Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43784 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43784 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per :inammissibilità dei ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e alle memorie di replica alla requisitoria del PG depositate a mezzo PEC il 6 ottobre 2023.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della cautela di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato il 7/3/2023 da questa Corte, limitatamente al reato di detenzione illegale di arma da sparo di cui al capo 23 dell’imputazione provvisoria, dell’ordinanza di rigetto del riesame avverso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale il 6/9/2022 nei confronti di COGNOME NOME, ha confermato il provvedimento restrittivo.
Con atto a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO è proposto ricorso per Cassazione nell’interesse di COGNOME, articolato in un unico motivo.
Con esso si deduce violazione di legge penale nonché manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce la codetenzione dell’arma in disponibilità di COGNOME NOME anche in capo al ricorrente senza precisare in quale forma si sia manifestato il concreto contributo del ricorrente sulla scorta dell’unica captazione, progressivo 32600 dei 16 luglio 2016, nella quale COGNOME ordinava al ricorrenze: ” Va da NOME e digli che la porta”. Tale frase, tuttavia, dimostra unicamente che COGNOME avesse avuto notizia in quei momento della detenzione della pistola da parte di COGNOME NOME ma non consente di attribuire, essa sola, la co-detenzione e il porto dell’arma al ricorrente, mancando qualunque elemento di fatto che possa indicare anche solo a livello indiziario la effettiva co-detenzione e disponibilità dell’arma – anche – i capo al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si assume in buona sostanza in ricorso che l’ordinanza impugnata, nello sforzo di superare l’impasse segnalato nella sentenza di annullamento di questa Corte, che con chiarezza aveva indicato quale era il vulnus che affliggeva la prima ordinanza del tribunale del riesame, pur non tradendo la portata della decisione di annullamento, finisca, tuttavia, con il tradire sul piano logico la conclusione cui era pervenuta la sentenza di questa Corte. Ed invero, l’ordinanza
impugnata desume dal mero ordine impartito da COGNOME COGNOME ricorrente “va da NOME e digli che la porta” anche la effettiva e concreta co-detenzione e disponibilità della pistola in capo a COGNOMECOGNOME e, quanto al dictat della decisione d legittimità, si esprime nei seguenti termini: “seguendo le indicazioni della Suprema Corte, il COGNOME non si offriva dunque di andare lui a reperire un’ulteriore arma, come erroneamente ritenuto dal tribunale del riesame nell’ordinanza parzialmente annullata con rinvio, ma si offriva quindi di andare a prendere COGNOME NOME nel Comune di Marzano (ove egli risiedeva) il quale aveva egli la disponibilità dell’arma in questione. Tale interpretazione discende, come rilevato dalla Cassazione, dall’affermazione appena successiva del COGNOME che rispondeva a COGNOME ordinandogli di recarsi da NOME per riferirgli di portare ciò di cui stavano discorrendo, ossia la pistola convenzionalmente denominata prima “giumenta” nella conversazione tra COGNOME e COGNOME NOME“.
Ciò che non convince è che il tribunale, dopo aver dichiarato di condividere la ricostruzione offerta da questa Corte, giunge ad attribuire la co-detenzione dell’arma – e addirittura il porto non contestato – da parte del COGNOME assumendo che la circostanza che COGNOME aveva in precedenza riferito a COGNOME di essere rimasto a piedi – e che quindi avrebbe avuto bisogno di qualcuno che lo prelevasse con un’autovettura – unita all’ordine suindicato rivolto dal COGNOME al COGNOME avrebbe dovuto indurre a ritenere che il ricorrente abbia “decisamente preso in carico il comando di COGNOME con piena consapevolezza del motivo del passaggio in auto da dare a COGNOME; e da ciò il tribunale ha fatto discendere che COGNOME avesse consapevolmente partecipato alla co-detenzione dell’arma detenuta da COGNOME, funzionale a dare una lezione a dei ragazzi che avevano avuto una discussione coi figli di COGNOME, adepto con ruolo apicale del clan, dovendosi ritenere che il COGNOME – già manifestatosi particolarmente solerte nelle captazioni riguardo al tema in argomento – non si sarebbe mai potuto discostare dal comando del COGNOME, considerata la perentorietà dell’ordine da questi a lui impartito; alla stregua di ciò, in al termini, il tribunale ha concluso che quindi COGNOME si sia effettivamente recato a prelevare il COGNOME con l’arma, realizzando la co-detenzione provvisoriamente contestata.
Trattasi di evidente salto logico che è stato correttamente e legittimamente denunciato in ricorso nei limiti entro i quali è possibile nella presente sede di legittimità la deduzione di vizi motivazionali.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che deve essere disposta la scarcerazione del COGNOME relativamente al reato di cui al capo 23, se non detenuto per altra causa; a ciò conseguono (e sono conseguiti) ovviamente gli adempimenti di rito a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 23) e dispone la scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Cosi deciso il 17/10/2023.
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE