Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
su ricorsi proposti da:
1.NOME NOME, nato a Locri DATA_NASCITA
NOME, nato a Gioiosa Ionica DATA_NASCITA
3.NOME NOME, nato a Gioiosa Ionica DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Gioiosa Ionica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza delr8 novembre 2022 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per la posizione di NOME COGNOME e per il rigetto degli altri ricorsi;
sentiti l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME (anno 1981), l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME (anno DATA_NASCITA) che hanno insistito per raccoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto di esame la Corte di appello di Genova sostanzialmente confermato, eccetto che per il trattamento sanzionatorio pronuncia di primo grado condannando gli odierni ricorrenti per il delitto di cu artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere: a) ricevuto da NOME COGNOME 450 kg di cocaina, costituenti parte del maggior carico di 802 kg import in Italia dal fratello NOME COGNOME (NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, e NOME COGNOME anno DATA_NASCITA); b) trasportato lo stupefacente con 3-4 viaggi da La Spezia a Tor (NOME COGNOME, anno 1981, NOME COGNOME, anno 1976 e NOME COGNOME); c) occultato la cocaina (NOME COGNOME, anno 1981, NOME COGNOME, anno 1976 e NOME COGNOME); d) ceduto, NOME COGNOME, lo stupefacente a terze perso avvalendosi per la materiale consegna di NOME COGNOME, consegnando il ricavat previa detrazione della percentuale, al fornitore colombiano. Fatti commessi settembre 2012 all’otto agosto 2013.
La Corte distrettuale, condividendo la ratio decidendi della decisione del Giudice per l’udienza preliminare di Genova, ha fondato l’affermazione responsabilità principalmente sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME an DATA_NASCITA, collaboratore di giustizia sottoposto a protezione e coimputato giudicato medesimo processo. Questi, era stato ritenuto coerente nel nucleo essenziale de varie vicende narrate, anche grazie ai numerosi riscontri acquisiti, pur esse dato atto delle sue diverse inesattezze o contraddizioni.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso p cassazione tutti gli imputati condannati.
NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, con atto sottoscritto dal suo difensore, dedotto motivi cumulativi, ciascuno a sua volta sottoarticolato.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’ art. 192 cod. proc. pen., e v motivazione, per avere la Corte distrettuale valutato credibile la dichiarazion collaboratore di giustizia, sulla base dell’esito dei pregressi procedimenti nonostante egli avesse l’interesse a trattenere per sé gli ingenti profitti fru rivelata vendita dello stupefacente e ad ottenere benefici premiali benchè mancassero elementi di riscontro sia sul fatto che sul soggetto chiamato secon criteri di individualizzazione e risultasse l’estraneità del ricorrente alle ac
Inoltre, la sentenza impugnata ha svalutato le plurime contraddizio registrate nel narrato del collaboratore di giustizia, non considerando l’assen riscontri. Inoltre, in particolare, vengono sottolineati: a) gli errori sui soggetti coinvolti nella vicenda (COGNOME anziché COGNOME); b) il ruolo
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NOME COGNOME; c) la confusione tra panetti e chili di cocaina; d) il viagg Torretta di Crucoli, al fine di prendere contatti con NOME COGNOME, menzio solo all’inizio e poi non più stante l’assenza di riscontri; e) il rifiuto colombiani di trattare con NOME COGNOME in quanto donna, circostanza che collaboratore di giustizia aveva riferito a NOME COGNOME, non credibile al dell’entità dell’affare di decine di milioni di euro; f) la mancanza di ris ordine al riferito controllo operato dalla Guardia di finanza, nel primo viaggi Spezia, e al noleggio delle auto da parte di NOME; g) la valutazione seco cui C 12.000 in banconote da C 100 sono alte circa 75 cm,: h) l’estensione d vendita dello stupefacente a NOME COGNOME, attribuita dalla sentenza del Giu per l’udienza preliminare di Torino al collaboratore di giustizia, ai suoi cugi luogo della rivendita dello stupefacente e le persone che se ne erano occupate la credibilità del collaboratore fondata sull’assunzione di responsabilità pe reati nonostante ciò fosse avvenuto esclusivamente per salvaguardare il guadag della vendita di cocaina e nonostante le numerose contraddizioni inclusa que sull’assassinio di tale COGNOME; m) il recupero dei soldi dovuti dagli acq romani, la loro entità, la natura dei documenti ricevuti da COGNOME; la data dell’incontro avvenuto a Milano tra il collaboratore di giustizia, COGNOME e COGNOME; o) gli accertamenti presso l’hotel Tower Plaza di Pisa; l’assenza di borsoni marca Nike nell’abitazione di NOME COGNOME.
In sostanza, l’unico riscontro esterno effettivo è costituito dalla re dell’autovettura in occasione del primo viaggio a La Spezia il 7 settembre 2012, peraltro confutato sia dalle buste paga di quel mese sia dai testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME e la cui valenza la Corte ha svalutato, con travisamen e argomenti illogici.
La sentenza impugnata, inoltre, sempre con riferimento ai documenti usat per la revisione dell’auto, non ha considerato come il collaboratore di gius avesse precedenti per truffa e falso, ne ha ritenuto inficiato il valore dell’e consulenza grafica in quanto operata su copia.
Infine, il ruolo attribuito al ricorrente non è coerente con gli esi sentenza di primo grado e con la stessa motivazione della Corte di appello ch pagina 42 ha statuito che aveva partecipato solo al primo viaggio verso La Spez solo per l’incontro con NOME.
NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, con atto sottoscritto dal suo difensore, proposto un unico motivo di censura vertente(sul trattamento sanzionatorio.
Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenua generiche dovuto ai suoi precedenti e all’assenza di elementi favorevoli. Infat sentenza impugnata, pur applicando l’attenuante speciale di cui all’art. 73, co
7, d.P.R. 309/90, non ha tenuto conto dell’effettiva cesura del ricorren l’ambiente di provenienza e con le pregresse scelte criminali.
NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto motivi.
4.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’attendibi intrinseca della chiamata in correità formulata nei confronti dell’imputa NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, con omessa valutazione delle daglianze difensive.
In particolare, la Corte di appello non solo non aveva tenuto conto d genericità e dell’assenza di specificità del contributo dichiarativo con riguar posizione di NOME COGNOME, stante anche la mera conoscenza de relato delle cessioni di droga avvenute a Bruzolo e il mancato esame della fonte diretta; aveva omesso qualsiasi apprezzamento sull’affidabilità del collaboratore, messa discussione dalla grave inimicizia con i cugini nata da ragioni anche economich
4.2. Vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, quanto la sentenza impugnata risulta priva di riscontri esterni individualizzat non potendosi ritenere quelli indicati che, al contrario, costituiscono un riscontro circolare con violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
In ordine al sequestro del quaderno, con la presunta contabilità del cari trovato nel rifugio del ricorrente in occasione del suo arresto, risult collaboratore ne era già a conoscenza avendone fatto espresso riferimen nell’interrogatorio del 16 dicembre 2015 davanti alla procura di Torino e la decriptazione era rimasta priva di conferma stante l’assoluzione dei coimput NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME appunti avrebbero dovuto fare riferimento.
In ordine al ritrovamento, in casa di NOME COGNOME, di un borsone ner marca Nike, con cui sarebbe avvenuto il trasporto della droga, la sentenza tra le prove visto che non vi è menzione di esso né nel verbale di sequestro de marzo 2013, anche considerata l’enorme distanza di tempo con l’annotazione di polizia giudiziaria del 16 agosto 2016.
In ordine, infine, alla valorizzazione delle prove acquisite nel sepa processo a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, svoltosi a Torino, per cessione di stupefacenti a favore dei NOME COGNOME, il ricorso sottoline NOME COGNOME ne fosse estraneo, in assenza di conversazioni captate che lo menzionassero e di qualsiasi elemento a suo carico
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, co 2, e 133 cod. pen. per mancata quantificazione e motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), c), d) ed e) oggetto della sentenz ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino il 4 dicembre 2013. Infatt
sentenza impugnata si è limitata a specificare l’aumento per il reato più richiamando nel resto le determinazioni del giudice di Torino, in violaz all’orientamento assunto dalla sentenza n. 47127 del 2021 delle Sezioni unite
NOME COGNOMECOGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto tre mo
5.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’attendibi intrinseca della chiamata in correità formulata nei suoi confronti da pa NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, con omessa valutazione delle doglianze difensive.
In particolare, nonostante la sentenza di primo grado avesse qualific “imprecise” le propalazioni de relato del collaboratore di giustizia sulle condotte di NOMENOME NOME Corte di appello NOME aveva chiarito quali fossero state.
5.2. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, quanto la sentenza impugnata, in sostanziale assenza di prove, ha ritenut ricorrente sia incaricato delle consegne dello stupefacente nascosto a Bruz senza indicarne le quantità, sia riscossore dei corrispettivi dagli acqu sebbene detto ruolo non risultasse neanche dalle intercettazioni tra NOME COGNOME, inclusa quella richiamata alle pagine 48 e 49 della sentenza appello, che, al più, riguardava una singola compravendita.
5.3. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, quanto la sentenza impugnata risulta priva di riscontri esterni individualizzant non potendosi ritenere quelli indicati che, al contrario, costituiscono mero risc circolare con violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. peri.
Infatti, la condanna del ricorrente si è fondata sullo stesso compe probatorio utilizzato dalla sentenza del Tribunale di Torino emessa nei confro dell’COGNOME, relativa alla singola cessione di 2 kg di cocaina, in forza dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, ritenute contro inadeguate con riferimento alle altre cessioni a favore dei NOME COGNOME come indicato anche nell’ordinanza cautelare del giudice per le indagini prelimi di Torino del 9 marzo 2017.
La sentenza impugnata, invece, non solo le aveva utilizzate come riscontri così avallando una illegittima circolarità della prova, ma si era avvalsa anc elementi estranei all’oggetto della contestazione ed ulteriori rispetto alla con irrevocabile della Corte di appello di Torino del 22 gennaio 2018.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, co 2, e 133 cod. pen. per mancata quantificazione e motivazione degli aumenti d pena per i 12 – e non 19- reati satellite oggetto della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino il 4 dicembre 2013 e di quella della Corte di appello di Torino numero 460 del 22 gennaio 2018 che a sua volta aveva operato l’unificazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. applicando un aume
forfettario in violazione all’orientamento assunto dalla sentenza n. 47127 del delle Sezioni unite e senza motivare gli incrementi di pena, stante anche la eterogenea dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, è artico su diverse censure sostanzialmente declinate in fatto oltre che reiterat precedenti doglianze.
2.1. Il suo nucleo, come quello degli altri ricorsi, denuncia la violazio criteri legali che presiedono all’utilizzo e la valutazione della prova dichiara riferimento al collaboratore di giustizia NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, se confrontarsi con gli argomenti della sentenza e muovendosi esclusivamente nell prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello, aderendo alle medesime valutazioni del giudice di prim grado, con argomenti convincenti, logici e fondati su elementi di fatto, pur d puntuale atto delle diverse contraddizioni rilevate nelle dichiarazion collaboratore di giustizia ha effettuato una positiva valutazione di attendibil suo racconto in ordine alle linee essenziali dell’operazione ogg dell’imputazione. Questa è consistita nel recupero, nel trasporto e nella vend 450 chili di cocaina, facenti parte del maggior quantitativo di 800 chili impo dalla Colombia dal velista NOME COGNOME prima di essere ucciso, tramite NOME COGNOME, abitante a La Spezia, che aveva ricevuto dal fratello lo stupefacente e conservandolo nel suo garage, grazie ad NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, e ai suo cugini, NOME lo aveva fatto portare e sotterrare a Bruzolo, in provinc Torino, nei pressi dell’abitazione del latitante NOME COGNOME. Questi, con l’ di NOME COGNOME, lo aveva a sua volta venduto nella misura di quasi 400 chi come risultante dalla contabilità trovata in casa sua nel giorno dell’arresto.
2.2. Prima di affrontare le COGNOMEoni poste dal ricorrente è opportuno ricor che il sindacato del giudice di legittimità è volto a verificare se la motivazi effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con altri att processo muniti di autonoma forza dimostrativa mentre non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis o all’adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti adottati dal giudice di merito.
Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, la motivazio sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grad risulta perfettamente conforme a COGNOME parametri in quanto ha provveduto esporre le fonti di prova, costituite principalmente dalle dichiarazio collaboratore di giustizia, valutate sotto il profilo della sua credibilità dell’attendibilità intrinseca della chiamata in correità e in realtà nei te volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione.
Senza richiamare i noti principi che presiedono a detta materia, ci si lim ricordare che il contributo informativo deve essere valida to da un iter logico ricostruttivo fondato su tre fasi: la credibilità soggettiva del dich l’affidabilità intrinseca e la consistenza della sua narrazione; i riscontr individualizzanti (Sez. U, n. 1653, del 21/10/1992, dep. 1993, Marino).
In ordine alla credibilità soggettiva, che assume una funzione primari pacifico come essa non possa essere posta in discussione per il solo gener interesse a fruire di benefici premiali, di per sé non indice di mancanza di sin ma deve fondarsi sull’analisi delle condotte del dichiarante ed in particolare sua posizione all’interno dell’organizzazione criminale di cui ha fatto par proprio il ruolo assunto nella gerarchia del sodalizio di appartenenza a rifle anche sulla seconda fase della valutazione – l’affida bilità intrinseca e la cons della narrazione – che implica l’accertamento della precisione, della coerenza, costanza e della spontaneità del racconto di quanto appreso nel corso de militanza criminale del dichiarante e poi riferito all’autorità giudi L’operazione conclusiva consiste nell’accertamento dell’esistenza di «convergen e individualizzati riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell e alla specifica condotta criminosa dell’incolpato, essendo necessario, per la na indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del conte narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090).
In ordine alla tipologia e all’oggetto dei riscontri richiesti dall’art. 192, 3, cod. proc. pen. vige, peraltro, il principio di’ libertà di valutazione del nel senso che essi non sono predeterminati e possono essere costituiti sia da pr storiche dirette, sia da ogni altro elemento probatorio, legittimamente acquisit processo, e idoneo, anche sul piano della mera conseguenzialità logica, corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di pr da confermare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145, Aquilina).
2.3. Alla luce dei menzionati principi la sentenza impugnata, letta unitamen a quella di primo grado, risulta avere svolto una scrupollosa valutazi dell ‘a ttendibilità intrinseca soggettiva del collaboratore di giustizia esamina
processo, per ogni passaggio della sua dichiarazione affrontando, superandole obiezioni sollevate dalla difesa.
Il collaboratore di giustizia NOME COGNOMECOGNOME anno DATA_NASCITA, è indicato c soggetto appartenente alla locale di ndrangheta di Gioiosa Ionica e a conosce dell’identità degli appartenenti alle varie locali site in provincia d Lombardia e Calabria. È stato condannato in via definitiva in diversi processi quali ha reso dichiarazioni auto accusatorie e di correità per gravissimi reati da essere oggi sottoposto a programma di protezione, perché ritenuto attendib da più autorità giudiziarie (Reggio Calabria e Torino).
Il giudice di primo grado ha esaminato la genesi della sua collaborazio avvenuta dinnanzi alla Procura di Reggio Calabria nel luglio del 2015, in inda coordinate anche con la Dea RAGIONE_SOCIALE e altre forze di polizia straniere, avevano portato al sequestro di diverse tonnellate di cocaina e all’arre numerosi affiliati tra i quali, appunto, il collaboratore, che aveva reso dichia auto ed etero accusatorie sul traffico internazionale di stupefacenti, sull delle navi porta container dal Sudamerica al porto di NOME COGNOME, sulle modal con cui avvenivano le importazioni di cocaina e su come lui stesso e i s collaboratori pagassero i fornitori.
In questa cornice si inscrive il trasporto, eseguito mediante più viaggi in dal collaboratore e dai suoi cugini, da La Spezia a Bruzolo, provincia di Torino 450 kg di cocaina, nascosti e parte venduti, costituenti oggetto del presente giudizio.
Le sentenze di merito ne hanno, in definitiva, stabilito la credibilità sogge e l’attendibilità giudicando genuine le sue dichiarazioni alla luce del loro con e del fatto che abbiano portato alla sua condanna per il gravissimo delitto ogg di esame che, senza la sua collaborazione, non sarebbe mai venuto alla luce, ta da escludere che la sua dichiarazione possa ritenersi precostituita.
