Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato ad Acerra DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato ad Acerra DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME, nato a Pollena Trocchia DATA_NASCITADATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/062/20234 COGNOMEa Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rimanenti; uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei relativi ricorsi;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sui gravami degli imputati avverso la decisione emessa il 10 maggio 2022, in rito abbreviato, dal locale G.u.p., ha, tra l’altro:
rideterminato in sette anni di reclusione, ai sensi COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di partecipazione direttiva ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20 COGNOMEa rubrica), costituita per commettere fatti di lieve entità;
-confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di lesione personale (capo 10) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 11);
confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione e 44.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capo 9) e cessione di sostanza stupefacente (capo 31);
confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di sei anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato di estorsione (capo 9);
-rideterminato in cinque anni e quattro mesi di reclusione, ai sensi COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad COGNOME NOME per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20), costituita per commettere fatti di lieve entità, e di detenzione, cessione e offerta in vendita di sostanza stupefacente (capi 21, 22 e 26), porto e detenzione di arma clandestina (capo 23) e ricettazione (capo 24);
confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena COGNOME‘ergastolo per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capi 2, 4 e 8), estorsione tentata (capo 7L porto e detenzione di arma clandestina (capo 5) 1 ricettazione (capo 6), omicidio (capo 12) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 13).
Le sentenze di merito offrono un ampio spaccato sulle vicende di criminalità organizzata nella zona di Acerra, idoneo a rappresentare lo storico assoggettamento alla malavita di quel territorio e la ferocia dei clan che, in avvicendamento o in concorrenza tra loro, vi hanno nel tempo operato.
Tra questi clan camorristici emerge, nell’anno 2014, quello facente capo all’imputato NOME COGNOME (già definitivamente condannato, in separata sede, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.), dedito particolarmente al settore COGNOMEe estorsioni e del traffico di droga.
In questo scenario si collocano le odierne vicende processuali e segnatamente, per quanto di ulteriore interesse in questa sede:
-i cinque episodi estorsivi di cui ai capi 2), 4}, 7), 8) e 9) COGNOMEa rubrica, aggravati dallo sfondo di tipo mafioso, verificatisi ai danni di imprese acerrane in un arco temporale compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2016;
la detenzione, il porto e la ricettazione COGNOMEa pistola Smith&Wessonl calibro 38, oggetto dei capi 5) e 6) e strumentale al tentativo di estorsione di cui al capo 7);
-il ferimento di NOME COGNOME, oggetto del capo 10), eseguito, con metodo di tipo mafioso e per agevolare il clan, da NOME COGNOME;
-il porto e la detenzione illegali COGNOMEa pistola, non identificata, oggetto del capo 11) e strumentale alla consumazione del reato precedente;
l’omicidio di NOME COGNOME, oggetto del capo 12), deciso da NOME COGNOME al fine di vendicare un preteso torto subito e di rafforzare il dominio del suo clan sul territorio di Acerra;
il porto e la detenzione illegali COGNOMEa pistola, TARGA_VEICOLO, oggetto del capo 13) e strumentale all’uccisione;
l’episodio di vendita di cocaina, addebitato a NOME COGNOME al capo 31).
Ai fini COGNOMEa prova di penale responsabilità in ordine alle imputazioni di estorsione, consumata o tentata, ai danni COGNOMEa società RAGIONE_SOCIALE (capo 2), COGNOMEa ditta RAGIONE_SOCIALE (capo 4), del RAGIONE_SOCIALE (capo 7) e del gestore di un impianto di carburanti (capo 8), e in ordine alle imputazioni connesse sub capi 5) e 6) sono risultate decisive le dichiarazioni, in vario modo concorrenti, dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno individuato in NOME COGNOME il mandante e referente di tali attività criminose, tipicamente espressive del corrispondente predominio del clan sul territorio.
Quanto all’estorsione di cui al capo 9) ai danni COGNOME‘imprenditore NOME COGNOME, costretto a cedere a terzi, già suoi soci (NOME COGNOME e NOME COGNOME), i suoi centri sportivi, e a corrispondere a soggetti ulteriori ingenti somme ad intermediazione e garanzia COGNOMEa compravendita decisiva Ł risultata la testimonianza COGNOME‘offeso.
