Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 882 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 882 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Brusciano il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato in Brasile il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e AVV_NOTAIO per NOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di NOME COGNOME in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo A) e falso ideologico in atto pubblico (B, C, D, E) mentre, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto NOME dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo 1), confermandone la condanna per i reati di associazione per delinquere
(capo A) e falso ideologico in atto pubblico (capi B, D), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, ferme le statuizioni civili.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME facevano parte di una associazione per delinquere volta alla perpetrazione di reati di falso in atto pubblico consistenti nella iscrizione nel registro anagrafico del Comune di Brusciano e nel registro informatico di cittadinanza del nominativo di cittadini stranieri, in realtà non residenti nel Comune, interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis .
Dell’associazione criminale facevano parte anche: NOME COGNOME, ufficiale dell’anagrafe del Comune di Brusciano; NOME COGNOME, assessore comunale e vicesindaco del medesimo Comune; NOME COGNOME, intermediario.
NOME quale “procacciava” i cittadini brasiliani da iscrivere all’anagrafe per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana e NOME COGNOME, dipendente comunale, che collaborava con COGNOME nel disbrigo delle pratiche necessarie all’iscrizione anagrafica degli stranieri e agli ulteriori adempimenti amministrativi.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori.
NOME COGNOME articola tre motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nei delitti di falso di cui ai capi B), C), D), ed E).
Il ricorrente era addetto a mere mansioni esecutive, non aveva poteri certificativi né decisionali, era sottoposto all’ ufficiale dell’anagrafe NOME COGNOME.
La sentenza impugnata presenta una carenza motivazionale sul profilo della consapevolezza, in capo a COGNOME, dell’attività illecita compiuta da COGNOME, alle cui direttive egli si limitava a obbedire.
La Corte di appello ha valorizzato soltanto la circostanza che COGNOME si recasse in ufficio nel pomeriggio al di fuori dell’orario di lavoro; ma, secondo la difesa, si tratta di elemento neutro e, comunque, inadeguato a illuminare il foro interno dell’agente, soprattutto se si considera che questi timbrava il cartellino così palesando la propria presenza in ufficio.
Il giudice di merito avrebbe, inoltre, ignorato le numerose deposizioni favorevoli al ricorrente, comprese le dichiarazioni di COGNOME, che lo scagionavano da qualunque addebito.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo A).
La difesa lamenta che il giudice di merito: avrebbe omesso di indicare il ruolo del ricorrente; non avrebbe valutato gli elementi, rappresentati con il gravame, volti a dimostrare l’estraneità di COGNOME all’organismo criminale; non si sarebbe fatto carico di indicare gli elementi comprovanti l’adesione dell’imputato al programma criminoso, il suo consapevole inserimento nell’organigramma dell’associazione, la partecipazione alla divisione dei proventi illeciti.
3.3. Il terzo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente che si è visto infliggere la pena di sei anni di reclusione.
Sotto il primo profilo si denuncia l’omessa valutazione dei numerosi elementi favorevoli all’imputato: ultrasessantenne, rimasto sinora incensurato, con un ruolo marginale nella vicenda, mero esecutore di disposizioni impartite da altri, interamente adempiente rispetto al pagamento della provvisionale liquidata in primo grado.
Si segnala la patente disparità rispetto al trattamento riservato ai coimputati, protagonisti principali della vicenda: COGNOME (due anni di reclusione) e COGNOME (quattro anni e sei mesi di reclusione); e considerato che, sia pure con rito premiale, a COGNOME è stata applicatala pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa e a COGNOME quella di anni uno e mesi otto di reclusione, anch’essa sospesa ex art. 163 cod. pen.
NOME COGNOME sviluppa sette motivi.
4.1. Il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 416 cod. pen.
Secondo la difesa, dalla sentenza impugnata non si evincerebbe la sussistenza dei requisiti integranti il delitto di associazione per delinquere.
Non verrebbe precisato ” in che tempo e con quali modalità gli imputati avrebbero preventivamente preso accordi al fine di sviluppare un programma criminoso a carattere indeterminato “, lasciando scoperto l’elemento su cui riposa la differenza tra delitto associativo e concorso di persone nel reato continuato.
Inoltre l’elemento soggettivo sarebbe stato ricavato, in modo automatico, dalla mera partecipazione ai delitti-scopo, senza spendere argomenti sulla consapevole adesione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, al sodalizio.
4.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 1 l. n. 68 del 2007 e degli artt. 479, 491 bis, cod. pen.
L’affermazione di responsabilità per i delitti di falso non fa corretta applicazione dell’accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica federativa del Brasile, nonché delle circolari interpretative della l. n. 68 del 2007.
Sostiene il ricorrente che, in forza di tali atti, la semplice dichiarazione di presenza in Italia costituisce titolo utile ai fini della iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ; pertanto, allo scopo in oggetto, l’ordinario requisito della “dimora abituale”, necessario per l’iscrizione nel registro anagrafico delle persone residenti nei Comune, sarebbe sostituito da quello della “presenza meramente temporanea” da attestarsi mediante dichiarazione ex art. 1 legge n. 68 del 2007.
Incorrerebbe, quindi, in un errore interpretativo la sentenza impugnata che ha ritenuto false le iscrizioni anagrafiche perché riferite a soggetti non effettivamente dimoranti sul territorio comunale, mentre non ha considerato che quell’iscrizione è legittimata da una ” dichiarazione di presenza “.
4.2. Il terzo motivo è imperniato sul vizio di motivazione in punto di responsabilità per i delitti di falso di cui ai capi B) e D).
La difesa osserva che la condotta addebitata al ricorrente (indirizzamento delle pratiche agli uffici competenti) non possa essere qualificata come “istigazione” alla perpetrazione del reato e non sia quindi suscettibile di integrare alcun contributo morale giuridicamente apprezzabile ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
4.3. Il quarto motivo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Si deduce sia una carenza nella motivazione sia una contraddizione rispetto all’assoluzione dal delitto di cui al capo 1).
Il quinto lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte di elementi positivi quali la posizione marginale rivestita e il riconosciuto ” legittimo affidamento ” che ha giustificato la pronuncia assolutoria in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il sesto e il settimo motivo denunciano vizi motivazionali sul computo della pena che, secondo la difesa, sarebbe stata determinata in contrasto con i principi di proporzionalità sanciti dalla normativa costituzionale e sovranazionale.
I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria scritta; i difensori degli imputati hanno trasmesso memorie a sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
Quello di NOME COGNOME è infondato.
Dalle prove raccolte i giudici di primo e secondo grado, esprimendo valutazioni conformi che si integrano a vicenda, emerge l’operatività, dall’anno 2014 fino al mese di aprile 2017, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falso in atto pubblico volti a far ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di persone provenienti dal Brasile.
I legami tra i sodali e le modalità operative sono stati ricostruiti soprattutto attraverso i risultati delle intercettazioni telefoniche (poi confermate da perquisizioni e sequestri, da deposizioni testimoniali e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da alcuni degli originari coimputati).
NOME, residente a Terni e titolare di una agenzia di pratiche di immigrazione avente sede nella medesima città, inviava persone di nazionalità brasiliana a Brusciano, tramite NOME COGNOME, dirigente di una scuola di “calcio a cinque”, il quale si metteva in contattato con l’assessore del Comune di Brusciano, NOME COGNOME, che a sua volta presentava le persone a NOME COGNOME, ufficiale dell’anagrafe del Comune di Brusciano; quest’ultimo ” procedeva alle iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari e dava esito positivo al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, pur in mancanza del necessario requisito della residenza sul territorio italiano, nonché, in numerose occasioni, della allegazione dei documenti richiesti dalla normativa di settore ai fini della ricostruzione della genealogia del richiedente ” (pag. 8 sentenza impugnata).
Nei ranghi del sodalizio veniva inserito anche NOME COGNOME, dipendente del Comune di Brusciano, con il ruolo di coadiutore di NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno definito la propria posizione concordando, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena, rispettivamente, di anni uno e mesi otto di reclusione e di anni due.
NOME COGNOME, scelto il giudizio dibattimentale unitamente agli odierni ricorrenti, ha raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599bis cod. pen., ottenendo una pena di anni due di reclusione, non ha presentato ricorso per cassazione.
È necessario tracciare un quadro generale della normativa di riferimento -all’epoca vigente (quindi prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 36 del 2025 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74) -che disciplina il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis .
E ciò sia per correggere alcuni errori giuridici (non decisivi) in cui è incorso il giudice di merito, sia per rispondere alle obiezioni sollevate con il ricorso di COGNOME.
3.1. La cittadinanza è una qualità, attribuita dalla legge, che indica l’appartenenza di un soggetto a uno Stato. A essa corrisponde un patrimonio
variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale: il c.d. status civitatis .
