Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50581 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50581 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Termini Innerese, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anno uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, con la recidiva contestata e la riduzione per il rito abbreviato.
Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. – primo motivo; violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure in fatto e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti corretti dal giudice di merito (cfr. p. 2 dell sentenza), comunque non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delle sentenze (primo motivo) nonché riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 e 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l’applicazion della recidiva, l’esistenza di precedenti penali, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell’imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen. anche ai fini di giustificare diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente