggiunti in cui si ripercorrono le linee di doglianza testè illustrate.
4.5 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO – COGNOME NOME, deducendo i seguenti motivi:
4.5.1 Al primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 110, 575 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
In particolare, secondo la difesa la Corte si sarebbe limitata a ribadire il giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori richiamando le pronunce irrevocabili che ne avevano sancito l’attendibilità, senza un reale approfondimento delle doglianze su tale punto.
Quanto all’eccezione relativa alla tardività delle dichiarazioni di COGNOME, la Corte riproponeva in maniera acritica le motivazioni della sentenza di primo grado argomentando negli stessi termini che la progressione argonnentativa del COGNOME trova giustificazione ove si tenga conto del fatto che egli ha reso dichiarazioni in un ampio lasso temporale rispondendo via via a vari interlocutori.
Per la difesa si tratta di una motivazione del tutto illogica e contrastante con i dati oggettivi acquisiti e segnalati nell’atto di appello: il collaboratore, infatti, rif per la prima volta soltanto in data 22 gennaio 2007 circostanze inedite attinenti al coinvolgimento di determinati soggetti, tra cui COGNOME, nell’omicidio in contestazione al di fuori dei 180 giorni previsti dall’art. 16 quater della legge 82/1991.
Secondo la giurisprudenza costante, pur ritenendo astrattamente utilizzabile nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni dall’inizio dell collaborazione, è richiesto a tal fine l’assolvimento di un rigoroso onere motivazionale che dia conto delle ragioni per le quali siano stati introdotti elementi nuovi (ciò per il generale disfavore del legislatore per le propalazioni tardive): nel caso di specie invece, il GUP prima e la Corte d’Appello dopo, avrebbero fornito motivazione non adeguata in ordine al legittimo sospetto di strumentalità e non veridicità della dichiarazione intempestiva. Inoltre, la Corte, in totale spregio al giudizio di carenza di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, in ambito cautelare, ha finito per attribuire al propalato del collaborator addirittura valenza probatoria.
Altro aspetto sottolineato dalla Difesa riguarda il dato che il collaboratore, nei primi interrogatori, aveva inteso negare le proprie responsabilità in ordine al delitto in contestazione, facendo solo riferimento all’interesse della famiglia COGNOME per l’eliminazione del COGNOME e all’ausilio fornito dal COGNOME; solo negli interrogatori del 22 gennaio 2007 aveva invece riferito di una sua partecipazione consapevole al delitto: tale circostanza era già stata valorizzata nella sentenza di assoluzione dalla medesima contestazione del COGNOME NOME e del COGNOME nell’ambito dell’operazione cd. “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE” in cui riportava condanna per l’omicidio del COGNOME il solo COGNOME.
Per quanto concerne le dichiarazioni di NOME COGNOME, nei motivi di appello si era evidenziato come questi avesse iniziato a collaborare nel 2016 dopo essere
stato indagato nel medesimo procedimento relativo all’omicidio in contestazione: la distanza temporale, circa 10 anni, con le dichiarazioni del COGNOME aveva costituito ulteriore motivo di annullamento con rinvio dell’ordinanza in sede cautelare da parte dei Giudici di Legittimità. A tali doglianze la Corte si limita invece a richiamare la necessità di una valutazione operata caso per caso ed affermando apoditticamente che il COGNOME avrebbe riferito in merito numerosissimi omicidi di cui si è autoaccusato, con particolari spesso sconosciuti ai racconti precedenti di RAGIONE_SOCIALE collaboratori.
Per la difesa, tale formula stereotipata non è idonea a superare le articolate censure difensive. Relativamente al delitto contestato, non è in alcun modo sostenibile che COGNOME avrebbe fornito dettagli conoscibili solo all’autore del delitto, in quanto il collaboratore conosceva perfettamente le dichiarazioni del COGNOME confluite nel precedente processo “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE” e che era perfettamente edotto delle risultanze investigative in ordine alla dinamica del delitto e ai dati di generica, anche riportati dagli organi di stampa.
In ordine all’asserita convergenza tra le dichiarazioni, la Corte evidenzia che la differenza tra le rispettive propalazioni riguarda circostanze non rilevanti, ma tale argomento contrasterebbe con il contenuto degli interrogatori acquisiti agli atti: infatti, mentre il COGNOME dichiarava semplicemente di aver insegnato al COGNOME a rubare autovetture, il COGNOME affermava che il COGNOME aveva commesso il furto e poi guidato il furgone nel corso dell’agguato. Dunque, la sentenza, nella consapevolezza della fragilità di tale dato, finisce per spostare l’attenzione sul dato della partecipazione del COGNOME alle riunioni prodromiche al delitto, ritenendo che questo fosse il nucleo centrale sul quale convergono le due dichiarazioni. A dire della difesa, in tale passaggio la pronuncia manifesterebbe tutta la sua illogicità per diverse ragioni enunciate nel ricorso.
In sostanza, il ricorrente ritiene illogica la ricostruzione della responsabilit concorsuale del COGNOME nel delitto contestato per aver partecipato a delle riunioni che si appalesano assolutamente neutre rispetto al contestato contributo materiale; riunioni che peraltro si sarebbero tenute con soggetti la cui responsabilità concorsuale di mandanti è stata esclusa (definitivamente per COGNOME NOME e per COGNOME), circostanza che renderebbe paradossale la ricostruzione di un delitto senza mandanti.
Anche il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, riconosceva l’assoluta carenza di gravità indiziaria in capo al COGNOME.
L’iter argomentativo seguito dalle sentenze di merito non avrebbe colmato le lacune già riscontrate in fase cautelare, che anzi si sono acuite laddove si è preteso
attribuire valore probatorio ad elementi non ritenuti idonei neanche ad integrare i gravi indizi di colpevolezza.
Inoltre, secondo il ricorrente, non sarebbe stato acquisito alcun dato dichiarativo in ordine alle modalità in cui si sarebbe manifestato il contributo partecipativo del COGNOME, in ordine alla sua effettiva consapevolezza della finalità delle riunioni e in ordine all’effettiva finalizzazione degli incontri ad uno specifico fatto-reato. Ciò i spregio alla necessità di indicare in motivazione, in maniera puntuale, il contributo causalmente rilevante prestato dal concorrente del reato.
Alla luce di quanto detto, per il ricorrente, doveva quindi negarsi l’esistenza di una mutual corroboration tra le fonti dichiarative in ordine all’attribuzione del reato al COGNOME, con la specifica condotta di esecutore materiale. Né, secondo la Difesa, possono soccorrere gli ulteriori riscontri sulle modalità di esecuzione del delitto in quanto, a dispetto di quanto affermato in sentenza, non sono in alcun modo riferibili alla posizione del COGNOME.
La motivazione della sentenza si pone dunque, a dire della difesa, in aperto contrasto con i parametri di valutazione della chiamata in reità o correità unanimemente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Vi era pertanto la necessità di individuare elementi probatori idonei a confermare la credibilità soggettiva nonché l’attendibilità intrinseca e estrinseca delle fonti motivare il convincimento del giudice sul punto e solo in un secondo momento procedere alla ricerca dei riscontri estrinseci ed individualizzanti, relativi quind anche alla riferibilità allo stesso imputato.
Seppur nulla vieti che il riscontro ad una propalazione eteroaccusatoria possa essere costituito da un’altra fonte dichiarativa, ma affinché possa operare questa c.d. convergenza del molteplice le plurime chiamate devono essere convergenti rispetto al fatto oggetto di narrazione, indipendenti e specifiche e inoltre, per ogni singola chiamata, è necessaria un’autonoma verifica in ordine alla credibilità del chiamante e alla attendibilità della dichiarazione e inoltre i riscontri devono avere carattere individualizzante.
Infine, la Corte ha pretermesso la valutazione del segnalato contrasto esistente tra le emergenze investigative assunte nell’immediatezza dei fatti con il coinvolgimento del COGNOME nel delitto.
Alludendo al contenuto testimoniale di COGNOME NOME, che riferiva di aver notato tre persone di sesso maschile e ne riferiva la statura, la difesa evidenziava un elemento distonico rispetto alla ricostruzione accusatoria, in quanto il COGNOME non corrispondeva fisicamente a quella descrizione (essendo più alto di 170 cm).
Ultimo elemento non valorizzato dalla Corte attiene al dichiarato di COGNOME, la cui testimonianza veniva assunto da GUP, a seguito di integrazione probatoria disposta con ordinanza ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc. pen., che nulla riferiva però in merito ad un eventuale ruolo di COGNOME nell’omicidio di COGNOME. Sul punto, la motivazione è contraddittoria nella parte in cui omette di considerare un dato favorevole al ricorrente in relazione alla contestazione in esame, ovvero che proco prima, con riferimento all’omicidio COGNOME, menziona l’assenza di elementi desumibili a carico del COGNOME dalle dichiarazioni di COGNOME che si poneva come unico elemento nuovo rispetto all’annullamento dell’ordinanza genetica intervenuto in sede cautelare: tale annullamento, valorizzato per altre posizioni, non viene però valorizzato per quella del ricorrente.
4.5.2 Al secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 577 comma 1 n.3 cod. proc. pen. e art. 416 bis 1 cod. pen. nonché agli artt. 546 e 649 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
In particolare, la difesa deduce che la sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione in ordine all’aggravante della premeditazione nonostante la specifica censura contenuta nell’atto di appello, né vi è sul punto un rinvio alla pronuncia di prime cure.
Sul punto quindi la sentenza serba un assoluto silenzio, ancora più grave laddove si considera che, a seguito dell’assoluzione di COGNOME NOME, risulta a fortiori pregiudicata la tenuta logica del ragionamento del GUP circa la risalente deliberazione del delitto.
Sono rimaste dunque prive di riscontro le censure contenute nell’atto di appello. Inoltre, in ordine all’aggravante di cui all’art. 7 I. n 203/1991, la difesa, prendendo le mosse dalla finalità agevolativa, aveva evidenziato la decisività dell’assoluzione definitiva del COGNOME e dei coimputati COGNOME, COGNOME NOME, NOME e NOME dal reato associativo proprio in relazione al periodo in cui è avvenuto l’omicidio in contestazione. La Corte sarebbe pertanto, in questo caso, incorsa nella violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.: le risultanze del processo “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE” non sono state utilizzate nel presente procedimento per l’accertamento della responsabilità in ordine al diverso delitto di omicidio, ma piuttosto per provare la sussistenza del substrato mafioso necessario per integrare l’aggravante di cui all’art. 7, giungendo dunque a presupporre l’esistenza del clan che è stata sconfessata dalla pronuncia assolutoria emessa nel diverso procedimento.
Infine, quanto alla metodologia mafiosa, non si ravvisa la sussistenza nel caso di specie di modalità indicative di una simbologia mafiosa e dunque non vi è stata la necessaria esteriorizzazione del metodo.
4.5.3 Al terzo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione.
In particolare, in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il vizio di metodo in cui è incorsa la Corte d’Appello si rinverrebbe nella misura in cui essa avrebbe valorizzato indistintamente la gravità dei fatti contestati in relazione a tutte le imputazioni e a tutti gli imputati, senza operare alcuna differenziazione tra di essi in base all’età, alle biografie penali e al ruolo ricopert nelle vicende. Ciò anche alla luce della giurisprudenza consolidata secondo cui la gravità del reato non precluderebbe di per sé la concessione delle suddette circostanze attenuanti. La mancata concessione, secondo il ricorrente, non troverebbe altra spiegazione se non in relazione all’ipotetico contributo causale del COGNOME.
Inoltre, la sentenza nulla dice in merito alla necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio imposta dagli artt. 132 e 133 cod. pen., determinandosi così un’ulteriore lacuna motivazionale.
4.6 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti, uno a firma dell’ AVV_NOTAIO e un secondo a firma degli avvocati COGNOME e COGNOME, COGNOME NOME. I motivi possono essere riassunti nel modo che segue, in via congiunta.
4.6.1 Al il primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., con riferimento alla ordinanza istruttoria emessa il 20/07/2018 dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro, nonché vizio di motivazione.
Preliminarmente il ricorrente in appello deduceva la nullità dell’ordinanza ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. con la quale il primo giudice aveva disposto l’audizione di NOME.
In proposito, il ricorrente deduce la assoluta mancanza di motivazione della sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ratifica la decisione assunta dal giudice di primo grado. L’ordinanza stessa adduceva una motivazione insufficiente, limitandosi a dire “ritenuto che appare necessario ai fini della decisione
l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio”: la Difesa pertanto, con l’atto di appello deduceva che il presupposto su cui si era fondata l’ordinanza in parola era rappresentato dalla produzione del verbale dell’interrogatorio reso dall’ex collaboratore di giustizia COGNOME in data 19 luglio 18 che è stato posto a disposizione delle parti in forma riassuntiva senza che le difese avessero avuto possibilità di valutare il contenuto integrale delle propalazioni. Ancor più, per la Difesa, rileva che le dichiarazioni di tale testimone siano state qualificate dal PM come elemento sopravvenuto e assolutamente necessario ai fini della decisione: in realtà la Difesa ritiene di aver dimostrato documentalmente che l’apporto dichiarativo del NOME era già a conoscenza dello stesso nell’ambito del procedimento “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE“. Pertanto, poiché per il ricorrente è assolutamente certo, in quanto documentalmente provato, che tali dichiarazioni fossero già in possesso dell’Ufficio della Procura, appare evidente che sulle stesse, dunque anche quelle rese in data 19 luglio 2018, non possa assolutamente fondarsi un’ordinanza ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc. pen., pena la violazione dell’art. 178 comma 1 lett. c), ossia del diritto di difesa nella parte in cui l’imputato, optando per il rito abbreviato, sceglie di essere giudicato sulla base del compendio probatorio facente parte del fascicolo del PM.
Il Collegio non rende alcuna motivazione sul carattere di effettiva novità rivestito dalla prova assunta in giudizio dal GUP. La mancanza di motivazione in ordine al disposto esame del teste COGNOME renderebbe pertanto nulla la relativa ordinanza.
4.6.2 Al secondo motivo di ricorso la Difesa di COGNOME deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 comma 3, 530 e 533 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata conferma la responsabilità dell’assistito per l’omicidio di COGNOME e reati collegati, a seguito di valutazion carente nell’elaborazione funzionale dei dati probatori e nell’apprezzamento del contrasto narrativo tra le dichiarazioni di COGNOME COGNOME di COGNOME su aspetti non marginali della vicenda: ciò in deviazione dal protocollo argomentativo richiesto dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen. .
La responsabilità del COGNOME, quale esecutore materiale nell’omicidio di COGNOME NOME, viene affermata sulla base delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia citati, ritenute reciprocamente riscontrate. Alla luce delle argomentazioni riportate in ricorso, la Difesa evidenzia invece che la convergenza predicata dal giudice non è né chiara né chiarita in motivazione e non sussistono elementi di
conferma delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma sono offerti solo elementi di segno contrario.
Circa i fatti addebitati al ricorrente, inoltre, si rileva come in primo luogo nessuno dei due dichiaranti abbia riferito, né saputo, che COGNOME avesse sparato; inoltre il narrato di COGNOME, che la sentenza ritiene prova utile all’individuazione degli esecutori del delitto, tale non è riguardando solamente la fase preparatoria e specularmente, le dichiarazioni di COGNOME, utilizzate dalla sentenza come principale riscontro di quelle di COGNOME, sono prive dell’elemento che occorrerebbe riscontrare e non afferiscono in ogni caso al fatto imputato specificamente al COGNOME.
Non è dunque dato comprendere come il giudice abbia ritenuto raggiunta la prova ogni oltre ragionevole dubbio che il ricorrente abbia commesso il fatto ascrittogli. Inoltre, ogni altro fatto accostato al ricorrente è estraneo al capo di imputazione. La Difesa in appello lamentava, in particolare, per un verso che il narrato del COGNOME COGNOME inattendibile a causa di contraddizioni e degli aggiustamenti riscontrati nelle varie occasioni in cui il collaboratore veniva interrogato, per altr verso, in riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, della sicura influenza che avrebbe avuto la conoscenza nell’ambito dell’altro processo delle dichiarazioni del primo collaboratore.
Relativamente alle dichiarazioni di COGNOME, la Corte rinvia alla sentenza di primo grado e giustifica la progressione argomentativa del COGNOME per aver egli reso tali dichiarazioni in un ampio lasso di tempo. Ma le argomentazioni richiamate, anche del GUP, espresse a sostegno della credibilità e attendibilità del narrato di COGNOME, appaiono in contrasto con i dati oggettivi emergenti dalle dichiarazioni del predetto. E si ricorda che per l’utilizzo di dichiarazioni rese dopo 180 giorni dall’inizio della collaborazione, seppur ammesso, la giurisprudenza consolidata richiede un obbligo di motivazione rafforzato. Inoltre, ulteriore dato attiene al fatto che il COGNOME, nei primi interrogatori, avrebbe negato la propria responsabilità in ordine al delitto in contestazione, ma a tale censura il giudice di primo grado obiettava che già dal verbale illustrativo del 14 aprile 2006 emergeva una dichiarazione autoaccusatoria del COGNOME da cui si evinceva che avesse ammesso di aver partecipato alla fase preparatoria e organizzativa del delitto contestato pur non essendone stato esecutore materiale. Per la Difesa, tale conclusione non è condivisibile in quanto contraria agli elementi acquisiti, in quanto il collaboratore solo negli interrogatori, successivi, risalenti al 22 gennaio 2007, faceva per la prima volta riferimento a una sua partecipazione consapevole al delitto.
Atfr
La Difesa ritiene quindi, che alla luce di tutte le deduzioni contenute entro l’atto di gravame fondate sulla documentazione nella disponibilità del giudice di appello, la motivazione riportata da quest’ultimo non può ritenersi adeguata, anche alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte. Inoltre, la partecipazione ad un omicidio in qualità di esecutore materiale, se conosciuta dal dichiarante, si ritiene non sarebbe di certo stata sottaciuta: la decisività del novum rimane dunque insuperata, rilevando la mancata motivazione della Corte in riferimento al divario narrativo non trascurabile nelle dichiarazioni di COGNOME.
Per quanto concerne le censure circa il propalato di COGNOME, risultano anche qui aspetti contraddittori tali da ritenere che la valutazione della Corte sulla convergenza delle dichiarazioni dei due propalanti contrasta con gli stessi elementi da essa analizzati. Rilievo da leggersi in combinato con l’intervenuta assoluzione dei COGNOME dall’accusa di essere stati mandanti del delitto in oggetto, esito del tutto trascurato nella valutazione del gravame di COGNOME, omissione che reclama un nuovo giudizio poiché l’esito liberatorio impedisce di attribuire valore indiziante alla partecipazione del ricorrente alle riunioni indicate, non sufficienti a fondare la responsabilità di costui.
Ulteriore aspetto riguarda il provvedimento del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame nei confronti del COGNOME, ma utilizzabile anche in questa sede, che rileva un elemento perturbante l’autonomia della fonte (si afferma che COGNOME abbia iniziato la propria collaborazione nel maggio 2016 dopo essere stato indagato per l’omicidio di cui al capo A) e potendo conoscere quanto dichiarato da COGNOME); la Corte ammette per un verso il rischio di reciproc:he influenze, ma poi conclude, in maniera illogica, nel senso di superare tale criticità ammettendo la credibilità di tutte le dichiarazioni: sforzo motivazionale non sufficiente, a dire dell difesa, in merito alla concretezza del fattore inquinante dimostrato.
