Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42165 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefsent-i.te le conclusioni del PG
COGNOME Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la dec inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino in composizione mono in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. pre Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa RAGIONE_SOCIALE con la sentenza del medesimo Tribunale del 28/03/2017, confermata dalla C appello di Torino con pronuncia in data 24/05/2019, irrevocabile il 9/07/2019.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio d NOME RAGIONE_SOCIALE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a dell’identità tra il medesimo e COGNOME NOME.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato sulla coincidenza del Codice NUMERO_DOCUMENTO attribuito ai soggetti condannati con le d sopra citate, senza acquisire il cartellino dei rilievi dattiloscopici, al fine di v corrispondenza delle impronte dei medesimi. Aggiunge che l’insufficienza del dell’identità tra i soggetti condannati con le sentenze di cui sopra è avvalorata sospensione di cui alla revoca sarebbe relativa ad una condanna per furto, precedenti dattiloscopici risulterebbe una segnalazione, nel giorno di commissione per reato di truffa. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME pronunciata dal Tribunale di Torino per essere stato il beneficio concesso in violaz 164 cod. pen., in considerazione della condanna riportata dal medesimo, sotto le ge NOME COGNOME (medesimo C.U.I.) con sentenza del 14/02/2019, divenuta irrevoc 2/04/2019.
Al rilievo difensivo sull’incertezza dell’identità del soggetto condannato con le cui sopra, il Giudice dell’esecuzione replica / segnalando che l’identificazione dell’imputato, diverse generalità, con il menzionato e (identico) CUI, era stata ormai accertata sentenze divenute irrevocabili e che, nel corso dei rispettivi giudizi, mai era discussione.
. COGNOMENOME9> Il ricorso, che insiste su tale rilievo, senza confrontarsi con quest’ul introdurre elementi capaci di revocare in dubbio nel caso concreto l dell’identificazione, incorre, oltre che nella aspecifìcità, nella manifesta infondate
Questa Corte ha già avuto modo di affermare la validità -dell’identificazione mediante C.U.I. delle persone a qualunque titolo coinvolte nel procedimento e nel processo, dell’affidabilità degli accertamenti tecnici che preludono all’attribuzione di detto co
Si veda a tale riguardo Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Rv. 283380, all’identificazione di un testimone, ausiliario di polizia giudiziaria, eseguita senz le generalità ed esclusivamente mediante l’indicazione del codice in parola. In ess sottolinea che l’art. 349, comma 2, cod. proc. pen. espressamente stab all’identificazione può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi datt fotografici, e antropometrici, nonché altri accertamenti e in tal caso la poliz trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunic univoco identificativo; e che alla luce di tali espresse previsioni normative deve C.U.I., al di là delle generalità indicate dall’interessato, costituisce, un scientifico per identificare una persona.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di versamento di ‘una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.