Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47768 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47768 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Montalbano Ionico il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 58/23 in data 13/04/2023 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria scritta in data 21/09/2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricors chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/04/2023, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, pronunciando sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nel confermare nei confronti della stessa la misura della custodia cautelare in carcere, così decideva:
-riteneva assorbita la condotta di cui al capo 2 (artt. 81, 110, 512-bis, 416-bis, 61 n. 2 cod. pen.) in quella di cui al capo 1, come riqualificata (artt. 314, 648-ter.1 cod. pen.);
-riqualificava le condotte di cui ai capi 4 e 6 nei delitti di cui agli artt. 110, bis, 61 n. 2 cod. pen.;
-riqualificava la condotta di cui al capo 7 nella fattispecie di cui agli artt. 110, n. 2, 7 e 9, 640, comma 2, n. 1 cod. pen.;
-escludeva l’incolpazione di cui al capo 8 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 416-bis.1, 648-ter.1, commi 1 e 4 cod. pen.);
-confermava il capo 9 (artt. 416, 61 n. 2 cod.. pen.).
COGNOME, insieme ad altri indagati, è accusata di aver depauperato il compendio RAGIONE_SOCIALEle riferibile ad NOME COGNOME posto sotto amministrazione giudiziaria nell’ambito di altro procedimento, beni oggetto di sequestro preventivo sul presupposto che facessero capo ad attività utilizzata per riciclare e reinvestire sia capitali appartenenti all’organizzazione criminale facente capo a NOME COGNOME che proventi ricavati dal traffico di sostanze stupefacenti ed altri delitti. COGNOME, moglie del COGNOME, ha ricoperto, fino alle dimissioni, un preciso ruolo nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria preposta dal giudice a seguito del sequestro dell’RAGIONE_SOCIALE del marito, essendo coadiutrice di fatto degli amministratori giudiziari, impegnata soprattutto nella gestione dei rapporti commerciali dell’RAGIONE_SOCIALE in sequestro. Secondo l’Accusa, l’ampiezza dei poteri esercitati è stata alla base delle contestate condotte delittuose, avendo avuto la COGNOME, nella veste ricoperta, libero accesso al denaro ed ai beni di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE in sequestro, sviando i controlli e i riscontri al suo operato.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo motivo: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi 1, 4, 6, 7 (come riqualificati) e 9 per insussistenza della gravità indiziari nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Inoltre, il conto corrente da cui sono stati effettuati i prelievi non risulta vincolato ad alcun titolo cautelare; a ciò si aggiunga che le somme prelevate sono state utilizzate per l’acquisto di un fondo agricolo avvenuto nel maggio 2022, ossia in un periodo in cui delle successive, presunte, attività illegali non vi era tracci Da qui l’inesistenza del reato di peculato e dell’ancillare reato di cui all’art. 64 ter.1 cod. pen.
2.1.2. In relazione ai capi 4) e 6), si evidenzia la mancanza dell’altruità della cosa per consentire di ritenere integrato il reato di riciclaggio.
2.1.3. In relazione al capo 7), si evidenzia come, a fronte di una contestazione che indugia sulla sistematica appropriazione dei ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli, non si offrono argomenti ulteriori rispetto al ru specifico che il capo 7) riserva alla ricorrente, al di là dei riferimenti ai contatti i posteggianti. Inoltre, non v’è alcun passo dell’ordinanza relativa all’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
2.2. Secondo motivo: violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per insussistenza della ritenuta esigenza cautelare nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pericolo della recidivazione poggia essenzialmente sul rilievo della mancanza di soluzione di continuità tra le condotte oggetto del precedente titolo cautelare e quelle odierne, con ingiustificata marginalizzazione del suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801).