La Corte inoltre rinviene tre elementi oggettivi a riscontro della narrazione: l’esistenza e l’operatività anche prima della formale apertura del ristorante la RAGIONE_SOCIALE, l’effettiva utilizzazione di un furgone bianco poi ritrovato combusto e i numerosi contatti tra i soggetti coinvolti prima e dopo l’omicidio. Per il ricorrente però nessuno dei tre elementi possiede valenza di riscontro dell’indicazione del COGNOME quale soggetto coinvolto nella realizzazione del delitto quale esecutore. Per COGNOME non è dato constatare tra le risultanze processuali alcun elemento dimostrativo di un suo “contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole…”; inoltre è contraddittorio il fatto che l’elemento del rinvenimento del binocolo in possesso di COGNOME e COGNOME, è stato ritenuto elemento insufficiente
nell’ambito del processo “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE”, mentre qui assume un significato pregnante per corrispondenza col narrato di COGNOME.
In conclusione, la motivazione della sentenza risulta estranea ai temi che il giudicante avrebbe dovuto affrontare: in particolar modo ove afferma che COGNOME e COGNOME hanno sempre riferito della presenza di COGNOME alle riunioni preparatorie, quando invece, in primo luogo, la Difesa ribadisce che tale affermazione non sia sostenibile in quanto COGNOME rinveniva la sua presenza presso il casolare dei COGNOME, mentre il COGNOME lo collocava presso la RAGIONE_SOCIALE. In secondo luogo, la stessa presenza del COGNOME alle riunioni preparatorie nulla apporta alle ipotesi di accusa che lo vuole attivo nella fase strictu sensu esecutiva. L’assemblaggio dei singoli elementi di prova operato in sentenza non sarebbe quindi funzionale a sostenere la commissione del fatto contestato da parte del COGNOME, rendendo così irragionevole la motivazione.
4.6.3 Al terzo motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 bis 1 cod. pen. nonché vizio di motivazione.
La sentenza afferma che non sia necessario particolarmente soffermarsi sull’aggravante mafiosa in quanto sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni dei collaboratori i quali tutti hanno riferito che i reati sono stati commessi al fine rafforzare il predominio della cosca COGNOME e perpetrati secondo metodologia mafiosa: tale motivazione è però in aperta contraddizione c:on quanto la stessa decisione statuisce sulla posizione dei COGNOME avendo la Corte d’Appello assolto COGNOME NOME NOME NOME dall’essere i mandanti dell’omicidio COGNOME e essendo COGNOME NOME assolto nell’ambito di altro procedimento.
Per affermare l’aggravante in parola si giunge a presupporre quindi l’esistenza del clan, la quale è stata però sconfessata dalla pronuncia assolutoria. A conferma di quanto detto, la Difesa richiama anche la sentenza della Suprema Corte in sede cautelare, che afferma che “le modalità, pur organizzate e decise, degli illeciti non possono attingere da sole la soglia della mafiosità se private di un credibile contesto intimidatorio di base”.
4.6.4 Al quarto motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente lamenta che, in punto di attenuanti generiche, il giudice perviene al rigetto della postulazione difensiva adducendo la rnera gravità dei fatti contestati, omettendo di considerare tanto la completa incensuratezza del
COGNOME quanto la sua giovane età all’epoca dei fatti, incorrendo in un difetto di motivazione.
4.6.5 Al quinto motivo di ricorso la difesa di COGNOME deduce violazione di legge in relazione all’art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. nonché vizio di motivazione.
In particolare, lamenta che la Corte abbia omesso completamente di pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante della premeditazione. Secondo il ricorrente gli elementi acquisiti in ordine alla fase organizzativodeliberativa del delitto non consentono di affermare che COGNOME abbia mantenuto per apprezzabile lasso di tempo il proposito criminoso; né la decisione della Corte di merito circa la partecipazione del ricorrente all’agguato può fondare ex se l’aggravante in parola, la quale, secondo giurisprudenza costante, non si identifica col dolo di proposito, ma ne costituisce una species che presuppone “la costante presenza dell’intento criminoso nell’animo del reo…”’.
Le mancanze relative agli elementi probatori, in particolare con riferimento alle contraddittorie dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, avrebbero richiesto un maggiore sforzo argomentativo anche in riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione.
4.6.6 Sono stati depositati motivi aggiunti, tesi a ribadire i profili di critica sin esposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono parzialmente fondati, nei limiti che si diranno, i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Sono infondati i ricorsi proposti da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
La trattazione dei motivi di ricorso avverrà per fatti storici, a partire dall’omicid COGNOME (ricorrenti NOME e COGNOME NOME), non senza esporre alcune premesse in diritto utili alla valutazione complessiva degli atti di ricorso.
2.1 I ricorsi di COGNOME e COGNOME, in punto di responsabilità, sono infondati.
La decisione di secondo grado è – in tutta evidenza – motivata per relationem sui punti ricostruttivi in fatto (ai contenuti, invero estremamente dettagliati, dell decisione di primo grado) e si limita – salvo taluni aspetti – a prendere in esame gli argomenti delle censure esposte nei motivi di appello.
Ciò non può dar luogo a censure, trattandosi di metodo consentito di redazione della decisione di appello.
Il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne – essenzialmente la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello.
Nell’assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice – noto alle parti – purchè non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando – in termini stereotipati e apodittici – di aderirvi senza dare conto degli specifici motiv che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili ( tra le molte v. Sez. V n.49754 del 21.11.2012, rv 254102).
Ove pertanto il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistono alle critiche formulate.
Ragionare diversamente significherebbe imporre al giudice cli appello – violando canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo grado nonchè determinando un inutile aggravio di tempi processuali – una ulteriore e autonoma attività di piena argomentazione sul fatto anche lì dove l’elaborazione già operata risulti a suo giudizio pienamente condivisibile, con la conseguenza di una sostanziale «riproduzione» dei contenuti espressivi della prima decisione.
Ciò posto, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur rievocando in larga misura i contenuti motivazionali del primo giudice, ha correttamente e autonomamente argomentato – salve le eccezioni che si diranno – circa l’incidenza e la rilevanza dei motivi proposti, non violando dunque l’esatta portata dell’obbligo di motivazione.