Quest’ultimo ha riferito di essere stato convocato, nel settembre 2016, in un appartamento di Acerra, località Spiniello, da NOME COGNOME; di essersi qui trovato al cospetto di lui, e poi anche di NOME COGNOME, i quali invitavano il dichiarante, seduto con loro al tavolo su cui era appoggiata una pistola 1 ad acconsentire alla cessione; di essere stato da loro accompagnato 1 il giorno dopo, presso il sodale che fungeva da intermediario COGNOMEa cessione (NOME
NOME), anche in seguito rincontrato, il quale all’esito tratteneva, per sØ e per altri, gran parte del prezzo pattuito per l’affare (alla vittima rimanevano 8.000 euro, su un totale di 70.000).
Tale ricostruzione dei fatti ha trovato riscontro, secondo i giudici di merito, nelle intercettazioni eseguite a carico COGNOME‘utenza telefonica di NOME COGNOME.
La condanna di NOME COGNOME per il reato di lesione personale ai danni di NOME COGNOME, e per i reati strumentali, Ł alimentata dalle dichiarazioni COGNOME‘offeso e COGNOMEa sua compagna, testimone oculare, combinate con il narrato del collaboratore NOME COGNOME.
L’occorso risaliva al 13 marzo 2016 e il movente era da ricercare nella volontà del clan di imporre le modalità di approvvigionamento di stupefacente ad altro gruppo criminale, in cui la vittima era inquadrato.
Per quanto concerne, poi, l’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto il 19 settembre 2015, e i reati connessi, i giudici di merito hanno mutuato, in primo luogo e nuovamente, le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, autore materiale del delitto, che riferiva da lui commesso, unitamente a NOME COGNOME, su mandato di NOME COGNOME, il quale gli avrebbe procurato anche l’arma utilizzate per uccidere.
La vittima era stata individuata perchØ protagonista di un’aspra contesa con alcune giovani donne, una COGNOMEe quali vicina alla famiglia COGNOME, e perchØ cognato di COGNOME, con il quale COGNOME aveva avuto alcuni dissapori legati alla ripartizione, tra i rispettivi gruppi, entrambi operativi in Acerra, dei proventi COGNOMEe perpetrate estorsioni.
A riscontro del narrato di COGNOME, giudicato intrinsecamente credibile, stava quello di NOME COGNOME, il quale aveva riferito di avere appreso da NOME COGNOME del suo ruolo nella morte di COGNOME, nonchØ il narrato di NOME COGNOME, che aveva confermato di aver saputo che COGNOME era stato ucciso da COGNOME su incarico di NOME COGNOME, per ragioni legate ai contrasti con le donne sopra indicate.
Ulteriore riscontro Ł stato rinvenuto nella conversazione telefonica, facente riferimento al delitto, intercorsa il 31 luglio 2016 tra NOME COGNOME ed il fratello NOME, al tempo ristretto in carcere.
La prova COGNOMEa cessione di cocaina da NOME COGNOME a NOME COGNOME, acquirente seriale di droga, al primo contestata al capo 31), Ł stata ricavata da una serie di intercettazioni telefoniche, in grado di riflettere nella lettura dei giudici del merito il relativo passaggio di sostanza stupefacente, in uno con la
successiva detenzione di essa ad opera di COGNOME in vista COGNOMEa futura commercializzazione.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione, con il ministero dei loro difensori di fiducia.
Dei motivi di ricorso si dà conto, in ossequio al disposto COGNOME‘art. 173, comma l, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
NOME COGNOME ricorre con il ministero degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in rapporto alla mancata verifica, da parte COGNOMEa sentenza impugnata, benchØ pronunciata a norma COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen., COGNOMEa rispondenza del decisum alle acquisizioni processuali, con particolare riferimento al ruolo di capo e promotore intestato al deducente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione COGNOME‘art. 99 cod. pen. e COGNOME‘art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, in rapporto al recepimento, ad opera COGNOMEa medesima sentenza, di un concordato sanzionatorio ricomprendente la recidiva, che si assume illegalmente applicata perchØ basata su precedenti penali non piø in grado di sorreggerla alla luce COGNOME‘intervenute espiazione COGNOMEe pene corrispondenti in regime di affidamento in prova, positivamente concluso.