3.1.1. L’art. 1 della legge n. 91 del 1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Circa portata e ratio della norma appena citata le Sezioni Unite civili spiegano che: «L ‘ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis , praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992» (così in motivazione Sez. U civ., n. 25317 del 24/08/2022, § XIII).
Questa pronuncia delle Sezioni Unite civili prosegue evidenziando che: «fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell’arco de l divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912. Il quadro è mutato solo con la l. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita -oggi -chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)».
La medesima pronuncia approfondisce il discorso, chiarendo che: «La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l’estinzione per effetto di rinuncia (v. già Sez. U n. 4466/09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null’altro a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne a bbia fatto eccezione, la prova dell’evento interruttivo della linea di trasmissione» (così Sez. U civ., n. 25317 del 24/08/2022, cit., § XIII).
3.1.2. Diversa è l’ipotesi disciplinata dall’art. 4 della legge n. 91 del 1992 relativa a persona che nasce da padre o madre che sono stati in passato cittadini italiani per nascita ma che, per qualche motivo, non lo sono più al momento della nascita del figlio. Viene allora richiesto un requisito ulteriore, sì da individuare un legame reale tra Stato e persona, in ossequio al principio di effettività.
Indiscusso nel diritto internazionale, il principio di effettività «si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno
Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Sez. 1 civ. n. 9377-11, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, COGNOME, causa C-200/02, C. giust. 11-111999, COGNOME, causa C179/98). Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento. Sicché l’effettività designa il confine della libertà degli Stati di accordare l’acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l’insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale). La ragione è che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio . Il principio implica, in conclusione, che esista un vincolo reale tra lo Stato e l’individuo sulla base di indici idonei a far risaltare la cittadinanza al di là del dato formale. Pur sempre rileva tuttavia il perimetro della legislazione nazionale afferente, e certamente non è una fictio il vincolo di sangue» (così Sez. U civ., n. 25317 del 24/08/2022, cit., § XI).
Il citato art. 4 individua il requisito ulteriore idoneo a fondare il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana (con effetto costitutivo) alternativamente in una delle seguenti circostanze: prestazione effettiva del servizio militare per lo Stato italiano; assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (lettera b); residenza continuativa, al raggiungimento della maggiore età, per almeno due anni nel territorio della Repubblica (lettera c).
Come sintetizzato efficacemente dalla Corte costituzionale (sent. n. 142 del 2025) «l ‘art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992 disciplina ipotesi di acquisto dello status civitatis da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno perso la cittadinanza italiana. A differenza dell’art. 1 che regola, invece, l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di persone che sono cittadini o cittadine italiani».
3.2. La sentenza di primo grado richiama, in premessa, l’art. 4 legge n. 91 del 1992 (cfr. pag. 40), in forza del quale, all’evidenza, la residenza è elemento costitutivo del diritto a ottenere la cittadinanza per lo straniero figlio di persone che l’hanno persa.
Se si ricadesse in tale situazione non sorgerebbe questione alcuna sul valore fondante del requisito della residenza.
In realtà, è bene chiarirlo per evitare equivoci, i casi interessati dal presente processo, per come illustrati nelle sentenze, sembrano riguardare cittadini brasiliani che ambivano al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 l. n. 91 del 1992; norma che, come detto , all’epoca dei fatti (al netto dunque delle più restrittive disposizioni introdotte nella menzionata legge dalla l. n. 74 del 2025) , fa derivare l’acquisto della cittadinanza dall’accertamento di uno
status civitatis preesistente e non da una concessione o dichiarazione costitutiva del diritto.
In forza del citato art. 1 la cittadinanza si trasmette da genitore a figlio senza limiti di generazione, purché né il richiedente né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Dunque un cittadino italiano trasmette lo status civitatis ai discendenti di seconda, terza, quarta generazione, e oltre, i quali potranno essere riconosciuti cittadini italiani anche qualora nati e cresciuti all’estero documentando la discendenza in linea retta dall’avo italiano poi emigrato.
I requisiti necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per discendenza, quindi, sono: che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente; l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; il rapporto di discendenza in linea retta.
3.3. Nel caso regolato dal citato art. 1, la residenza nel territorio italiano non è un requisito per ottenere la cittadinanza, che spetta iure sanguinis . Essa tuttavia assume rilevanza come “prerequisito” sotto un profilo amministrativo nei termini di seguito precisati.
S e il richiedente risiede all’estero, l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza deve essere presentata presso il Consolato italiano del Paese di residenza; se invece il richiedente risiede in Italia, la richiesta va presentata presso il Comune italiano di residenza.