2.1.2 In particolare, va ritenuto che sulle due posizioni di COGNOME e COGNOME non vi sia alcun vizio logico o argomentativo nel ritenere raggiunta la «convergenza» sul nucleo centrale delle rispettive narrazioni tra l’apporto dichiarativo del COGNOME e quello del COGNOME, come si è ritenuto in sede di merito sul fatto storico qui in trattazione (omicidio COGNOME).
Si tratta, in particolare, di due fonti che correttamente sono state ritenute «autonome», nel senso che riferiscono di una ‘propria’ diretta esperienza percettiva e la cui attendibilità intrinseca è stata accuratamente vagliata già nella decisione di primo grado (v. pag. 33 e ss. per il COGNOME e pag.49 e ss. per il COGNOME) rievocata da quella impugnata.
Nessuna rivalutazione – pur sollecitata dai ricorrenti – appare dunque consentita sui profili di attendibilità intrinseca, dati i limiti ontologici del giudizio di legi Di particolare peso dimostrativo, quanto alla attendibilità intrinseca del COGNOME resta, peraltro, l’episodio del controllo su strada avvenuto sei giorni prima del fatto (con tentativo di occultamento del binocolo), posto che, come evidenziato in sede di merito, si tratta di un dettaglio «logicamente ricollegabile» alle modalità con cui vennero realizzati i controlli dei movimenti della vittima, così come narrato dal collaborante, il che rassicura circa la effettiva partecipazione del COGNOME alla preparazione dell’omicidio.
Va precisato, dunque, in rapporto alla riproposizione di doglianze sul tema negli atti di ricorso, che la «sede naturale» di ogni verifica di attendibilità di una specific fonte di prova è rappresentata dal singolo giudizio in cui la fonte è posta a base del ragionamento ricostruttivo, posto che (al di là della assenza di pregiudizialità penale, punto su cui si dovrà tornare) la verifica di attendibilità è inevitabilmente correlata al confronti tra la conoscenza apportata da una fonte dimostrativa e il complesso delle evidenze sottoposte a valutazione.
Fermo restando, dunque, il dovere – cui non si sono sottratti il GUP e la Corte di secondo grado – di ‘tener conto’ di giudizi espressi in diverso procedimento (anche ai sensi dell’art.238 bis cod.proc.pen.) l’autonomia valutativa del singolo giudice può portare, anche in ragione di incrementi cognitivi, a risultati diversi anche in giudizi che hanno ad oggetto il medesimo fatto storico, da ritenersi pienamente legittimi se congruamente motivati.
Ciò si afferma, in particolare, circa il diverso esito del presente giudizio rispetto a una precedente vicenda processuale (priva del contributo istruttorio del COGNOME) che ha condotto, per quanto qui rileva, alla assoluzione di NOME NOMENOME aspetto più volte evidenziato come problematico negli atti di ricorso.
E’ principio consolidato (e risalente già a Sez. I n. 12595 del 16.11.1998, rv 211769 ric. Hass) quello per cui il giudicato penale formatosi rei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta,tra l’altro,che qualora il giudicato sia stato di assoluzione,i1 giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato
può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell’assolto all’unico fine – fermo il divieto del “ne bis in idem” a tutela della posizione di costui – di accertare l sussistenza ed il grado di responsabilità dell’imputato da giudicare.
Ciò in ragione dell’assenza – nel vigente sistema processuale – di forme di pregiudizialità penale e, come si è detto, fermo restando l’obbligo di valutare, nel nuovo giudizio, i contenuti della decisione irrevocabile di assoluzione del coimputato (v. anche Sez. In. 18343 del 21,12.2016, dep.20:17, rv 270658).
Da ciò deriva l’ulteriore principio di diritto (risalente a Sez. U n. 2110 del 23.11.1995, dep.1996, ric. COGNOME) per cui è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso cli RAGIONE_SOCIALE procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevoc:abili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l’inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico.
Vanno dunque respinte le doglianze relative alla possibilità di liberamente apprezzare – nel presente giudizio – tanto il contributo dimostrativo del COGNOME quanto quello (nuovo, rispetto al precedente giudicato) del COGNOME.
Si tratta di due soggetti che, per come rappresentato, sono portatori di conoscenza diretta su autonomi «segmenti temporali» del fatto ma non per questo la convergenza logica ne è scalfita, né può accedersi alla c:ritica sulla ‘previa conoscenza’ da parte del COGNOME delle dichiarazioni processuali del COGNOME quale fattore di appannamento dei profili di attendibilità.
Il tema è stato correttamente e ampiamente trattato in sede di merito, posto che – non potendosi certo ipotizzare un divieto normativo di apporti collaborativi, su un medesimo episodio storico, posteriori ad RAGIONE_SOCIALE già noti, essendo la collaborazione processuale in caso di chiamata in correità anche un modo di esercizio del diritto di difesa- ciò che rileva è la capacità del giudicante di comparare i contributi conoscitivi e trovare, o meno, la conferma della assoluta indipendenza delle narrazioni, dovuta alla diversità della esperienza percettiva al momento della consumazione del fatto di reato.
Tale aspetto è stato vagliato in sede di merito in modo del tutto congruo, anche in ragione della individuazione di marginali discrasie tra i due contributi, aspetto che fortifica l’apprezzamento della ‘indipendenza’ e lo rende non sindacabile nella presente sede di legittimità.
2.1.3 Del tutto legittima, per quanto sinora detto, la valutazione incidentale di «inquadramento» dell’episodio storico come frutto di una iniziativa risalente alla determinazione di COGNOME NOME, pur se costui è protetto processualmente dal divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, né il tenore delle assoluzioni emesse nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME (che non intaccano l’attendibilità delle principali fonti dimostrative) rendono fragile la decisione d condanna nei confronti del COGNOME e del COGNOME, come erroneamente ipotizzato negli atti di ricorso.
Ciò perché come si è ritenuto in sede di merito la ascrivibilità del mandato a COGNOME NOME (liberamente valutabile per le ragioni già illustrate) è ampiamente corroborata da più apporti istruttori, logicamente apprezzati e dunque non sindacabili in questa sede di legittimità. L’episodio è funzionale al RNUMERO_DOCUMENTO537 consolidamento degli interessi della cosca COGNOME al conzrollo delle attività industriali e commerciali della zona di Maierato, come si è argomentato in sede di merito (anche in rapporto agli accadimenti immediatamente successivi, testimoniati dal contenuto di captazioni di conversazioni, aspetto con cui i ricorrenti evitano di confrontarsi).
2.1.4 Va pertanto precisato, passando al profilo della convergenza tra le due principali fonti dimostrative, che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all’art. 192 comma 3 cod.proc.pen., in tema di valore probatorio della chiamata in correità, consente ormai di superare io scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale).
