Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato COGNOME NOME, del foro di TORINO, in difesa di COGNOME NOME, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, all’esito di giudizio di rinvio caratterizzato da rinnovazione dell’istruzione mediante l’escussione del correo COGNOME NOME, ammesso allo speciale programma di protezione per i c.d. «collaboratori di giustizia», ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo 1, e di importazione in concorso di 443,30 kg di hashish di cui all’art. 73 del citato decreto (capo 6).
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con i primi due motivi si seducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto assolutamente necessaria la rinnovazione dell’istruzione, mediante l’escussione del «collaboratore di giustizia», senza assolvere a specifico obbligo motivazionale.
2.2. Con gli ulteriori motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all’accerti3ta responsabilità dell’imputato per le fattispecie ascrittagli. La conferma della condanna si sarebbe fondata su dichiarazioni di correo, quelle di NOME COGNOME, senza una idonea valutazione della sua attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti, con conseguente reiterazione degli errori già stigmatizzati dalla Suprema Corte in sede rescindente, proprio perché non ovviati della rinnovata istruzione, circa la condotta partecipativa al sodalizio dell’imputato e la sua individuazione, da parte della Polizia giudiziaria, con riferimento all’importazione di cui al capo 6.
In merito, la Corte territoriale, contraddittoriamente e illogicamente, avrebbe ritenuto credibile il dichiarante in ragione dell’assenza di vantaggi che avrebbero potuto spingerlo a rendere dichiarazioni, derivanti, invece, a dire del ricorrente, dai benefici premiali che l’ordinamento giuridico connette alla collaborazione, oltre che in considerazione della spontanea decisione di collaborare, invece dovuta anche all’intervento del suo difensore, e senza considerare l’esistenza di un debito nei suoi confronti dell’imputato (e del correo COGNOME) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. A quanto innanzi si aggiungerebbe l’assenza di riscontri estrinseci e individualizzanti circa la posizione di COGNOME, tanto in merito alla di lui condotta partecipativa quanto circa il concorso nell’importazione. Essi sarebbero stati difatti solo evocati dalla Corte territoriale, mediante un generico riferimento all’intero compendio probatorio, ma non concretamente valutati né esplicitati. Dall’apparato
motivazionale della sentenza impugnata emergerebbe altresì l’assenza di considerazione di talune incongruenze nel dichiarato, anche circa i periodi di detenzione di COGNOME in comune con quelli di COGNOME, in merito alle modalità di procacciamento dei clienti pugliesi, in generale e, in particolare, in ordine alla concreta condotta partecipativa al sodalizio e all’importazione dalla Spagna, tanto in merito alla presenza dell’imputato in territorio spagnolo quanto in ordine alla disponibilità di telefono cellulare. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe solo apoditticamente affermato l’intrinseca attendibilità del dichiarante che, per il ricorrente, sarebbe esclusa dalla stessa disamina del dichiarato e dalla genesi delle dichiarazioni, finendo peraltro con il reiterare gli stessi errori caratterizza l’annullata sentenza d’appello e nuovamente sindacati con il ricorso per cassazione.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, le cui censure sono suscettibili di trattazione congiunta, complessivamente considerato è infondato.
Esso evidenzia altresì il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che, quindi, sostanzialmente non sindaca) laddove in essa si evidenziano le ragioni della rinnovazione dell’istruttoria mediante escussione di NOME COGNOME (quale c.d. «collaboratore di giustizia»), argomentate in termini di decisività della prova sopravvenuta in quanto assolutamente necessaria in ragione proprio dei vizi riscontrati dalla Suprema Corte e fondanti l’annullamento della prima sentenza d’appello (per l’inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, ex plurimis, limitando i riferimenti a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584).
Gli altri profili di censura sono infondati, al netto dell’inammissibil tentativo di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito e della sostanziale mancata considerazione della portata degli elementi emersi dalla rinnovazione dell’istruzione in relazione proprio ai motivi di cui alla sentenza rescindente.
2.1. La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, evidenzia difatti la genesi delle propalazioni di NOME COGNOME, rese anche all’esito dell’incoraggiamento del proprio difensore, con riferimento a fatti, tra
quali quelli di cui ai capi 1 e 6 di rubrica, per i quali lo stesso è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Le dette dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sono state valutate perché riscontrate dal compendio probatorio in atti, dettagliatamente specificato dal giudice di merito (in particolare pag. 25 e ss.), con riferimento al nucleo fondamentare dei fatti storici da provare, in termini oggettivi e individualizzanti circa la specifica posizione (anche) di COGNOME, quanto a condotta di partecipazione, in stretto rapporto con l’organizzatore COGNOME (conosciuto in carcere) e mediante l’utilizzo di utenze non rintracciabili (c.d. «citofoni»), al sodalizio di cui al capo 1, la cui esistenza non controversa, e circa il suo diretto coinvolgimento in plurime fattispecie in materia di stupefacenti e, in particolare, nell’importazione dalla Spagna di 443,30 kg di hashish (di cui al capo 6).
2.2. La detta importazione, peraltro accertattc — direttamente organizzata da COGNOME con NOME, è stata ricostruita come commessa mediante il sistema della «staffetta» eseguita con vettura a bordo della quale vi era lo stesso COGNOME, individuato da diversi appartenenti alla Polizia giudiziaria grazie a un servizio di polizia giudiziaria che, in quanto dinamico, come chiarito dal giudice del rescissorio con motivazione non sindacabile in questa sede ,n quantoll coerente e non manifestamente illogica, ha reso possibile il riconoscimento dello stesso nonostante la presenza di vetri posteriori oscurati.
2.3. A quanto innanzi si aggiunge l’illogicità dell’assunto difensivo, posto a fondamento della prospettata inattendibilità del dichiarante, per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato l’esistenza, per come dichiarato dallo stesso collaboratore, di un debito nei suoi confronti dell’imputato (e del correo COGNOME) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. L’errore è insito nell’inversione logica per cui la stessa difesa finisce per ritenere provato l’elemento di cui innanzi (il debito) come emergente dalla stessa attività illecita dei correi in materia di stupefacenti, oggetto delle stesse dichiarazioni di aso che si vorrebbero tacciare di falsità.
In conclusione, rigettato il ricorso, il ric:orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 ottobre 2023
Il Presidente