NOME COGNOME ricorre con il ministero COGNOME‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nel motivo unico il ricorrente deduce vizio dì motivazione in ordine al rilievo -sia sotto il profilo del metodo di stampo mafioso, che sotto quello COGNOMEa condotta agevolatrice COGNOMEa relativa consorteria- COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.l cod. pen., ritenuta a proposito dei reati a lui ascritti.
NOME COGNOME ricorre, anzitutto, mediante atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui capo 9). Non vi sarebbe prova, a suo dire, COGNOME‘asserita minaccia ai danni COGNOME‘imprenditore COGNOME, non risultando essa nØ dalla querela, nØ dalle intercettazioni. NOME si sarebbe liberamente determinato alla cessione COGNOMEe quote sociali e avrebbe
liberamente pattuito il prezzo, che avrebbe dovuto essere pagato presso l’autoconcessionaria di NOME COGNOME. Venuto a conoscenza COGNOMEa violazione dei patti ad opera di COGNOME (per avere quest’ultimo trattenuto per sØ gran parte COGNOMEa somma), l’imputato si sarebbe offerto come garante del pagamento, rimanendo poi inadempiente; gli assegni bancari, offerti in manleva, non furono infatti onorati. Al piø, sarebbe configurabile a suo carico il reato di truffa.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cessione di stupefacenti di cui capo 31). Le conversazioni, che proverebbero la cessione di cocaina a NOME COGNOME, sarebbero inadeguate all’affermazione di penale responsabilità in quanto poco chiare, imprecise e non riscontrate.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono poi congiuntamente, mediante atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui al capo 9), a proposito COGNOMEa operata qualificazione COGNOME‘intervento dei due imputati come non solo idoneo a coartare la volontà COGNOMEa vittima, ma a determinare lo scioglimento COGNOMEa società e la cessione COGNOMEe quote, così realizzando l’ingiusto profitto rilevante ai fini COGNOMEa consumazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito COGNOME‘asserita sussistenza di un accordo tra COGNOME e NOME COGNOME, volto all’ottenimento dalla vittima del compenso di intermediazione e alla sua successiva suddivisione.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito COGNOME‘operata qualificazione giuridica del fatto in tali termini, anzichØ come mera violenza privata.
NOME NOME COGNOME ricorre con il ministero COGNOME‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla mancata evidenziazione, da parte COGNOMEa sentenza impugnata, benchØ pronunciata a norma COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen., COGNOMEe ragioni logico› giuridiche del decisum.
NOME COGNOME ricorre mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
14.1. Il primo atto di ricorso Ł articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione COGNOME‘art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 629 e 648 cod. pen., e 23 legge n. 110 del 1975, nonchØ il vizio di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi 2), 4 ), 5), 6), 7) e 8). L’affermazione di penale responsabilità si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, discordanti tra loro e prive di elementi di riscontro. Non sarebbe stata valutata, rispetto alle estorsioni, la reale offensività COGNOMEa condotta, ossia la sua concreta attitudine intimidatoria.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione COGNOME‘art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 575 cod. pen., nonchØ il vizio dì motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12). Anche in questo caso l’affermazione di penale responsabilità si baserebbe sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erroneamente ritenute convergenti e in grado di riscontrarsi vicendevolmente. Segnatamente: a) NOME COGNOME, chiamante in correità, sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile, nonostante le differenti versioni da lui rese in ordine alla causale del delitto e nonostante il silenzio sulla presenza di tale COGNOME come specchiettista. E sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile NOME COGNOME, la cui chiamata in reità (già svalutata in passato dal G.i.p.) era de relato dallo stesso ricorrente; b) NOME COGNOME, propalante de relato da NOME COGNOME, sarebbe stato ritenuto attendibile, senza che il testimone di riferimento fosse mai stato escusso; c) il contenuto COGNOME‘intercettazione telefonica tra COGNOME e NOME COGNOME sarebbe stato erroneamente valutato come elemento autonomo di accusa.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione COGNOME‘art. 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al rilievo COGNOME‘aggravante COGNOMEa premeditazione rispetto all’omicidio, che sarebbe avvenuto senza adeguata valutazione dei requisiti costitutivi COGNOMEa circostanza, cronologico ed ideologico.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al diniego COGNOMEe attenuanti generiche e alla dosimetria COGNOMEa pena. Lo sforzo argomentativo COGNOMEa Corte si sarebbe esaurito nel passivo recepimento COGNOMEa decisione di primo grado al riguardo.