Il dato di partenza – come è noto – è rappresentato dalla ‘ non autosufficienza dimostrativa’ delle dichiarazioni del soggetto ‘coinvolto’ nell’accadimento posto al centro dell’accertamento (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell’ imputato di reato connesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penale responsabilità (connotata ai sensi dell’art. 533 cod.proc.pen.) del soggetto ‘chiamato in reità o in correità.
La ragione di tale ‘cautela valutativa’, di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento – a monte – della esistenza di un interesse (Sez. I , 30.1.’97, imp. Barcella, rv 207178), di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di ‘regolamento di conflitti’ maturati altrove, sino alla necessità di maturare l’accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo.
Da qui l’esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la ‘presa d’atto’ dell’assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). GLYPH
Pr
Nell’interpretare la locuzione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne confermano l’attendibilità contenuta nell’art. 192 comma 3 cod.proc.pen. – va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI sent. del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell’espressione ‘ ne confermano l’attendibilità’ va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo ‘le dichiarazi , le quali, appunto, devono essere confortate da RAGIONE_SOCIALE elementi che ne confermino l’attendibilità). Tale deve essere la ‘direzione’ degli elementi di riscontro.
Con ciò, peraltro, non si intende certo negare che il primo momento di ‘apprezzamento di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sè considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove ‘di resistenza’ cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito
relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità ‘tradiziona storicamente elaborati sul modello del ‘teste indifferente’ – appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l’effettiva ‘inclusione’ del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l’esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di ‘inclusione’ nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.’96, Cariboni, rv 204436). Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell’elemento convalidante ‘autonomo’ per orientare il giudizio verso la responsabilità dell’incolpato.
E’ pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato – al di là degli ovvi profili di coerenza log della narrazione – alla constatazione di : a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento ‘significativo’ della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità.
In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento.
Va dunque evidenziato – restando sul tema – che vi può essere ‘irrilevanza’ di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell’economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è – su un fatto specifico – rilevant ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad RAGIONE_SOCIALE episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dall complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un’interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro,
si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. COGNOME, rv 218720, e, di recnte, Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. COGNOME, rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, rv 265874).
2.1.5 Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell’elemento convalidante ( RAGIONE_SOCIALE elementi di prova ) si è voluto evidenziare :
la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa ;
GLYPH la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell’art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l’imputazione contestata. Dunque il riscontro – seppure in via mediata – non può limitarsi ad accrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisio all’indagato .
Ovviamente, tale idoneità probatoria dell’elemento di riscontro non va intesa – a sua volta – in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da ‘necessario completamento’ della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997′ ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli ‘RAGIONE_SOCIALE elementi di prova’ è semplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che signific che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; RAGIONE_SOCIALEmenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non entra in gioco la regola dell’art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 rc. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all’oggetto dell’accusa.
Nel compiere l operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la ‘capacità dimostrativa’ del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare – sul piano logico – l’apporto fornito.
Non appare inutile, pertanto, evidenziare una preliminare distinzione di carattere generale – nel contesto qui esaminato – tra :
a) elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l’avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell’incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una ‘autonoma’ capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall’ad. 192 comma 3 ;
b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratur appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente ‘espressivi’ del programma delittuoso comune ( tra le molte, Sez. I, 30.3.’04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.’04 n. 5821, COGNOME ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. COGNOME, rv 213446; Sez.II, 23.10.’03, ric. Avare/io ; Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. COGNOME, rv 248713; Sez. VI n. 47304 del 12.11.2015, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l’applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare,
nell’ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull’obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) ;
c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positi circa particolari specifici dell’azione delittuosa – difficilmente conoscibili o no divulgati in precedenza – accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all’incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotes alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative – dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atte il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell’elemento di sostegno alla narrazione .
Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili ‘categorie’ di elementi di riscontro estern qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione.
Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l’affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più da istruttori accomunati – come nel presente processo – dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell’evento trattato.
La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l’art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l’area del diritto di difesa come l’art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, t da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell’imputato nel fatto.
Se infatti è corretto – per quanto sinora detto – ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.
Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo – da ultimo – nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE (rv 255143 – 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu).
Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di prec:edenti orientamenti che ormai risulta inutile citare) pur constatandosi l’assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l’immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell’onere motivazionale.
2.1.6 In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa – a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze :
la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
l’indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di RAGIONE_SOCIALE condizionamenti inquinanti;
la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
l’autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.
In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare in modo non rivalutabile in sede di legittimità – la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza
prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l’affidamentò del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).
In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica – in rapporto al contenuto delle doglianze – del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l’avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso, di recente, Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione.
In particolare negli arresti successivi è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulterio dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393).
2.1.7 Tutto cio premesso, le critiche difensive sulla affermazione di responsabilità, sia di COGNOME che di COGNOME, risultano infondate.
Si è già precisato che i due contributi dichiarativi a loro carico, come argomentato in sede di merito, risultano indipendenti e certamente dotati autonomia genetica (in rapporto alle modalità di percezione dei fatti nella esperienza vissuta e poi rappresentata).
Pur riguardando segmenti – in parte- diversi del fatto, correttamente i due contributi sono stati ritenuti anche specifici e convergenti.
In particolare la specificità va correlata al fatto che entrambi i dichiaranti hanno attribuito (nei limiti del proprio vissuto, posto che COGNOME ha preso parte alla sola fase preparatoria e degli appostamenti mentre COGNOME è anche co-esecutore) condotte concrete tanto al COGNOME che al COGNOME, eziologicarnente rilevanti per la realizzazione dell’omicidio e la convergenza va interpretata non nel senso della
piena sovrapponibilità ma nel raccordo logico tra le due narrazbni, in rapporto alla nnedesimezza del ruolo da ciascuno dei dichiaranti attribuito agli incolpati.
In particolare è corretto ritenere che le affermazioni rese dal COGNOME abbiano una portata indicativa tanto del COGNOME che del COGNOME come soggetti coinvolti nella realizzazione dell’omicidio e ciò non soltanto in ragione della presenza ad incontri preparatori (o al momento della verifica della idoneità del luogo di osservazione) ma anche in riferimento alla parte della narrazione che riguarda la consegna delle armi (proprio ai due ricorrenti), con la consapevole destinazione delle stesse all’omicidio del COGNOME.