Fermo quanto precede, il primo quesito da affrontare, in quanto precede logicamente gli altri, è quello relativo all’attribuibilità a NOME COGNOME d qualità di coadiutore di fatto dell’Amministratore giudiziario e, in quanto tale, depositaria della qualità di pubblico ufficiale. Il Tribunale risolve il quesito in sen positivo e a tale proposito osserva che «… la ricorrente ha pacificamente assunto per fatti concludenti tale carica, continuando a gestire l’attività dell’amministrata Come riferito dallo stesso coadiutore COGNOME, la COGNOME ha operato quale responsabile dei rapporti commerciali della RAGIONE_SOCIALE in sequestro con i compratori/intermediari (cd. “posteggianti”) dei vari mercati nazionali, con il compito di verificare ogni mattina i prezzi dei mercati interagendo con i compratori/ intermediari ed organizzare, quindi, le spedizioni per il mercato del giorno successivo, con poteri anche di preposta alla conduzione degli affari ordinari, con facoltà di rappresentare anche verso l’esterno l’RAGIONE_SOCIALE sequestrata, tanto da avere anche un potere di rappresentanza e di firma presso le banche (come nel caso della delega relativa al conto 1000/998). L’indagata, dunque, pur rivestendo la qualifica di “fattore” e senza assumere alcuna veste formale all’interno della procedura, ha svolto di fatto all’interno della società amministrata un ruolo quanto meno equiparabile a quello di coadiutore dell’amministratore giudiziario formalmente nominato, essendo impegnata nella gestione dei rapporti commerciali e avendo libero accesso al denaro e ai beni dell’RAGIONE_SOCIALE in sequestro. Tale gestione di fatto è proseguita con la sostanziale tolleranza degli amministratori giudiziari, consapevoli della situazione venutasi a creare, come desumibile dalle dichiarazioni del COGNOME e dalle denunce sporte dagli stessi, che tuttavia non l’hanno rimossa dal contesto RAGIONE_SOCIALEle». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Secondo il Tribunale, quindi, la gestione di fatto di alcuni affari è sufficiente ad attribuire ad alcuno il ruolo di pubblico ufficiale di fatto, ancorc tale attività sia svolta in violazione di legge.
3.1.1. A tale proposito, invero, va evidenziato che NOME COGNOME è la moglie e la madre dei soggetti nei cui confronti è stato disposto il sequestro dell’RAGIONE_SOCIALE in amministrazione giudiziaria e che l’art. 35, comma 3, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 stabilisce che non possono essere nominate amministratori giudiziari o coadiutori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secon grado, e le persone con esse conviventi.
A parte questa preliminare ragione che è certamente ostativa all’attribuzione in via di fatto di ruoli vietati dalla legge, va precisato come non s sufficiente la realizzazione di attività latamente gestorie per ric:onoscere il ruolo di coadiutore, essendo -invece- necessario che tali attività siano altresì vestite dalle caratteristiche che connotano tale figura.
A tale riguardo, occorre fare riferimento all’art. 35, cornma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede e regolamenta la posizione dei coadiutori. Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l’amministratore giudiziario – in caso di gestioni complesse – può porre al suo servizio, organizzando – sotto la propria responsabilità – un ufficio di coadiuzione.
La legge vigente prevede che detta scelta venga comunicata al giudice procedente con «autorizzazione» da parte del medesimo e prevede il regime di incompatibilità già in parte richiamato (art. 35, comma 4-bis, cit.) anche per i coadiutori. Da tale disposizione normativa si evince che il «coadiutore» è un soggetto che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria.
3.1.2. Sono così estrapolabili due requisiti per individuare la figura del coadiutore, sia pure in via di fatto: ossia che operi in via di diretta collaborazion con l’amministratore giudiziario; che la sua attività sia intesa al perseguimento degli scopi dell’amministrazione giudiziaria.
Entrambi i requisiti mancano nel caso in esame, dato che è lo stesso Tribunale che evidenzia come la COGNOME operasse in via autonoma, al di fuori di ogni collaborazione con gli altri amministratori, anzi contro la loro volontà che, invero, la denunciavano. Ed è lo stesso Tribunale che definisce l’attività della COGNOME quale “indebita interferenza”, ovvero come “illecita ingerenza” della stessa.
