Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 09/11/2023 d& Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, ai sensi delll’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 20/09/2023, con la quale la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata all’NOME in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di concrete esigenze cautelari concrete e attuali. In particolare, si lamenta il
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mancato apprezzamento del parere favorevole espresso dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e si censura la valorizzazione dei pareri contrari espressi dalla PRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e dall’Avvocato AVV_NOTAIO, che avevano fatto riferimento alla necessità di ulteriori valutazioni dell’apporto collaborativo dell’COGNOME da parte di altre autorità. Si deduce che detti pareri, come anche l’ordinanza impucinata, nulla avevano evidenziato in ordine all’esistenza attuale di collegamenti tra il ricorrente e la criminali organizzata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, condividendo le censure mosse dalla difesa alla motivazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato le ragioni della conferma dell’ordinanza con cui il Giudice procedente (ovvero la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla quale l’COGNOME aveva definito la propria posizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. con riferimento alla detenzione di un chilo di cocaina), tracciando un percorso argomentativo che appare del tutto immune da profili di evidente illogicità denunciabili in questa sede.
Dopo aver premesso che, in tale procedimento, i giudici di merito si erano concordemente espressi per l’esclusione dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, il Tribunale ha comunque affrontato la questione dell’eventuale affievolimento delle esigenze cautelari, in presenza di una scelta collaborativa che aveva determinato l’ammissione al programma di protezione.
A tale quesito, il Giudice dell’appello cautelare ha risposto negativamente, conferendo decisivo rilievo ai pareri negativi formulati dal P.N.A. e dal P.G. presso la Corte d’Appello: si è in particolare osservato che, alla luce dei trascorsi criminal di assoluto allarme sociale dell’COGNOME nei settori delle estorsioni e degli
stupefacenti, le “pur pregevoli” dichiarazioni rese nei diversi inl:errogatori sostenut dopo la scelta collaborativa non consentivano di ritenere sussistenti adeguate garanzie ai fini che qui rilevano. A tal proposito, si è ritenuto che il rischio de ripresa di contatti operativi con la criminalità organizzata non potesse dirsi scongiurato, alla luce di quanto emerso nel processo in ordine ai suoi rapporti con la criminalizzata napoletana e non solo puteolana (l’COGNOME si era infatti rifornito anche presso le piazze dei SORIANELLO, site nel capoluogo campano): un contesto che non consentiva di escludere un rinnovato impegno nel narcotraffico da parte del ricorrente, anche se sottoposto agli arresti domiciliari. Sotto altro profilo, Tribunale ha per un verso osservato che il periodo trascorso in carcere non poteva dirsi sproporzionato rispetto alla condanna riportata in appello (pur mitigata attraverso il patteggiamento); per altro verso, ha ritenuto non decisive le diverse decisioni adottate in altri procedimenti, avuto riguardo alla diversità e minore gravità dei reati in quella sede giudicati (cfr. pagg. 2-3 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione del Tribunale appare in questa sede incensurabile, anche perché in linea con l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori d giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale» (Sez. 1, n. 9417 del 22/D1/2019, Mandrillo, Rv. 276169 – 01).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell’imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 marzo 2024
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Il Presidente