La saldatura logica con la narrazione – di maggior dettaglio — del COGNOME è del tutto evidente ed è stata logicamente ritenuta in sede di merito, sicchè la riproposizione dei temi da parte dei due ricorrenti si scontra con la logicità delle argomentazioni espresse nella decisione impugnata.
Vanno pertanto respinti il primo motivo del ricorso COGNOME ed i primi due motivi del ricorso COGNOME.
2.2 Quanto al punto della riconosciuta premeditazione i ricorsi sono parimenti infondati.
Quand’anche dedotta in secondo grado la doglianza, va rilevato che la Corte di Assise d’Appello ha espressamente richiamato i contenuti della prima decisione, nelle parti ricostruttive e valutative non variate. Dunque non può parlarsi, per quanto si è detto in apertura, di una omissione motivazionale. La lunga preparazione, la suddivisione dei compiti, le particolari modalità esecutive sono state ritenute, in modo del tutto congruo, indicative della prerneditazione.
Infondate sono, altresì, le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che la motivazione – pur se espressa in modo cumulativo appare congrua in ragione della particolare gravità del fatto commesso e della sostanziale assenza di fattori personologici tali da comportare attenuazioni della risposta sanzionatoria.
2.3 I ricorsi sono, per converso, fondati sul profilo della aggravante di cui all’art.416bisl., aspetto che non influisce, peraltro, sulla entità del trattamento sanzionatorio (stante il riconoscimento della premeditazione).
La ragione della necessaria esclusione della circostanza aggravante de qua va ricollegata alla assoluzione dei due ricorrenti – in diverso procedimento – dal delitto di partecipazione alla associazione mafiosa.
Ciò perché la dimensione ontologica della aggravante è quella di incrementare il trattamento sanzionatorio in ragione della condizione soggettiva (di partecipe) dell’autore del fatto, da un lato, e del nesso funzionale con l’associazione dall’altro (v. Sez. U. n. 10 del 2001, rv 218377, Cina/li) sia esso considerato sotto il profilo del metodo o delle finalità.
Ora, pur potendosi liberamente valutare il «diverso» fatto storico dell’omicidio, va ritenuto che sotto il profilo della dimensione sanzionatoria, l’assoluzione del COGNOME e del COGNOME dal reato associativo rappresenti un limite alla applicazione della specifica aggravante de qua. Sarebbe, infatti, violato il confine del giudicato favorevole, quantomeno nella parte in cui la condotta delittuosa è stata ritenuta commessa da soggetti appartenenti alla associazione mafiosa e nella attuazione del programma della associazione stessa.
Si tratta, ovviamente, di un limite soggettivo che non influisce sulle posizioni di soggetti diversi, in rapporto alle ulteriori contestazioni.
In tale parte, dunque, la decisione impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Quanto all’episodio storico rappresentato dall’omicidio del COGNOME NOME, il ricorso proposto da COGNOME NOME è fondato.
Vanno richiamati, su tale aspetto, i principi di diritto sin qui esposti a proposit delle posizioni dei ricorrenti COGNOME e COGNOME (in particolare al par. 2.1.6).
Ci posto, le valutazioni espresse nella decisione impugnata risultano oggettivamente carenti in rapporto a due profili essenziali.
Il primo è quello della completezza della orerifica di attendibilità del dichiarante NOME NOME (fonte di prova decisiva, unitamente al COGNOME, su cui peraltro nessun profilo di problematicità è dato rilevare).
In effetti, pur dovendosi ritenere legittima la sua escussione in contraddittorio in primo grado, realizzata ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod.proc.pen. – posto che la sollecitazione alla raccolta della prova ex officio può essere correlata ad una mera prospettazione di necessità del contributo offerto e non richiede particolari formalità (v. sul tema Sez. V n. 18264 del 29.1.2019, rv 276246)7è anche vero che la Corte di secondo grado,cla un lato accoglie le produzioni integrative della difesa sui profili di attendibilità del COGNOME (i verbali integrali acquisiti udienza del 18 febbraio 2021, il verbale di diverso procedimento acquisito in data 10 maggio 2021), dall’altro non ne valuta – in alcun modo – i contenuti nello sviluppo della propria decisione.
Si tratta di una omissione rilevante, non potendo questa Corte di legittimità realizzare alcun apprezzamento sulla ‘incidenza’ o meno di tali atti sulla complessiva valutazione di attendibilità della fonte.
A ciò si aggiunge un secondo profilo.
Le dichiarazioni rese dal COGNOME, pure in ipotesi di superamento del vaglio di attendibilità – soffrono, come evidenziato dal ricorrente; – di un margine di imprecisione, anche in rapporto alla loro genesi indiretta.
Come si è evidenziato già in parte narrativa, in una prima dichiarazione il ‘polo antagonista’ tra il COGNOME ed i COGNOME viene indicato nella persona di NOME, mentre in rapporto alla (sempre indiretta, ma da diversa fonte) attribuzione della azione omicidiaria si indicano tanto NOME che NOME COGNOME.
Ora, si tratta di un profilo che tendenzialmente inibisce l’apprezzamento della convergenza (posto che il parametro della precisione è preliminare) e che nelle decisioni di merito si è inteso risolvere – sul piano del riscontro logico – anche attraverso il riferimento all’episodio della ‘cacciata degli operai’ rievocato in una conversazione intra alios del 2012, ripresa anche dalla Corte di Appello.
Tuttavia dal testo di detta conversazione – per come riportato nelle decisioni di merito – non risulta che i conversanti abbiano fatto riferimento, nel rievocare l’episodio, ad un interesse specifico di COGNOME NOME (.. il bar lo dovevano fare loro..) quanto ad una entità collettiva.
I limiti della cognizione di questa Corte non consentono, dunque, di sciogliere i contrasti logici che si sono testè indicati, con necessità di rimettere la valutazione – previo annullamento della decisione – al giudice del rinvio.
Quanto alle ulteriori imputazioni i ricorsi (COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME) sono infondati, per le ragioni che seguono.
4.1 Ed invero, non può dirsi carente la risposta ai motivi di appello, posto che la Corte di secondo grado ha compiuto una effettiva e autonoma rivalutazione dei profili rilevanti per la decisione.
Né le valutazioni espresse in sede cautelare come pare affermarsi in taluni degli atti di ricorso – rappresentano un limite alla cognizione e alla libertà di valutazione del giudice della decisione a contraddittorio pieno, in ragione della natura incidentale del giudizio cautelare e della maggior ampiezza dell’orizzonte valutativo correlata alla fase del giudizio.
4.2 Quanto all’episodio del giugno 2004 è stata congruamente apprezzata la coincidenza narrativa – quanto alla genesi dell’episodio – tra il COGNOME e il COGNOME, il che consente di riferire con la dovuta certezza processuale alla persona di COGNOME NOME la iniziativa, e lo stesso episodio avvenuto anni dopo (nel cui ambito è stato congruamente ricostruito il ruolo direttivo tenuto dal COGNOME NOME) rafforza, sul piano logico, tale conclusione.
Le doglianze espresse dal COGNOME e dal COGNOME, su tale segmento dell’azione (2004) non si confrontano in modo congruo con il complesso delle evidenze acquisite e valutate in sede di merito.
In particolare, se da un lato il ruolo del COGNOME NOME è stato asseverato dalle due fonti dichiarative sopra richiamate (il che rende irrilevante il mancato apporto specifico della fonte COGNOME, soggetto che pacificamente aveva il proprio centro di interessi in Torino e che ben poteva non essere a conoscenza del fatto), quanto alla posizione del COGNOME la chiamata ‘diretta’ del COGNOME riguarda un aspetto specifico (la fornitura dell’arma) ed ha pertanto un elevato tasso di specificità.
Come si è detto in precedenza (v. par. 2.1.6) la convergenza tra le dichiarazioni non va intesa nel senso di «sovrapponibilità» ma può richiedere una mediazione logica. Dunque nessun rilievo può muoversi ai giudici del merito quanto all’incrocio narrativo tra l’apporto del COGNOME e quello del COGNOME che, in ogni caso, ha RA7 indicato tanto COGNOME che COGNOME tra i soggetti coinvolti nella esecuzione della intimidazione (pur affermando di non essere al corrente di chi, tra i vari soggetti indicati, ebbe materialmente a recarsi sul posto).
I motivi su tale segmento dell’azione sono pertanto infondati.
4.3 Più articolata risulta l’analisi del ragionamento probatorio relativo al secondo episodio (2 aprile 2016).
La prospettiva difensiva introdotta dal COGNOME, dal COGNOME e dal COGNOME tende, infatti, a non realizzare la necessaria visione di insieme sulla cui base si realizza l’apprezzamento della prova indiziaria, il che rappresenta un limite degli atti di ricorso che conduce inevitabilmente al loro rigetto.
4.3.1 Va ricordato – qui in termini generali – che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di ‘correlazione’ tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e ‘fati:i secondari capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale ‘corrispondenza al vero’ dell’enunciato introdotto nella imputazione.
La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.
Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell’una che dell’altra ‘classe’ di elementi), bensì il rapporto esistente tra la ‘capacità dimostrativa’, del singolo elemento considerato, ed il ‘fatto da provare’ nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.
In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di una operazione di raccordo intellettivo e logico tra più circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l’indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).
L’ indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, – e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare – consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio sulla responsabilità dell’accusato .
Ed è proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192 co.2) all’esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell’ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti ( Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678 : poiché l’indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti – tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di irdicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli RAGIONE_SOCIALE, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al
complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) .
Il singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da ‘concorrere’ all’accrescimento della verità contenuta nell’ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuéisività» (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di ‘gravità’ (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto usuale nell’ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma – la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica – almeno sul piano tendenziale – la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l’assenza di dati antagonisti, o di smentita).
Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, tra le altre, da Sez. V n. 16397 (47 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.
Al contempo, va ribadito che la prova indiziarla, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può – per definizione – offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l’azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto ‘secondario’ e il ‘fatto da provare’.
La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell’identità dell’autore di un fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze.
Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle ‘modalità realizzative’ del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla
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conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all’agente come fatto poprío; così Sez. I n.17921 del 3.3.2010, rv 247449).
4.3.2 Tutto ciò premesso, nel caso in esame il raccordo logico tra più circostanze indizianti, offerto nella decisione impugnata, non soffre di errori percettivi o di illogicità rilevabili nella presente sede di legittimità.
Ciò perché :
a) l’episodio del 2016 non può ricostruirsi se non attraverso il collegamento logico con quanto avvenuto nel 2004 (scelta iniziale, asseverata dalle fonti dichiarative) e con i reiterati tentativi del gruppo COGNOME di fare pressione sul RAGIONE_SOCIALE, quantomeno sul tema delle assunzioni, aspetto di cui vi è ampio riferimento nelle decisioni di merito (anche in rapporto a captazioni di conversazioni) e che consente di qualificare la condotta (nonostante l’ampio intervallo temporale e la segmentazione degli episodi) come tentativo di estorsione (in ciò non trova fondamento la richiesta di derubricazione nel delitto di danneggiamento) ;
b) le condotte specifiche tenute dal COGNOME (noleggio dell’auto utilizzata nell’occasione) e dal COGNOME (individuato nello sparatore anche in ragione del rinvenimento degli indumenti) non soltanto sul terreno della certezza degli indizi – non sono rivalutabili in questa sede (dati i limiti ontologici del giudizio legittimità), ma soprattutto vanno lette alla luce dell’innegabile rapporto che entrambi in quei giorni risultano aver intrattenuto non solo tra di loro ma (v. le soste al locale la degusteria, la presenza in una occasione del COGNOME nell’auto, lo scambio degli sms subito dopo la perquisizione) con COGNOME NOME, il che consente di ritenere effettivamente ‘funzionale’ alla esecuzione dell’intimidazione anche il segmento di condotta consistente nel noleggio dell’auto, essendo del tutto irragionevole (sulla base dei dati acquisiti) ipotizzare un utilizzo della vettura non consapevolmente assentito dalla persona (COGNOME) che l’aveva presa a nolo e utilizzata fino a poche ore prima.
Dunque le prospettive difensive, come si è anticipato, non si confrontano con l’insieme dei dati offerti dalla istruttoria, logicamente valutati in sede di merito.
4.3.3 Sono altresì infondate, in rapporto a detti capi, le doglianze in tema di circostanze e trattamento sanzionatorio.
Il finalismo dell’azione, sulla base delle fonti evidenziate in sede di merito, è univocamente quello di favorire la associazione mafiosa e in rapporto a detto capo non vi erano ragioni ostative al suo riconoscimento, così come il diniego delle
circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivato in rapporto alle caratteristiche complessive delle azioni delittuose.
Nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, e COGNOME NOME NOME rigetto (totale) dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrent al pagamento delle spese processuali.
Vanno indicate le parti della decisione divenute irrevocabili nei confronti di COGNOME NOME, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del 1991, che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in ordine reati di cui ai capi E), F) e G) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altr Sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in riferimento ai capi I),L),M).
Così decìso in data 2 maggio 2023
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CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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