Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14012 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/04/1981
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che GLYPH ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare, ex artt. 47 ter Ord. pen. e 16 nonies D.L. 8/1991, avanzata da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, detenuto in forza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli del 05/09/2024, che unifica condanne per plurimi omicidi, più associazioni mafiose, violazione legge armi, corruzione ed altro, per complessivi anni 93 di reclusione, ridotti ex art. 78 cod pen. ad anni 30 di reclusione.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto non ancora sussistenti, pur avendo il Lo COGNOME fornito un positivo apporto collaborativo all’autorità giudiziaria, le condizioni per ammettere il condannato a misura alternativa alla detenzione in carcere, atteso il recente inizio di accesso del detenuto ai permessi premio, ed in considerazione della lunga carriera criminale e dei plurimi gravi reati commessi.
Pur dandosi atto nella relazione di sintesi della regolarità della condotta e della partecipazione del condannato all’opera rieducativa, i Giudici di merito hanno, conclusivamente, e conformemente al parere espresso dalla DNA, ritenuta prematura la concessione della detenzione domiciliare, dovendosi ancora in un’ottica di gradualità dei benefici penitenziari, al fine di valutare la sussistenza del requisito del ravvedimento, verificare l’affidabilità del detenuto e la positiva gestione delle più gradate esperienze premiali.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 47 ter ord. pen. e 16 nonles commi 2, 3 e 4 legge 82 del 1991, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e correlata illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Il provvedimento impugnato non ha tenuto in debito conto l’eccezionale e consolidato percorso collaborativo, la positiva sperimentazione infra ed extramuraria, la fruttuosa evoluzione del percorso trattamentale del detenuto: dati che, in rapporto agli evidenziati elementi negativi, derivanti dalla gravità dei delitti in espiazione e dall’entità della pena inflitta, dovevano consentire di operare un giudizio di ravvedimento concreto.
Dopo aver evidenziato l’importanza della collaborazione resa dal NOME COGNOME, la difesa ha evidenziato come il percorso riabilitativo infra murario abbia consentito una reale e fattiva rivisitazione del passato deviante, attestata, oltre che dalla correttissima condotta carceraria, anche dal costante svolgimento di attività lavorativa con ruoli di crescente responsabilità, dalla fruttuosa attività di studio e dal
compimento pluriennale di attività di volontariato riparatore del danno sociale arrecato; di tutto ciò si dà atto nella relazione di sintesi della Casa Circondariale di Vicenza del 20 settembre 2024, che ha formulato un giudizio di avvenuto ravvedimento. Il ricorrente ha avuto inoltre accesso a molteplici forme di esperienza extramuraria da circa sette anni. Il parere contrario espresso dalla DNA è stato formulato sull’esclusiva base dei gravissimi reati in espiazione e della lunga carriera criminale del COGNOME COGNOME in posizione verticistica nell’omonimo clan: detto parere, tuttavia, è carente delle esplicite informazioni che l’art. 16 nonies commi 2 e 3 d.l. 8 del 1991 prescrive vadano fornite al Tribunale di sorveglianza, e formula un giudizio di (non) ravvedimento, che tuttavia è rimesso per legge in via esclusiva alla magistratura di sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per il travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il Tribunale ha in particolare travisato le conclusioni espresse dall’equipe psicologica del carcere di Vicenza, ove COGNOME COGNOME è ristretto ininterrottamente dal 2018, sul punto del ravvedimento del detenuto; la citata relazione di sintesi è giunta a formulare il parere favorevole solo al compimento di una prolungata e severissima osservazione penitenziaria; peraltro, il Tribunale ha omesso di considerare che già nel novembre 2022 la Direzione della Casa circondariale di Vicenza aveva formulato un parere favorevole alla fruizione della detenzione domiciliare, dando in quell’occasione ampio spazio alla compiuta attività di riparazione del danno arrecato alle vittime dei reati. Ancora, in maniera censurabile, il Tribunale omette di confrontarsi con la circostanza che dalle sintesi trattamentali in atti fosse emerso che già a partire dal dicembre 2020 il Lo Russo avesse esteriorizzato, sul piano dei fatti e non delle mere intenzioni, il suo effettivo cambiamento attraverso lo svolgimento di attività lavorativa e l’impegno manifestato nello studio, ma soprattutto compiendo una fattiva opera intramuraria di volontariato finalizzata a riparare il danno socialmente arrecato. Il provvedimento impugnato incorre ancora nel vizio di travisamento in relazione alle significative produzioni documentali difensive in ordine alle quali l’impugnata ordinanza è completamente silente; appare grave tale travisamento poiché dalla lettura della documentazione, nuovamente elencata in sede di ricorso, potevano trarsi elementi oggettivi determinanti ai fini della formulazione di un corretto giudizio di ravvedimento.
Un ulteriore travisamento si ravvede nella parte in cui si dà atto di una condotta intramuraria regolare da quattro anni: trattasi di affermazione che travisa il dato oggettivo che il Lo Russo, durante tutto il suo percorso detentivo iniziato nel 2014, abbia tenuto una condotta intramuraria specchiata, avendo peraltro ottenuto il riconoscimento della liberazione anticipata nella misura di giorni 900 per la totalità
dei relativi semestri di detenzione sofferta. Il detenuto conseguì una sola sanzione nel luglio 2020, che tuttavia costituisce un unicum nel percorso carcerario del Lo Russo, peraltro di scarsa gravità dal momento che comunque in quel semestre egli ottenne comunque il riconoscimento della liberazione anticipata.
Ed ancora erroneamente l’impugnata ordinanza sostiene che deve essere consolidata l’adesione al trattamento, in considerazione del recente inizio (due anni) dell’accesso ai permessi premio, dal momento che sin dal dicembre 2017 il Lo Russo ha goduto di permessi, dapprima di necessità concessi ex art. 30 ord. pen., e quindi, dal marzo 2022, ha sperimentato ben sedici esperienze extramurarie, con durata e orari liberi sempre crescenti.
Infine, la difesa rimarca come il Tribunale, nel respingere la richiesta di misura alternativa, erroneamente, abbia scritto nell’impugnata ordinanza che ciò avveniva sulle conformi conclusioni del PG, dal momento che la lettura del verbale di udienza consente di verificare come il rappresentante della Procura avesse in realtà espresso parere favorevole alla richiesta.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.
L’art. 16 -nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64, prevede, al comma 1, che «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». I successivi commi 2 e 3 dispongono, poi, tra
l’altro, che «Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata» e che «La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Ai sensi del comma 4, infine, «Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all’importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole».
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l’ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell’ammissione dei collaboratori di giustizia alle misure alterative, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell’art. 47 -ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l’opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell’istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, COGNOME, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l’istituto disciplinato dall’art. 16-nonies dl. n. 8 del 1991 non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l’espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che sì apre alla collaborazione con l’autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia » e sul convincimento che l’azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all’esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell’01/02/2007, COGNOME, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559).
Il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16 -nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991 non può, di conseguenza, essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla «sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza
di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza» (cfr. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671).
In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c’è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell’01/02/2007, Pepe, cit.).
Conclusivamente, la facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all’emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per. cui tali benefici postulano – fermo restando l’indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità – che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l’applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, che consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all’emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici.
Gli atti acquisiti a seguito della proposizione dell’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare attestano concordemente che NOME COGNOME ha avviato, sin dal 2016, un percorso di collaborazione con l’autorità e che ha sempre tenuto una condotta regolare.
A fronte dei significativi e consistenti elementi offerti dal ricorrente a sostegno dell’avvenuto ravvedimento, il decidente è pervenuto ad un rigetto dell’istanza formulata incentrandosi su aspetti, quali la lunga e pesante carriera criminale ed il recente accesso ai permessi premio, ignorando e comunque svilendo l’evoluzione della personalità del condannato il quale, dopo la consumazione dei reati in epoca molto risalente, negli ultimi otto anni, ha fornito un contributo collaborativo significativo, ed ha intrapreso un percorso di reale e fattiva rivisitazione del passato deviante, come attestato dalla copiosa documentazione prodotta dall’interessato.
Quanto alla necessità di una verifica del consolidamento dell’adesione al trattamento, fondata sulla circostanza che il detenuto godrebbe di permessi premi da
soli due anni, come denunciato dal ricorrente, tale giudizio appare frutto di un evidente travisamento, dal momento che, prima di avere accesso ai permessi premio,
iniziati nel marzo 2022, il Lo Russo ha, sin dal dicembre 2017, avuto accesso a ben nove permessi di necessità ex art. 30 ord. pen.
3. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di
un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia scevro dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 09/01/2025