2.4.Con specifico riferimento alli attendibilità, entrambe le sentenze di mer hanno dato peraltro conto delle diverse discordanze rilevate negli otto interroga resi alla Procura di Reggio Calabria, alla Procura di Torino e alla Procura di Geno allo stesso tempo affermando di avere valutato la coerenza del nucleo essenzia delle dichiarazioni proprio alla luce dei plurimi riscontri individualizzanti, rel ciascun ricorrente.
Le sentenze di merito hanno, infatti, accertato l’attendibilità intrinsec racconto del collaboratore di giustizia sulla base di elementi specifici, coer riscontrati quali: la provenienza delle dichiarazioni da un soggetto che rivela ai quali ha partecipato personalmente e che confessa il proprio concorso rispet ad un delitto che, altrimenti, non sarebbe mai stato scoperto dagli inquirent
conoscenza degli altri coimputati, come lui inseriti nel medesimo contesto dedito al traffico di droga, in quanto cugini o amici.
Tutto ciò premesso, il ricorso di NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, reitera pedissequamente una serie di imprecisioni o contraddizioni nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per ciascuna delle quali la Corte di appello di Genova, prima ancora il Tribunale, ha offerto una logica e coerente spiegazione alle pagine da 33 a 42 quando non le ha ritenute né pertinenti né decisive.
Nel rinviare integralmente all’esaustiva e puntuale motivazione della sentenza impugnata ci si limita a richiamare: sull’errore relativo ai nomi dei soggett coinvolti nella vicenda pagg. 33 e 34; sul ruolo di NOME COGNOME pag. 34; sulla discrepanza tra panetti e chili di cocaina evidente frutto di errore pagg. 34-35; sul viaggio a Torretta di Crucoli pag. 35; sul rifiuto dei fornitori colombiani di trattare con NOMEina COGNOME in quanto donna pag. 35; sulla mancanza di riscontri al controllo operato dalla Guardia di finanza e sul formato delle banconote pag. 36; sul mancato riscontro del noleggio delle auto da parte di NOME pag. 37; sulla vendita dello stupefacente a NOME COGNOME pag. 37; sul luogo della rivendita dello stupefacente in diverse città pag. 38; sull’esito della dichiarazi autoaccusatoria del collaboratore di giustizia circa una partita di cocaina arrivata a Vado Ligure e sull’ assassinio di tale COGNOME pag. 38; sugli accertamenti negativi presso l’hotel Tower Plaza di Pisa pag. 41; sul credito vantato dagli acquirenti romani dello stupefacente pagg. 39 e 40.
2.5. La Corte di merito ha ritenuto che la chiamata in correità di NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, trovasse riscontri esterni individualizzanti in numerosi elementi: 1) gli accertamenti su NOMEina COGNOME, in relazione ad attività, spostamenti, casa, cassaforte, auto, tutti dimostrativi che questa avesse avuto diversi incontri con il collaboratore di giustizia e i suoi cugini, a settembre 201 che la donna avesse consegnato a NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, oltre la droga e il denaro anche degli appunti manoscritti sequestrati a NOME COGNOME; 2) l’individuazione da parte del collaboratore di una persona risultata essere il trafficante colombiano NOME COGNOME; 3) le intercettazioni telefoniche svolte ne processo di Torino (vedi in fra).
Ulteriori riscontri a cui la sentenza ha dato particolare rilievo, ma che hanno costituito oggetto di reiterati motivi di censura sono stati: i borsoni con logo Nike e la revisione dell’auto della moglie di NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, avvenuta a L Spezia. Quanto ai primi, la Corte di merito ha fornito adeguata e puntuale motivazione alle pagine 41 e 42, cui si rinvia, laddove il ricorso si limita a re pedisseouamente i motivi di appello senza alcun confronto decisivo con la sentenza. Anche le censure sulla revisione dell’auto, a bordo della quale viaggiava il collaboratore di giustizia con i suoi complici, sono state puntualmente disatt
con richiamo ai dati documentali confermati dalle dichiarazioni di NOME Fem anno DATA_NASCITA, senza che assumano capacità dimostrativa gli elementi difensi proposti, ivi comprese le buste paga; le testimonianze della moglie del ricor e di NOME COGNOME, ritenute non credibili; la consulenza grafologica che limitata a dare atto dell’ambiguità dell’esito dell’accertamento.
Ad ulteriore conferma della corretta e approfondita valutazione operata da sentenze di merito, è necessario rappresentare che quando non sono st rinvenuti adeguati ed univoci riscontri individualizzanti per i chiamati in co come avvenuto nel caso di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME sono stati assolti per non aver commesso il fatto.
2.6. Circa il ruolo rivestito dal ricorrente nel contesto delittuoso, la s impugnata è stata logica, completa e coerente nel valutare il materiale probat costituito a) dal suo coinvolgimento nel viaggio a La Spezia finalizzato a pren contatto con NOME il 7 settembre 2012; b) dal trasporto del stupefacente a Bruzolo, provincia di Torino, nell’abitazione vicina ai locali era avvenuta la cessione di 2 kg di cocaina ai NOME COGNOME, come emerso procedimento AVV_NOTAIO a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
TI ricorso di NOME COGNOME, anno 1981, relativo al trattamento sanzionatori è generico.
TI diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla senten impugnata in modo completo ed individualizzato, secondo i criteri fissati dall’ 133, commi 1 e 2, cod. pen. quali: l’ampia valutazione della condotta collaborat attraverso la ritenuta prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma P.R. n. 309 del 1990 sulle aggravanti; la contenuta pena applicata al ricorr nonostante l’ obiettiva gravità della condotta ascrittagli; i diciotto pre specifici e gravi, cui si aggiunge l’assenza di elementi favorevoli.
4. TI ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
4.1. In ordine all’attendibilità intrinseca della chiamata in correità formulata nei confronti dell’imputato da NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, e dei riscontri este indivicilializzanti si rinvia integralmente ai parr. 2.3. e ss.
Non assume alcun rilievo l’argomento fondato sull’intento utilitaristic vendicativo del dichiarante nei confronti dei coimputati in quanto la costa giurisprudenza di questa Corte afferma che la circostanza che jl collaboratore giustizia sia mosso anche dal fine di beneficiare delle misure previste dalle speciali non incide sulla sua credibilità perché l’accertamento giudiziario atti contenuto della chiamata in correità nei termini di precisione, coerenza, costa
e spontaneità e non la genuinità del pentimento, che attiene ad una sfera di da quella processuale.
Il collaboratore di giustizia, in ordine al contributo del ricorrente a latitante, ha riferito che lo stupefacente era stato trasportato a Bru provincia di Torino, per essere interrato proprio vicino alla sua abitazione af poi lo vendesse. La non decisività delle censure del ricorso è dimostrat riscontri individualizzanti forniti dal sequestrato dell 1 8 ma zo 2013, avvenuto in occasione dell’arresto di NOME COGNOME: un mazzo di chiavi riferibile al gara La Spezia di Bobina COGNOME e un quaderno di appunti manoscritti riepilogati della contabilità di un’attività di spaccio le cui sigle erano state decr collaboratore di giustizia per circa 387 Kg di cocaina (oppure 405 kg s considerano i quadratini non accompagnati dall’indicazione del prezzo di vendita).
L’assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME non smentiva il dato documentale in quanto fondata soltanto sull’assenza di riscontri alle dichiara del collaboratore di giustizia.
Le sentenze impugnate hanno correttamente valorizzato le prove acquisite nel separato processo AVV_NOTAIO n. RG 5311/2013, conclusosi con condanna definitiva di NOME e NOME COGNOME per la cessione di stupefacent favore dei NOME COGNOME, come importante elemento di riscontro alle dichiara del collaboratore di giustizia sul ruolo di NOME COGNOME, in quanto, sebbene qu ne fosse estraneo, le conversazioni captate dimostravano che NOME l avesse aiutato, durante la latitanza, a mantenere regolari contatti c acquirenti di droga, per consistenti quantitativi, visto che la sua condizione n consentiva libertà di movimento.
