Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 148 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 148 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME natcx a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/02/2022 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto la conversione dei ricorsi in appelli e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce;
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RITENUTO IN FATTO
Con decreto reso in data 9 febbraio 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando sull possibilità di prosecuzione dell’attività delle due imprese individuali “COGNOME NOME” “RAGIONE_SOCIALE NOME” con compendio aziendale sequestrato, disponeva la messa in liquidazione di entrambe le imprese.
Il Tribunale condivideva e richiamava le conclusioni esposte nelle varie relazio depositate dall’amministratore giudiziario NOME COGNOME COGNOMECOGNOME lungi dal formulare proposte di prosecuzione delle imprese sopra citate, sottolineava, con riguardo a entrambe, lo scars valore economico, la scarsa produttività, la modestia delle entrate, la profo caratterizzazione con il proposto, nonché l’irregolarità contabile e fiscale; inoltre, ric effettuare un approfondimento circa gli eventuali introiti relativi alla stagione estiv l’amministratore, pur dando atto di un incremento delle vendite, rappresentava irregolarità elementi ostativi alla prosecuzione dell’attività commerciale delle due ditte individuali.
Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensor procuratori speciali, i terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo violazione dell’art. 41, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2.1. La difesa di NOME COGNOME deduce il vizio di violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe basato la decisione di mettere in liquidazione l’impresa solo sull’asser difficoltà di proseguirne l’attività tramite forme di amministrazione controllata, valorizzare l’esistenza di concrete possibilità di ripresa dell’attività, confermate dall’inc delle vendite nel periodo estivo e dall’approfondimento istruttorio disposto dal Tribunale, aveva evidenziato l’astratta possibilità di un rilancio economico dell’azienda.
Inoltre, sarebbe stato irrilevante il singolo episodio richiamato al fine di dimo un’asserita e non accertata irregolarità fiscale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto contempera diversamente le esigenze di prevenzione con le legittime aspettative del terzo interessato.
2.2. La difesa di NOME COGNOME stigmatizza la contraddittorietà della relazione dell’amministratore giudiziario, sulla quale il Tribunale aveva basato la propria decisione, parte in cui stabiliva che l’azienda avrebbe dovuto essere liquidata al prezzo di C 3.000, laddove erano stati ravvisati utili di C 12.317,00 ovvero di C 14.033,00; inoltre, considera caratterizzazione strettamente personale dell’attività in capo a NOME COGNOME e la ridott capacità produttiva dell’impresa, sarebbe stato da escludere un illecito reimpiego di somme la stessa azienda avrebbe, comunque, dovuto essere esclusa dalla disposta confisca.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scrit richiamando il principio del doppio grado di giurisdizione affermato da Sez. U, n. 46898 d 26/9/2019, COGNOME, Rv. 277156, ha chiesto che i ricorsi per cassazione vengano qualifica come appelli, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce (frutto di un evi
refuso è l’indicazione della Corte di Ancona), sezione misure di prevenzione, per l’ulter Corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, ritiene il Colle che i ricorsi debbano essere qualificati come appelli.
Occorre muovere dai principi affermati nella sentenza Sez. U, n. 46898 del 26/9/2019, COGNOME, Rv. 277156, con la quale è stata operata una ricostruzione del sistem delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.
2.1. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento di diniego della misura del controllo giudiziario, richiesto ex 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, hanno superato l’orientamento di legittimità che considera la misura dell’amministrazione giudiziaria non presidiata da mezzi di impugnazione, valorizzando il criterio ostativo della tassatività dei mezzi di impugnazione ed il man richiamo dell’amministrazione giudiziaria nell’unica norma del codice antimafia dedicata al impugnazioni, l’art. 27 del decreto legislativo citato, ritenendo applicabile, anche in tale il principio del doppio grado di impugnazione.
Si è argomentato, a tal proposito, che la stessa giurisprudenza, con il rico all’interpretazione analogica, aveva posto rimedio ad una discrasia del testo di legge rela alla impugnabilità della confisca, dal momento che la misura ablativa, adottata in via ordina risultava appellabile e ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 27 del Codice Anti mentre per quella adottata all’esito del controllo di cui all’art. 34 dello stesso Codice n previsto alcun mezzo di impugnazione. La Corte di legittimità, infatti, con un’interpretaz dell’art. 34 citato costituzionalmente orientata, aveva riconosciuto l’appellabilità e la ric per cassazione anche per tale ultima misura, prima dell’intervento del legislatore c recependo l’orientamento giurisprudenziale, ha dapprima integrato il comma 7 dell’articolo 3 e successivamente, con la legge n. 161/2017, ha interamente riscritto l’art. 34 inserendo comma 6 la previsione dell’impugnazione con il doppio grado di giudizio, riferita sia confisca conseguente all’amministrazione giudiziaria che a quella intervenuta a seguito de controllo giudiziario adottabile nello stesso contesto.
2.2. Le Sezioni Unite, nella richiamata pronunzia, hanno, quindi, affermato che le decisioni del Tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di que ammissione all’amministrazione giudiziaria, appartenenti ad un unico sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione “generale” previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, art 10, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell’ar e nell’art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperir a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabil e interessi omogenei tutelati dall’ordinamento.
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Orbene, muovendo dagli enunciati principi, anche con riferimento al decreto del tribunale che, in sede di gestione, abbia disposto la messa in liquidazione della societ dell’impresa (art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011), deve ritenersi applicabile, in qua direttamente incidente su diritti patrimoniali, il principio del doppio grado di giurisdiz merito) di cui agli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, estensivamente interpretati, così correttamente prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come già deciso da questa Corte sia in un caso analogo di messa in liquidazione di società (vedi Sez. 1, n. Ord. 20161 del 28/2/2022, COGNOME, Rv. 283090), sia nel caso di provvedimento del tribunale prevenzione disponente la cessazione dell’attività e la vendita dei beni strumentali dell’azie sottoposta a confisca, parimenti ritenuto impugnabile dinanzi alla Corte di appello (Sez. 2, 28922 del 9/7/2020, COGNOME, Rv. 279702).
Da quanto esposto discende che, qualificate le impugnazioni come appelli, gli atti debbano essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce per la decisione.
P.Q.M.
Lecce. Qualificati i ricorsi come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di app Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente