Codice della Strada: La Cassazione Conferma la Condanna per Condotta Reiterata
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni per violazioni del Codice della Strada: la condotta complessiva del trasgressore, specialmente se reiterata e molesta, può portare non solo alla conferma della condanna ma anche all’esclusione da benefici di legge. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Violazione Persistente
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, emessa in primo grado con rito abbreviato, nei confronti di un automobilista, ritenuto responsabile di una violazione prevista dall’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, commessa nel luglio del 2021.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento di un beneficio di legge che era stato genericamente richiesto nei motivi di appello.
La Decisione della Corte sul Codice della Strada
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettandolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione si è incentrata sulla correttezza della valutazione operata dai giudici di merito, i quali avevano negato i benefici richiesti non sulla base di un singolo episodio, ma analizzando il comportamento complessivo dell’imputato.
Le Motivazioni: Perché la Condotta Reiterata Esclude i Benefici
Il fulcro della sentenza risiede nelle motivazioni che hanno portato al rigetto. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’appello avesse implicitamente, ma chiaramente, confermato la valutazione del primo giudice. Tale valutazione sottolineava due aspetti cruciali del comportamento dell’automobilista:
1. Reiterazione della condotta: L’imputato aveva ripetuto in più occasioni la condotta vietata, dimostrando una persistenza nell’illecito che andava oltre il singolo episodio contestato.
2. Comportamenti molesti: Durante lo svolgimento della sua attività illecita, l’individuo aveva tenuto anche comportamenti molesti, aggravando ulteriormente il quadro della sua responsabilità.
Questi elementi, nel loro insieme, hanno portato i giudici a ritenere l’imputato ‘non meritevole’ del beneficio richiesto. La Cassazione ha inoltre notato come la richiesta di tale beneficio fosse stata avanzata nei motivi di appello in modo ‘solo genericamente’, senza argomentazioni specifiche a supporto. Pertanto, la condotta generale del reo è diventata il fattore determinante per escludere l’applicazione di misure più favorevoli.
Le Conclusioni: Implicazioni della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un importante principio giuridico: nell’ambito delle violazioni, anche quelle relative al Codice della Strada, la valutazione del giudice non si limita al singolo fatto, ma può estendersi alla condotta complessiva dell’autore del reato. Una violazione persistente, accompagnata da comportamenti negativi accessori, può precludere l’accesso a benefici di legge. Per i cittadini, ciò significa che il rispetto delle norme deve essere costante, poiché la ripetizione di illeciti, anche se di modesta entità, può avere conseguenze ben più gravi della singola sanzione, influenzando negativamente la valutazione complessiva della propria condotta in sede giudiziaria.
È possibile ottenere benefici di legge se si viola ripetutamente il Codice della Strada?
Secondo questa sentenza, la reiterazione della condotta vietata, unita a comportamenti molesti, può portare i giudici a considerare l’imputato non meritevole di beneficiare di misure premiali, come ad esempio la sospensione condizionale della pena.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare i benefici all’imputato?
La Corte ha basato la sua decisione su due fattori principali: il fatto che l’imputato avesse commesso la violazione in più occasioni (condotta reiterata) e che avesse anche adottato comportamenti molesti nel corso della sua attività illecita.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato rigettato. Di conseguenza, la sentenza di condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Marsala il 03/03/1964
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24.10.2024, ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada (commesso il 19.7.2021).
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all’esclusione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chie l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste l’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
6. Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il Tribunale aveva esplicitamente negato il beneficio della sospensione condizionale della
pena, basando la prognosi negativa di astensione dalla futura commissione di reati sulla logica considerazione della reiterata attività di parcheggiatore abu
messa in atto dall’imputato. La Corte di appello ha implicitamente asseverat tale valutazione, osservando come il prevenuto avesse reiterato in più occasion la condotta vietata (v. pag. 4) e avesse anche adottato, nel corso della illecita attività, comportamenti molesti, in tal senso sostanzialmente ritene l’imputato non meritevole del beneficio, peraltro solo genericamente richiesto ne motivi di appello.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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