Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39856 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a CAIVANO (NAPOLI) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma h rigettato l’istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare, a nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME collaboratore di giustizia, ai sensi degl ter O.P. e 16-nonies L. n. 82 del 1991.
1.1. Ha ritenuto il Collegio che, nonostante gli indici positivi dall’istruttoria (relazione di sintesi della RAGIONE_SOCIALE di aggiornata al 1°/5/2021; precedente relazione dell’equipe trattamentale RAGIONE_SOCIALE), e considerato pure che in due sentenze COGNOME ha conseguito l’attenuante speciale ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, e si mente fruitore di svariati permessi-premio, sia necessario attendere un ult periodo di verifica della solidità dei progressi trattamentali del richi ossequio al principio di gradualità nella concessione delle misure alterna considerazione dell’importante passato criminale dell’interessato, della fr da breve tempo dei permessi premio, nonché della necessità di chiarimento rapporti familiari, rimarcandosi la necessità dell’unanimità di intenti d nucleo per una efficace rescissione definitiva dei legami con ambienti crimina
Si evidenzia anche che la RAGIONE_SOCIALE – con nota del 1°/12/2022 – ha riferito il percorso collaborativo dell’COGNOME non è stato ancora del tutto va poiché in diversi procedimenti penali non è stata ancora esercitata l’ penale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difens del collaboratore, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge, in rel agli artt. 47 ter O.P. – 16 -nonies D. L. n. 8 del 1991, e correlato vizio di motivazione, con riguardo al contrasto fra l’esito pienamente favor dell’osservazione in carcere, e la conclusione di rigetto della misura alter
Il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento non ha compiut un’esaustiva ricognizione degli elementi raccolti nell’istruttoria: l’ut collaborazione, la positiva condotta processuale e quella tenuta nel corso detenzione, la fruizione senza rilievi di permessi premio per un arco di pari ad oltre un anno, rilevando per quest’ultimo profilo che tale durata n ritenersi breve. Pertanto, al cospetto di indici tutti favorevoli per l’Am diniego dell’invocato beneficio basato soltanto sul principio di graduali misure alternative determina erronea applicazione della disciplina riserv collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità della motivazio appare scollata dai riscontri fattuali e documentali e omette di considera rilevanti, risultando informata ad eccessiva discrezionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. A termini dell’art. 16 -nonies D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all’importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Pertanto, i parametri guida del giudice di sorveglianza, in tale ambito, sono il rilievo della collaborazione, il ravvedimento del condannato e l’esclusione di collegamenti con le indicate forme di criminalità.
In particolare, quanto al significato da attribuirsi al “ravvedimento”, richiesto dalla citata normativa speciale, l’esegesi di legittimità ha affermato che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori d giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16 nonies, comma terzo, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257671; Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517).
In vari arresti di questa Corte, ai quali si intende dare seguito, si definito tale requisito aggiuntivo – senz’altro distinto e non ricavabile dalla mer collaborazione con la giustizia – come un “presupposto che afferisce alla sfera intimistica del condannato”, da collegarsi ad un concetto di riscatto morale del singolo, nonchè ad una valutazione globale della personalità del condannato, attraverso un giudizio che consideri ogni manifestazione di condotta idonea ad assumere valore sintomatico (Sez. 1, n. 49974 del 18/7/2018, n.m.; Sez. 1, n. 817 del 10/12/2020, COGNOME, n.m.).
1.2. In tale ottica, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha dato att dei positivi trascorsi del ricorrente con riguardo alla sua condotta inframuraria e alla osservanza dei permessi premio finora fruiti, nonché ha riconosciuto “l’inquadramento della scelta collaborativa in un mutato orizzonte etico”: trattasi
di elementi di primaria considerazione nella verifica della meritevolezza del beneficio, che testimoniano del positivo avvio del percorso di emenda, in cui essenzialmente consiste il re q uisito del ravvedimento, mentre in tale valutazione assume sig nificato secondario il principio di g radualità nell’accesso ai benefici premiali (che peraltro risulta nella specie rispettato, avendo citato l’impu g nata ordinanza una re g olare esperienza premiale, a far data dal dicembre 2021, che può autorizzare una pro g nosi di proficua ripresa dei contatti con il nucleo familiare).
1.3. L’impu g nata ordinanza – eclissando il valore da attribuire al percorso di ravvedimento finora avviato dal condannato, pur a fronte di elementi pienamente positivi, non solo sul fronte delle informazioni provenienti da g li or g ani competenti in ordine al rilievo della collaborazione ed alla rescissione dei le g ami crimino g eni, bensì con specifico ri g uardo alla g lobale valutazione della personalità dell’COGNOME – ha inte g rato un vizio della motivazione, che non risulta impostata sui parametri indicati nell’art. 16 nonies L. 15 marzo 1991, n. 82, primariamente rilevanti in subiecta materia. Si rileva, peraltro, che una seg nalata criticità q uella consistente nel dato che in diversi procedimenti penali non è stata ancora esercitata l’azione penale – è all’evidenza non attribuibile a responsablità del ricorrente, sicché non può essere assunta a suo detrimento.
Pertanto, il provvedimento impu g nato va annullato con rinvio al Tribunale di sorve g lianza di Roma perché, nella piena libertà di valutazione, proceda a nuovo g iudizio, attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio al Tribunale di sorve g lianza di Roma.
Così deciso, il g iorno 19 aprile 2023
Il Presidente
Il Consi g liere estensore