4.2 TI motivo sul trattamento sanzionatonio è manifestamente infondato.
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui, nel riconoscere come delitto sottoposto al proprio giudizio fosse più grave ai fini della continuazi è solo richiamata ai singoli aumenti di pena dei reati-fine contenuti nella sen Irrevocabile di patteggia mento emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Torino il 4 dicembre 2013.
Va premesso che il ricorso non contiene alcuna indicazione né di quali fosser i reati-fine, né di quali fossero gli aumenti per la continuazione operati dal G per le indagini preliminari in relazione ad essi, tanto da non consenti comprendere quale sia l’interesse a sostegno della doglianza avendo dato caus proprio a quegli aumenti (Sez. 3, n. 550 dell’11/09/2019, dep. 2020, Pettè, 278279).
Cionnnostante, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta la puntuale osservanza dei criteri fissati dalle Sezioni Unite COGNOME per i caso ongetto di esame in cui il giudice della cognizione è chiamato ad applicare
,
disciplina della continuazione per reati che, in parte, sono sottoposti al uo giudizio e, in parte, risultano puniti con pronuncia irrevocabile. Il paragrafo 12 del sentenza COGNOME stabilisce che il giudice della cognizione è tenuto ad indicare esplicitamente sia la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabi sia quella da irrogare per i reati sottoposti al proprio vaglio,, al fine di «assicu il controllo sull’osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione de prescrizioni dell’art. 81 cod. pen…., sulla ragionevolezza della valutazione valore ponderale dei reati-satellite.» (Sez. li, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzo Rv. 282269).
Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata, a pag. 53, permette di comprendere: a) quale sia stato ritenuto iil reato più grave e sulla base di qua elementi; b) quali aumenti siano stati compiuti in relazione alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile; c) quali fossero gli aumenti di pena per i reati-satellite di quest’ultima, facendo proprio quanto irrevocabilmente statuito dal giudice AVV_NOTAIO su istanza dello stesso imputato.
5. 11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché generico e reiterativo.
5.1. La Corte di appello, dopo avere premesso che a NOME COGNOME non è mai stato attribuito il ruolo di corriere della partita di droga oggetto dell’imputazione ha spiegato che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia ne avesse chiaramenl:e delineato il ruolo quale collaboratore dei COGNOMECOGNOME «in diverse occasioni», concretizzatosi nella materiale consegna dello stupefacente custodito a Bruzolo, in nome e per conto del laitante NOME COGNOME. Questi, stante la sua condizione, non poteva relazionarsi con gli acquirenti, consegnare la droga e riscuotere il denaro, tanto da doversi necessariamente servire di NOME COGNOME.
Il riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia è stato rinvenuto, dalla Corte di merito, nella sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino n. 460 del 22 gennaio 2018, in cui erano riportate le intercettazioni dei NOME COGNOME dal cui contenuto risultava il continuo riferimento a «NOMENOME come colui che doveva incontrare gli acquirenti di droga e riceverne il prezzo, tanto da qualificarlo come «stabile collaboratore di particolare fiducia dei NOME» (pag. 49), nonostante responsabile di una sola delle operazioni di cessione (avvenuta il 24 gennaio 2013).
Con detto ragionamento la Corte di merito non ha affatto utilizzato un riscontro circolare alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, ma ha impiegato sia gli esiti intercettivi, sia la citata sentenza della Corte di anpello di Torino che aveva collocato la singola cessione di cocaina nel più
ampio contesto della cessione dei 450 Kg di cocaina oggetto del presen procedimento.
Né vale a disarticolare detto coerente ragionamento l’ordinanza cautela emessa il 9 marzo 2017 in altro procedimento dal Giudice per le indagi preliminari di Torino perché fondata su altri presupposti.
5.2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manife infondatezza in quanto, a prescindere dall’irrilevante errore materiale di indicato come 19 e non 12 gli aumenti di pena dei reati-satellite oggetto sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino, sono proposti i medesimi argomenti di cui al paragrafo 4.2 cui si rinvia alla luce dei pun argomenti contenuti a pag. 55 della pronuncia impugnata.
Alla stregua di COGNOME argomenti i ricorsi devono essere dichi inammissibili con condanna di tutti i ricorrenti sal pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023
La Consigliera estensora