In ogni caso, risulta in maniera evidente come difetti, nella fattispecie in esame, il perseguimento delle finalità proprie dell’amministrazione giudiziaria, visto che tutta la vicenda in contestazione e le stesse incolpazioni del capo 1) e del capo 7) indicano che le condotte sono state contestate in danno dell’amministrazione giudiziaria, in quanto intese al depauperamento dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre l’amministrazione giudiziaria ha il compito di provvedere alla gestione, alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati al fine di incrementare se possibile la redditività dei beni medesimi.
La finalità di salvaguardare il valore del bene sequestra·:o è il criterio guida trattandosi di un’amministrazione “per conto di chi spetta”.
Tanto viene espresso a chiare lettere dal Tribunale che, invero, osserva che «la menzionata opera di illecita ingerenza si dimostrava finalizzata a perseguire un unico scopo, ossia quello di depauperare la società amministrata a vantaggio di nuovi soggetti giuridici ».
La ricorrente, dunque, ha fondatamente eccepito il vizio di violazione di legge in relazione all’attribuzione alla stessa della veste di coadiutore di fatto. Ne consegue il venir meno, in relazione al capo 1), del reato di cui all’art. 314 cod. pen. e la conseguente caducazione del titolo cautelare, potendo la fattispecie, al più, inquadrarsi nell’ipotesi di cui all’art. 646 cod. pen.
Assume, al riguardo, il Tribunale come la COGNOME «si sia appropriata delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità nella qualità di ausiliaria degli amministratori giudiziari: infatti, la COGNOME, agevolata dal rapporto di parentel con il COGNOME, accedeva ai conti correnti dell’amministrata sottoposti a sequestro, in forza di una delega ad operare rilasciatale fin dal 2008. E così ha distratto il denaro proveniente dai finanziamenti RAGIONE_SOCIALE – un ente statale pagatore nell’ambito dell’erogazione dei fondi dell’Unione Europea ai produttori agricoli – per un importo di euro 140.000,00. I contributi incassati non sono mai stati utilizzati per le finalità per cui sono stati concessi (migliorie, spese conduzione) ma appunto girati su un conto corrente aperto per la gestione delle necessità familiari correnti e cointestato ai coniugi COGNOME, ormai estromessi dalla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE».
3.2. Ulteriore tema da affrontare riguarda la disponibilità del conto corrente n. 1000/998 intestato ad NOME COGNOME e sul quale la COGNOME aveva una delega di firma.
Il Tribunale, ad onta delle doglianze avanzate dalla difesa, ha ritenuto che anche il predetto conto corrente risultava attratto dal provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/05/2021.
A conferma di tale statuizione, il Tribunale del riesame spiegava che il successivo provvedimento del 05/05/2022 – con il quale il Giudice per le indagini preliminari precisava che il provvedimento ablativo dovesse coprire anche il rapporto bancario – aveva natura meramente ricognitiva di un vincolo già sussistente alla data di emissione dell’originario provvedimento di sequestro che, pertanto, deve ritenersi l’unica fonte del sequestro, avvenuto, contrariamente alla prospettazione difensiva, in data antecedente la distrazione delle somme da parte dell’indagata, avvenuta il 28/09/2021.
A sostegno di tale ricostruzione, il Tribunale ha precisato, con motivazione che deve condividersi, che, secondo l’autorevole insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di misure di prevenzione reali, la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costitu RAGIONE_SOCIALE, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale, atteso che, sebbene l’art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non contempli un’esplicita previsione in tal senso, trova applicazione il principio generale sancito espressamente all’art. 20, comma 1, penultimo periodo, del medesimo decreto, che sancisce “in ogni caso” siffatta estensione (Sez. 1, n. 13601 del 05/02/2021, COGNOME, Rv. 281429-01).
In motivazione, la Corte ha precisato che l’ultimo periodo delle due norme (art. 20: “nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali, il Tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in RAGIONE_SOCIALE a sensi dell’art. 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro”; art. 24: “Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azIenda ai sensi degl artt. 2555 e seguente cod. civ. ai quali si estende la confisca”) regola l’ipotesi di sequestro e confisca di partecipazioni sociali non totalitarie: quelle, cioè, per le quali sorge il problema di distinguere tra i beni o conti correnti non colpiti da sequestro e da confisca e quelli invece sequestrati e poi confiscati.