Quindi la residenza individua il Comune competente alla istruzione ed evasione della pratica.
Il richiedente può fare ingresso in Italia anche solo per dare avvio alla procedura di riconoscimento della cittadinanza.
A fronte di norme rigide sui permessi di soggiorno, diverse circolari del Ministero dell’interno (n. k.28.1 del 1991, n. 28 del 2002, nn. 32 e 52 del 2007) hanno fornito indicazioni per uniformare le prassi operative e conciliare il diritto a ottenere il riconoscimento della cittadinanza con la disciplina che regolamenta l’ingresso in Italia. Grazie ad essere è stato chiarito che lo straniero può entrare nel territorio nazionale e prendere la residenza in un Comune allo scopo di avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , e ciò senza necessità di ottenere il permesso di soggiorno, ma sulla scorta di una “dichiarazione di presenza” rilasciata al momento dell’ingresso (cfr. più ampiamente infra paragrafo 5.2.)
È ovvio che l’iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica della dimora abituale; pertanto l’ufficiale di anagrafe, prima di procedere all’iscrizione, deve effettuare tutti i controlli necessari ad appurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale.
3.4. Quanto sopra sinteticamente esposto lascia emergere con chiarezza il profilo di falsità oggetto di contestazione e di condanna (capi B, C, D, E): NOME COGNOME, nella veste di ufficiale di anagrafe del Comune di Brusciano, ha iscritto nell’anagrafe del Comune i cittadini brasiliani presentati da NOME, così attestando falsamente che quelle persone (che mai avevano dimorato nel Comune) risiedevano nel suddetto Comune.
Tutto questo consentiva poi di incardinare presso il Comune di Brusciano le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , in assenza della documentazione richiesta dalla legge per dimostrare la discendenza in linea retta da un cittadino italiano (cfr. pagg. 54 e ss. sentenza di primo grado sulla analitica disamina di tutte le irregolarità riscontrate che sono talmente radicali da palesare l’assenza dei presupposti sostanziali e probatori per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana).
Nel resto il ricorso di COGNOME è parimenti infondato.
4.1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente denuncia soltanto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nella ricostruzione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di associazione per delinquere.
Tuttavia il vizio in rassegna riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta).
Mentre non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nella specie, l’erronea applicazione della legge venga collegata alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione, non dedotto però dal ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
In ogni caso, come anticipato nel paragrafo introduttivo, le sentenze di merito danno adeguato conto dell’ampio e vario compendio probatorio dimostrativo della sussistenza e operatività di una struttura organizzata volta a perpetrare un numero indeterminato di reati di falso e spiegano in maniera esaustiva il ruolo svolto da RAGIONE_SOCIALE nel procacciamento, grazie alla propria agenzia, di persone di nazionalità brasiliana interessate ad ottenere facilitazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
L’indeterminatezza del programma criminoso è rivelata dal periodo di operatività della associazione e dalle innumerevoli pratiche falsificate.
L’adesione consapevole al sodalizio viene tratta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.
4.2. Il secondo motivo è infondato.
I reati di falso si configurano nei termini indicati al paragrafo 3 ed eventuali imprecisioni, in cui è incorso il giudice di merito nella ricostruzione della normativa, non inficiano la correttezza della decisione.
Certo è che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna circolare ministeriale consente l’iscrizione all’anagrafe di un Comune di soggetti non dimoranti nel territorio comunale, né potrebbe farlo se non disattendendo la fonte primaria rappresentata dalla legge n. 1228 del 1954.
La tesi difensiva confonde due piani che vanno tenuti ben distinti: quello della regolarità dello straniero sul territorio italiano e quello della iscrizione anagrafica.
Sotto il primo profilo l’art. 1 della legge n. 68 del 2007 prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al AVV_NOTAIO, entro otto giorni dall’ingresso.
La circolare n. 32 del 2007 chiarisce che la ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei termini sopraesposti, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis .
In sostanza la dichiarazione di presenza rende legittimo il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Pertanto le autorità comunali possono procedere alla iscrizione anagrafica degli stranieri residenti sul loro territorio, senza necessità che costoro siano in possesso di permesso di soggiorno.
Questo è quanto emerge dal contenuto della citata circolare secondo cui: «La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso».