14.2. Il secondo atto di ricorso Ł articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 12) e 13}, formulando articolate censure, in tema di affidabilità dei narrati dei collaboratori di giustizia e di loro convergenza e concludenza dimostrativa, largamente sovrapponibili, nella sostanza, a quelle esposte nel paragrafo che precede. Il motivo si sofferma, in particolare, sull’inattendibilità del collaboratore COGNOME (la patente di segno contrario gli sarebbe stata attribuita come mero clichØ motivazionale, mentre sarebbero stati obliterati gli elementi
dimostrativi del mendacio), il cui narrato sarebbe lacunoso, ondivago e frammentato, nonchØ dissonante su punti qualificanti rispetto alle altre emergenze dichiarative.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 416-bis.l e 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12), in rapporto alla ritenuta compatibilità COGNOME‘aggravante dei motivi futili con quella COGNOMEa finalità di agevolazione mafiosa. La prima aggravante non sarebbe comunque, e a prescindere, dimostrata, mentre la seconda non si applicherebbe ai reati puniti con l’ergastolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati NOME COGNOME ed COGNOME NOME COGNOME, congiuntamente esaminabili per la parziale identità COGNOMEe censure, devono essere dichiarati inammissibili.
1.1. Essi si dirigono contro sentenza di “patteggiamento in appello” (istituto reintrodotto ad opera COGNOME‘art. l, comma 56, COGNOMEa legge n. 103 del 2017), con la quale il giudice di secondo grado ha accolto il concordato sulla pena intervenuto tra il pubblico ministero e gli imputati in discorso, previa riqualificazione COGNOMEa condotta ai sensi COGNOME‘art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e previa loro rinuncia ai restanti motivi di gravame, inclusi quelli diretti a contestare la penale responsabilità e (quanto a COGNOME) il ruolo direttivo in seno all’associazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522-01), in ragione COGNOME‘effetto devolutivo proprio COGNOME‘impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato a determinati motivi di appello, la cognizione del giudice del gravame non può estendersi ai profili corrispondenti, che non andavano dunque, ad opera COGNOMEa sentenza impugnata, nØ indagati, nØ argomentati.
Quanto alla recidiva, l’imputato COGNOME non aveva formulato neppure motivo di appello in proposito, mentre il concordato sulla pena ne prevedeva espressamente il riconoscimento. Il motivo di ricorso risulta, inoltre, a-specifico, in quanto non identifica le precedenti condanne, che beneficerebbero COGNOME‘effetto estintivo per esito positivo COGNOME‘affidamento in prova, nØ chiarisce se tale esito fosse stato già formalmente dichiarato.
Va aggiunto, per completezza, che il punto concernente l’applicazione COGNOMEa recidiva Ł estraneo al tema -rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e deducibile anche a fronte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.COGNOME‘illegalità COGNOMEa pena (Sez. l, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788-01).
1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna di NOME COGNOME ed NOME COGNOME al pagamento COGNOMEe spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità COGNOME‘impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) di una somma in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende nella misura che, in ragione COGNOMEe questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.
Il ricorso COGNOME‘imputato NOME COGNOME Ł inammissibile, perchØ svolto in larga parte tramite un’astratta rassegna di precedenti giurisprudenziali e perchØ privo, comunque, di adeguato confronto con le argomentazioni COGNOMEa sentenza impugnata.