Ciò considerato, a fronte dell’ampia persuasività della motivazione, le doglianze articolate devono ritenersi generiche e, come tali, non scrutinabili, posto che la ricorrente non sollecita alcuna contestazione circa la natura totalitaria dell’originario decreto di sequestro preventivo che deve ritenersi, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale, unica fonte del provvedimento ablatorio, avvenuto, contrariamente alla prospettazione difensiva, in data antecedente – dalla lettura degli atti risulta che il provvedimento veniva emesso in data 12/05/2021 – la distrazione delle somme da parte dell’indagata, verificatasi in data 28/09/2021.
3.3. Infondata, e – come tale – inaccoglibile, è invece la censura in ordine alla ricorrenza del reato di cui all’art. 648-ter.1, cod. pen.
Il Tribunale, dopo aver premesso che «dalla disamina della documentazione bancaria emerge come la provvista indebitamente sottratta dal conto corrente originario n. 1000/998 e di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE amministrata, di fatto veniva destinata al funzionamento della rinnovata attività dei COGNOME e da questi reimpiegata già dalla costituzione della “RAGIONE_SOCIALE“, intestata alla COGNOME ma sostanzialmente gestita dal marito e dalla figlia COGNOME NOME», ha evidenziato come «… la COGNOME dal conto corrente n. 1000/1099 ha trasferito: -in data 22 marzo 2022, l’importo di C 10.000 con
assegno circolare n. 3206219982 emesso in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, ritirato in data successiva per evidente difformit dell’indicazione del beneficiario rispetto alla denominazione del soggetto giuridico cui invece è destinata quella provvista; -in data 23 marzo 2022, l’importo di C 10.000 con assegno circolare n. 3206219983 emesso in favore della “RAGIONE_SOCIALE” … incassato in data 14 aprile 2022 … Questa provvista sarà destinata dalla COGNOME all’apertura di quel conto corrente utilizzato per il funzionamento della “RAGIONE_SOCIALE” (poi divenuta “RAGIONE_SOCIALE“) …; -in data 18 maggio 2022, l’importo di C 110.000 con assegni bancari n. 9331970226 (C 30.000) e n. 9331970227 (C 25.000) emessi in favore di COGNOME NOME; n. 9331970228 (C 30.000) e n. 9331970229 (C 25.000) emessi in favore di COGNOME NOME. Questa provvista sarà destinata da COGNOME NOME all’acquisto di un compendio immobiliare in Scanzano Jonico (MT), in prossimità dell’RAGIONE_SOCIALE, poi utilizzato da COGNOME NOME per incontrare, al riparo da possibili monitoraggi, le maestranze infedeli; -in data 2 agosto 2022, l’importo di C 10,000 con bonifico in favore di COGNOME NOME con causale pagamento per acquisto vostro autocarro Iveco Daily. Si tratta di un automezzo targato TARGA_VEICOLO intestato il 12 agosto 2022 a COGNOME NOME. L’automezzo è risultato utilizzato per trasporti verso i mercati di merce/ortofrutta prelevata da COGNOME NOME presso il magazzino di INDIRIZZO in uso alla “RAGIONE_SOCIALE“; -in data 15 settembre 2022, l’importo di C 2.079 con bonifico in favore di “RAGIONE_SOCIALE” con causale saldo fattura. Presso la banca dati Anagrafe Tributaria – Cassetto Fiscale – fatture ricevute della “RAGIONE_SOCIALE” risulta contabilizzata l fattura elettronica n. 352 del 20 giugno 2022 emessa dalla “RAGIONE_SOCIALE” per un importo pari a C 2.079 (imp. 1.890 + iva 189), inerente la ”ornitura di prodotti per l’agricoltura destinati alla “RAGIONE_SOCIALE“; -in data ottobre 2022, l’importo di C 2.537,60 con bonifico in favore di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di Matera con causale competenza per ricorso amministrativo di COGNOME NOME. In sostanza, NOME COGNOME pagava nuovamente competenze del proprio collegio di difesa con risorse sottratte dall’RAGIONE_SOCIALE amministrata». Si tratta di precise e ben definite condotte autoriciclatorie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, di riciclaggio e cli autoriciclaggi prima ancora, la valutazione della gravità indiziaria di detti reati, non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 42052 del 1.9/06/2019, COGNOME, Rv. 277609-02).
Non è, pertanto, necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato; basta (come già chiarito dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza in relazione al delitto di ricettazione) che il fatto costitutivo di tale deltto non sia s giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio e per l’autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere, per quanto interessa il giudizio attuale, la sussistenza del delitto stesso: verifica che il provvedimento impugnato compie, consentendo di far evincere le ragioni che inducono a ritenere il fumus del -eato alla base del contestato autoriciclaggio.
3.4. Le censure relative al difetto di integrazione dei presupposti applicativi dei reati contestati ai capi 4) e 6) sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge in quanto la ricorrente introduce, per la prima volta in sede di legittimità, un dato probatorio che non rientra tra il materiale cognitivo a disposizione del giudice di merito, intendendo, in tal modo, sostituire la valutazione effettuata dal Tribunale con riguardo all’integrazione del reato presupposto di furto di cui ai capi 3) e 5) dell’incolpazione provvisoria per sostenere il difetto di altruità delle res oggetto di indebita appropriazione da parte dei co-indagati.
In ogni caso, la ricorrente, che ha concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle condotte tese ad ostacolare l’accertamento sulla provenienza delittuosa dei prodotti ortofrutticoli, risponde qui di riciclaggio non avendo commesso i delitti di furto presupposti.
E’ indubbia l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione a dette condotte alla luce delle evidenze investigative che hanno fatto emergere compiti e ruoli della ricorrente, adoperatasi in prima persona per depauperare la società amministrata con il chiaro coinvolgimento in primis dei suoi familiari, marito e figli, che, consapevoli del sequestro in atto, erano interessati a proseguire sotto altre sigle RAGIONE_SOCIALEli l’attività economica della società amministrata.
Anche per queste fattispecie – ha riconosciuto il Tribunale – ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., per aver commesso i fatti al fine di assicurarsi il prodotto ed il profitto dei reati di riciclaggio, traf stupefacenti, reimpiego di capitali illeciti contestati nel p.p. n. 402/2017 RGNR.
3.5. Fondata è, invece, la censura relativa al fatto descritto al capo 7) dell’incolpazione, che il pubblico ministero aveva qualificato quale peculato e che il Tribunale ha riqualificato quale truffa in danno dello Stato, ai sensi dell’art. 64 comma secondo, n. 1, cod. pen.
Il Tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto che «ad essere danneggiata è stata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato».
Secondo il Tribunale, dunque, la truffa in questione deve considerarsi commessa in danno dello Stato in ragione della finalità di confisca del sequestro.
3.5.1. La motivazione del Tribunale evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca. Epperò, nel caso in esame, il sequestro non è stato disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeclitive, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Al riguardo, occorre evidenziare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l’RAGIONE_SOCIALE in attesa della confisca: finalità quest’ultima, propria del sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Questa prima notazione è sufficiente a risaltare l’illogicità della motivazione, che pone a fondamento della decisione un presupposto insussistente.
3.5.2. Bisogna tuttavia ulteriormente rimarcare quanto già espresso da questa Suprema Corte in tema della possibile configurabilità della truffa pure in presenza di un sequestro finalizzato alla confisca.
Invero, si è affermato in giurisprudenza che, non integra il delitto di truffa, la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (cfr., Sez. 2, n. 8795 del 21/06/1985, Iala, Rv. 170630-01; Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278370-01).
In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio è comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente – fra l’altro – natura sanzionatoria.