Quest’ultima ricostruisce in modo ineccepibile la causale COGNOME‘agguato ai danni di NOME COGNOME e le sue modalità esecutive, in modo tale da far pienamente risaltare i duplici estremi COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
L’esaustiva motivazione, aderente al dato normativo ed esente da vizi del ragionamento logico, supera in tutta evidenza il vaglio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue anche qui, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità COGNOME‘impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000)- di una somma in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende nella misura che, in ragione COGNOMEe questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
I ricorsi dei rimanenti imputati sono infondati, alla stregua COGNOMEa considerazioni che seguono.
Il primo motivo COGNOME‘atto di ricorso, presentato nel solo interesse di NOME COGNOME, e i tre motivi COGNOME‘atto di ricorso comune al medesimo e a NOME COGNOME -congiuntamente esaminabili per la parziale identità COGNOMEe censure sono basati, nella parte dedicata alla dinamica COGNOME‘occorso oggetto del capo 9) e alla sua ricostruzione, su una mera rilettura alternativa COGNOMEe risultanze probatorie, attentamente esaminate tuttavia, e non illogicamente valutate, dal giudice territoriale.
Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la prospettazione accusatoria, secondo cui l’imprenditore COGNOME, da un lato, cedette le quote sociali perchØ sopraffatto dall’efficacia intimidatoria COGNOMEa condotta tenuta dai due imputati (che si presentarono al suo cospetto quali esponenti dichiarati del gruppo malavitoso egemone sul territorio, tenendo in bella vista una pistola per tutto il tempo del loro
primo incontroL e d’altro lato subì ulteriormente la condotta di NOME COGNOME, impositiva di ulteriori indebiti sacrifici e perdite patrimoniali.
La sentenza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato nell’intera vicenda un filo conduttore unitario. L’ingerenza di NOME COGNOME, nella seconda fase di essa, Ł logicamente ricostruita come inquadrabile nel disegno soverchiatore iniziale e nella medesima prospettiva dolosa, non potendo essere disgiunta dagli accadimenti che l’hanno preceduta e propiziata. Ecco che la stessa dazione degli assegni a garanzia, poi rimasti insoluti, Ł stata convincentemente ricondotta, dalla Corte di assise di appello, ad una manovra fuorviante, diretta esclusivamente a rabbonire temporaneamente l’interlocutore mantenendolo sotto il giogo COGNOME‘operazione criminosa.
I ricorrenti contestano la concludenza del ragionamento giudiziale, nel contesto di una divergente ricostruzione COGNOME‘occorso. Le loro obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un’alternativa interpreta› zione del dato probatorio, già preso in opportuna considerazione nel giudizio di appello e valutato come qui come inidoneo ad accreditare l’impostazione liberatoria difensiva.
La rivisitazione del dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale Ł precluso sindacare l’apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà COGNOMEa motivazione, solo perchØ contraria agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).
Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato -quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implicante la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull’attendibilità COGNOMEe deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, COGNOME, Rv. 150282-01.
D’altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione del fatto, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare che quest’ultima non violi regole normative sulla formazione e valutazione COGNOMEa prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in questa sede superata.
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I motivi in scrutinio non hanno pregio, neppure nella parte dedicata alla qualificazione giuridica COGNOME‘occorso.
Si Ł infatti in presenza di una tipica estorsione di natura contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, ovvero di accettare clausole o condizioni deteriori; l’elemento COGNOME‘ingiusto profitto con altrui danno Ł implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto e alla sua regolamentazione in violazione COGNOMEa propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto piø opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278998-01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269364-01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258168-01).
La condotta degli imputati non integra il mero delitto di violenza privata 1 avendo la coercizione esercitata procurato ai soggetti attivi un ingiusto profitto in danno COGNOMEa vittima (v., esemplificativamente, Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261800-01).
Fuori gioco Ł la possibilità di ricondurre la condotta alla fattispecie COGNOMEa truffa. Come evidenziato in modo logico e aderente al dato probatorio nella sentenza impugnata, il dolo, che animò l’agire di NOME COGNOME (e di COGNOME), fu di coercizione, e non decettivo (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01). A COGNOME, fin dal primo incontro, fu minacciato un male concreto e reale, percepito dal destinatario come serio ed effettivo, nonchØ dipendente dalla volontà degli agenti. In nessun altro modo avrebbe potuto la vittima interpretare la convocazione al cospetto di soggetti dichiaratamente collegati a gruppo malavitoso, noto per la sua forza intimidatrice, e la connessa plateale ostentazione COGNOMEa pistola. La successiva dazione degli assegni rappresentò un mero bluff. COGNOME non cadde in errore, non fu manipolato, fu viceversa coartato a tenere il comportamento per lui pregiudizievole, e per altri ingiustamente profittevole.
Il secondo motivo COGNOME‘atto di ricorso, presentato nel solo interesse di NOME COGNOME, trascura il canonico orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, Ł questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e sì sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401-01).
In sede di legittimità, infatti, Ł possibile prospettare una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento COGNOMEa prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558.01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190-01).
Nella specie, la Corte di assise di appello ha ribadito l’affermazione di penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo 31), basando il suo convincimento sul contenuto di intercettazioni telefoniche reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative COGNOME‘attività di narcotraffico descritta in imputazione.
Tali intercettazioni non appaiono, in sede di controllo estrinseco, nØ falsate, nØ illogicamente valutate, essendo peraltro frutto di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice.
l primi due motivi COGNOME‘atto di ricorso presentato, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, e il primo motivo di quello ulteriore, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO COGNOME congiuntamente esaminabili per la parziale identità COGNOMEe censure neppure meritano condivisione.
Sono noti i principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione COGNOMEa prova integrata da plurime chiamate in reità o correità ad opera di collaboratori di giustizia.
Il giudice di merito deve in primo luogo verificare la credibilità del singolo dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in reità o correità e le ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei loro confronti; in secondo luogo, deve verificare l’attendibilità COGNOMEe dichiarazioni rese, valutandone l’intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l’altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza COGNOMEa narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l’esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui Ł menzione nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, COGNOME Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, COGNOME, Rv. 235212-01). Tale percorso valutativo non deve necessariamente muoversi, peraltro, attraverso
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passaggi argomentativi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012/ dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01).
I riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che l’elemento sia indipendente, potendo quindi esso risolversi anche solo in altre chiamate in reità o correità, purchØ totalmente autonome, a valenza individualizzante e convergenti non soltanto sul fatto di reato, ma anche sulla riferibilità COGNOMEo stesso all’imputato (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo, Rv. 260607-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01; Sez. l, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235800-01).
Quanto, in particolare, alla convergenza COGNOMEe propalazioni provenienti da piø chiamanti, occorre che le dichiarazioni combacino tra loro, proiettandosi sul chiamato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. l, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368-01; Sez. l, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309-01), ancorchØ l’integrazione reciproca dei narrati, e il riscontro mutuo che ne deriva, possano essere riferiti al fatto di reato nella sua unitarietà e non a ciascun singolo frammento COGNOMEa condotta che lo compone (Sez. l, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253).
Se le chiamate in reità o correità sono de relato, e non sono asseverate dalla fonte diretta, il riscontro, costituito da altre chiamate di analogo tenore/ Ł idoneo alle ulteriori condizioni che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici COGNOMEa corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo, e che sussista l’autonomia genetica COGNOMEe chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le piø recenti, Sez. l, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134-01), a meno che la fonte non sia costituita dallo stesso imputato.
Le confidenze autoaccusatorie di quest’ultimo, ricevute da un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno infatti natura confessoria, di talchØ, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi COGNOME‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503-01).
La sentenza impugnata Ł fedele agli esposti principi.
Essa adeguatamente motiva, anche combinandosi con quella di primo grado, sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, escludendo, con argomentazioni logiche e coerenti, l’esistenza di elementi che disvelino il carattere artificioso e precostituito COGNOMEe loro dichiarazioni e il rischio di loro «inquinamento» esterno. La personalità dei dichiaranti Ł stata adeguatamente analizzata al fine di escludere elementi in grado di far dubitare COGNOME‘esistenza e del contenuto COGNOMEe confidenze ricevute. Sono state adeguatamente vagliate le circostanze di contesto a sostegno di tale giudizio, inclusa la genesi COGNOMEe collaborazioni e i pregressi rapporti tra i dichiaranti e l’imputato.
I narrati de re/ato sono stati poi obiettivamente apprezzati nella loro costanza, solidità e precisione e nell’obiettiva convergenza in ordine al loro nucleo essenziale, non rilevando mere difformità o imprecisioni di dettaglio (suscettibili, come tali, di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368).
Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono essenzialmente la reiterazione di argomenti già adeguatamente soppesati e valutati in sede di merito; tenuto conto del principio per cui l’obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o COGNOMEe singole osservazioni contenute nell’atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento COGNOMEa decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno COGNOME‘appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione COGNOMEa configurabilità del vizio di cui all’art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. l, n. 37588 COGNOME8/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).
10. Ciò posto, per quanto specialmente riguarda le estorsioni, consumate e tentate, e i delitti connessi (sub capo 2, nonchØ capi da 4 a 8), il coinvolgimento di NOME COGNOME, quale mandante, nonchØ primo beneficiario degli ingiusti profitti patrimoniali, si ricava dalle dichiarazioni, in veste di fonte diretta, o altrimenti de relato, di plurimi collaboratori di giustizia, parte dei quali concorrenti nei medesimi reati (NOME COGNOME, e, per l’estorsione ai danni COGNOME‘impresa RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME COGNOME).
L’affidabilità e obiettiva convergenza dei narrati essendo stata, dunque, validamente argomentata, per le considerazioni in diritto già svolte -e contrariamente all’assunto del ricorrentenessun particolare ed ulteriore riscontro era invero necessario e richiesto. L’eventuale reticenza COGNOMEe vittime, ampiamente giustificata dal contesto, non inficia la solidità del quadro probatorio. À
Il nesso di causalità tra le dazioni indebite, ottenute o avute comunque di mira, e la condotta minatoria (per lo piø allusiva, ma non per questo meno efficace: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01), e dunque l’integrazione COGNOMEa fattispecie estorsiva (o il raggiungimento COGNOMEo stadio del tentativo, quanto al capo 7), sono solo genericamente contestati e non appaiono seriamente dubitabili.
11. Quanto all’omicidio COGNOME, occorre anzitutto ricordare che il collaboratore NOME COGNOME, dopo avere confessato l’omicidio, e dopo aver dato conto COGNOME‘antefatto storico e COGNOMEa causale, ne ha immediatamente attribuito a NOME COGNOME la paternità morale, aggiungendo che il capoclan gli aveva anche fornito la pistola TARGA_VEICOLO da lui impiegata per colpire a morte la vittima.
Quanto dichiarato da COGNOME COGNOME riscontrato dal narrato del collaboratore NOME COGNOME che, de relato dallo stesso imputato, ha egli stesso riferito COGNOMEa causale omicida, a NOME COGNOME riconducibile. COGNOME si propose al capoclan per uccidere COGNOME, ma COGNOME rispose che «se la sarebbe vista lui», per poi ribadire, ad assassinio avvenuto, che era stata «una cosa sua».
Un ulteriore riscontro Ł fornito dal collaboratore NOME COGNOME, chiamante in reità de relato, ma da fonte autonoma, NOME COGNOME. Quest’ultimo, coinvolto anche nell’antefatto COGNOMEa vicenda, parlò a COGNOME COGNOME‘accaduto nell’anno 2017, attribuendo (anche) a COGNOME la qualifica di mandante COGNOME‘omicidio.
La pertinenza, coerenza, congruità logica ed esaustività di tale costituto probatorio, pienamente aderente al quadro legale di riferimento, risaltano ineccepibilmente dalla sentenza impugnata, rendendo la conclusiva valutazione in ordine alla penale responsabilità COGNOME‘imputato inattaccabile anche alla luce dei reiterativi rilievi difensivi.
Occorre al riguardo ribadire che i narrati dei collaboratori sono stati adeguatamente vagliati nella loro attendibilità, oggettiva e soggettiva, nonchØ nella loro convergenza e vicendevole capacità di riscontro. Difformità di dettaglio non ne inficiano la tenuta. Quanto appreso de relato dall’imputato Ł pienamente valutabile e fa piena prova, anche di per sØ solo considerato, se come nella specie il ricevimento COGNOMEa confidenza Ł giudicato autentico e il confitente non mosso da intenti autocalunniatori.