In tal senso, va ribadito il principio per cui, nell’ipotesi di truffa, il “da patrimoniale” che può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo.
Anche in questo caso, dunque, manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato.
Ne consegue che, eliminata la circostanza aggravante dei cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., ritenuta nell’ordinanza impugnata a seguito della riqualificazione del capo 7), deve essere dichiarata la cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo, non rilevando ex art. 278 cod. proc. pen. le altre aggravanti comuni contestate.
3.6. Infondata è anche la censura in merito alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 9).
Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un’associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all’interno di detta struttura organizzativa ciascuno dei partecipanti individuandone il ruolo diretto alla commissione di una indeterminata serie di reati-fine.
Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, si ha concorso di persone nel reato continuato allorquando l’accordo criminoso sia occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 2134724-01).
Detta distinzione non è stata affatto trascurata dal Tribunale che ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha rimarcato la sistematicità del modus operandi dei compartecipi, che attraverso modalità perfezionatesi nel tempo, hanno provveduto regolarmente, secondo un preciso programma criminoso, alla sottrazione dei ricavi della società amministrata nei rapporti di conto-vendita sui mercati, trasferendo quote di ricavi a “RAGIONE_SOCIALE“.
3.6.1. Ritiene il Collegio che il carattere della sistematicità delle condotte, tese all’arricchimento di tutti i partecipi ai danni dell’amministrata e volte al realizzazione di un programma illecito che non contempli la predeterminazione del momento terminativo, depone inevitabilmente per la sussistenza del reato associativo anche quando la “vittima” (ovvero il danneggiato) preso di mira sia sempre e soltanto una sola persona (fisica o giuridica), ben potendo detto obiettivo costituire, come nella fattispecie, l’oggetto del programma criminoso comune, indeterminato quanto al numero di reati da commettere ed il tempo di loro commissione.
3.6.2. Invero, può dirsi che attraverso il sistema conc:ordato e messo a punto da tutti i compartecipi (membri della famiglia COGNOME; maestranze infedeli, posteggiatori), lo scopo avuto di mira dagli indagati non sia stato quello di portare l’amministrata alla decozione – evento, al più, indiretto, probabile conseguenza dei reiterati saccheggi – bensì quello di procurarsi fonti continuative ed indeterminate di guadagni illeciti: per i COGNOME, la “cagnotta” e, in un futuro indefinito e più lontano, la riconquista del mercato ortofrutticolo attraverso altra e “pulita” società familiare e per gli altri, ricavi marginali maggiori ottenu attraverso vendite a prezzi apparentemente ribassati, a scapito della reale venditrice, ossia l’amministrata. Queste conclusioni consentono di smentire l’assunto di essere al cospetto di un accordo “limitato” alla spoliazione del patrimonio ovvero alla determinazione dello stato di crisi dell’RAGIONE_SOCIALE, evocativo di un indimostrato accordo “a tempo”, incompatibile con le previsioni di cui all’art. 416 cod. pen.
Ne deriva infine – come, condivisibilmente concluso dalla Procura generale – che le singole condotte delittuose non realizzano reati singoli ancorché unificati dal medesimo disegno criminoso, ma fanno parte di un programma a lunga e indefinita scadenza, concordato a monte e perseguito attraverso una struttura organizzativa ad hoc, frutto dell’evoluzione dell’originario modus operandi della famiglia COGNOME.
La caducazione di ben due titoli di reato rispetto ai sei ritenuti dal Tribunale del riesame impone, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di procedere, in sede di rinvio, alla rivalutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari e dei correlativi giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura in atto.
5. Alla pronuncia consegue:
-l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 314 cod. pen. e al capo 7) quanto all’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.;
-la cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tali titoli;
-l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza – sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame;
-il rigetto nel resto del ricorso;
-l’ordine alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ari:. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione all’art. 314 cod. pen. e al capo sette quanto all’aggravante di cui all’art. 640/2 n. 1 cod. pen. e, per l’effetto, dispone la cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tali titoli; annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza – sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 25/10/2023.