NØ, infine, il ricorrente si può dolere COGNOMEa mancata escussione del testimone di riferimento, NOME COGNOMECOGNOME In tema di prova dichiarativa, l’inutilizzabilità COGNOME‘informazione de re!ato resa dal dichiarante deriva esclusivamente infatti l l dall’inosservanza COGNOMEa disposizione del comma l COGNOME‘art. 195 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 210 comma 5, allorchØ il giudice, nonostante la richiesta di
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parte, non abbia disposto l’esame COGNOMEa fonte diretta (e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di disporne l’audizione d’ufficio: giurisprudenza costante, v. Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01).
12. Il terzo motivo COGNOME‘atto di ricorso presentato, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME non ha pregio, perchØ la sentenza impugnata pone in chiara e logica evidenza, sia pure con sintetica argomentazione, come il mandato omicida sia stato conferito con consistente anticipo, nØ sia stato revocato fino alla consumazione, permanendo nelle more inalterato il proposito omicida.
Restano pertanto integrati gli estremi COGNOMEa premeditazione, i cui caratteri salienti, per pacifica giurisprudenza dì legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 265149-01), sono costituiti, da un lato, dall’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso; e, dall’altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell’animo COGNOME‘agente fino alla commissione del crimine.
13. Il secondo motivo COGNOME‘atto di ricorso presentato, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME non ha pregio, avendo la sentenza impugnata chiarito, e validamente argomentato, come la decisione di uccidere NOME COGNOME discese dalla sovrapposizione di ragioni personali e di interessi criminali, tra loro interferenti e concorrenti.
Le ragioni personali (che affondano le loro radici in screzi banali pregressi, coinvolgenti le figlie di NOME COGNOME: v. pag. 89 COGNOMEa sentenza di primo grado) integrano l’aggravante del motivo futile, apparendo di tale levità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare un’azione criminosa di tal fatta, tanto da potersì considerare, piø che una causa determinante COGNOME‘evento, un mero pretesto per lo sfogo dì impulsi violenti (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-02).
La determinazione criminosa risulta quindi sorretta da quel quid pluris, rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso, che rende compatibili le aggravanti dì cui all’art. 61, primo comma, n. 1), e 416-bis.l, cod. pen. (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonuccì, Rv. 241577-01; Sez. l, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 28164002; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718-01), quest’ultima in sØ applicabile anche ai delitti astrattamente punibilì con la pena
edittale COGNOME‘ergastolo (esplicando comunque la sua efficacia, ove l’ergastolo sia in concreto irrogato, a fini diversi da quelli di determinazione COGNOMEa pena: Sez. U, n. 337 del 2009, cit., Rv. 241578-01; Sez. l, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 2019, Presta, Rv. 276168-01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 24737001).
14. Il quarto motivo COGNOME‘atto di ricorso presentato, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME non ha pregio, avendo la sentenza impugnata inappuntabilmente argomentato in ordine al diniego COGNOMEe attenuanti generiche, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità COGNOMEe condotte e vastità del raggio di azione criminale) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata, nonchØ totale assenza di resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
In proposito basti rilevare che il giudice del merito esprime, in materia, un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ› come nella specie sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini COGNOMEa concessione o COGNOME‘esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899-01).
Escluse le attenuanti generiche, la pena COGNOME‘ergastolo pertiene necessariamente al reato aggravato di cui al capo 12), mentre il numero e la gravità dei reati concorrenti, pur avvinti dal medesimo disegno criminoso, giustifica perfettamente l’inasprimento mediante isolamento diurno, a norma COGNOME‘art. 72, secondo comma, cod. pen.; misura, quest’ultima, venuta conclusivamente meno ai sensi COGNOME‘art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pro› tempo applicabile per effetto COGNOMEa scelta del rito abbreviato.
15. I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere per l’effetto respinti.
A tale statuizione segue, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento COGNOMEe spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024