Sotto il secondo profilo, invece, l’iscrizione anagrafica, agisce su diverso versante, e presuppone che lo straniero, regolare sul territorio italiano grazie alla dichiarazione di presenza, stabilisca la propria “dimora abituale” nel Comune, secondo i principi generali dettati dalla L. n. 1228 del 1954.
4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché propugna una tesi contrastante con il disposto dell’art. 110 cod. pen. e con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione ha, infatti, da tempo individuato le condizioni per la configurabilità del concorso di persone nel reato, ritenendo necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 – 01; Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262492; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258244).
A fronte di tanto, risulta palese la rilevanza penale del contributo fornito da NOME alla perpetrazione dei delitti di falso materialmente commessi dal pubblico ufficiale: NOME è colui che dà impulso all’azione delittuosa, inviando al Comune di Brusciano, dove operano i suoi complici, gli stranieri da iscrivere all’anagrafe.
4.4. Il rilievo che precede dimostra l’infondatezza anche del quarto motivo, che rivendica il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Invero, avuto riguardo al ruolo primario e propulsivo svolto da NOME, non gli è certo assegnabile quella posizione marginale, caratterizzata cioè da efficacia causale trascurabile nell’economia generale del crimine commesso, che la Corte di cassazione richiede ai fini della integrazione dell’attenuante in rassegna (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771 – 01).
4.5. Il quinto motivo è infondato.
La spettanza delle circostanze attenuanti generiche viene invocata facendo leva su elementi insussistenti o privi di rilevanza: non è attribuibile al NOME un ruolo marginale; non si comprende come il c.d. legittimo affidamento, che ha comportato l’assoluzione dal reato di cui al capo 1), possa positivamente riverberarsi sul trattamento sanzionatorio per i reati oggetto di condanna.
4.6. Il sesto e il settimo motivo sono manifestamente infondati.
La pena base si è assestata sul minimo edittale (ani tre di reclusione) previsto per il delitto di falso in atto pubblico fidefacente (capo B). Gli aumenti di pena per i reati satellite sono contenuti (mesi sei di reclusione per capo A e un anno per le numerosissime condotte di falso di cui al capo C).
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) e in punto di trattamento sanzionatorio.
5.1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza di un proprio consapevole apporto partecipativo ai delitti di falso di cui ai capi B), C), D) ed E).
Il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata che trae la prova dell’elemento soggettivo dalle modalità insolite e dalle circostanze anomale delle condotte che l’imputato contribuiva a realizzare (cfr. pag. 13 sentenza impugnata): l’automatica iscrizione all’anagrafe di numerosissimi stranieri che si presentavano negli uffici del Comune senza alcun legame con il territorio comunale; il disbrigo delle pratiche in orario pomeridiano quando l’ufficio era chiuso al pubblico.
L’obiezione difensiva che, a riprova della buona fede dell’imputato, invoca la timbratura del cartellino marcatempo viene superata dalla Corte di appello che qualifica tale pratica quale mero espediente adottato da COGNOME per giustificare, agli occhi di chi lo sorprendesse, la propria presenza in ufficio in orario extralavorativo (cfr. pag. 13).
Si tratta di valutazioni congrue che, essendo prive di cadute logiche, sono insindacabili in sede di legittimità.
5.2. È fondato, invece, il secondo motivo che denuncia il difetto di motivazione sulla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione per delinquere (capo A).
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sotto il profilo soggettivo la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica, l’ affectio societatis ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati (cfr. Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105 – 01).
Sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati ( ex multis , Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232-01), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
Mentre la commissione di più reati fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio, pur fortemente indiziante, non è circostanza idonea, da sola, a rispondere alla regola valutativa di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i singoli partecipi costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non relazioni di tipo diretto e immediato, prive di riferimenti al ruolo espresso nell’ambito della consorteria (cfr. Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838).
Nel caso di specie il provvedimento gravato si limita ad affermare che: “COGNOME ha cooperato istruendo le pratiche nella piena consapevolezza dell’illecito
operare” (pag. 14), così valorizzando profili evanescenti e lasciando del tutto inesplorato il tema dell’ affectio societatis .
5.3. Il terzo motivo è fondato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
È evidente la sproporzione della pena inflitta al ricorrente nella misura di anni sei di reclusione rispetto al blando trattamento sanzionatorio accordato alle figure di primo piano (anche se alcune di esse hanno optato per riti alternativi).
Per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è, quindi, sufficiente appoggiarsi, come ha fatto la Corte di appello, sull’assenza di elementi positivi, apoditticamente affermata, senza nemmeno cercare di valorizzare ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., in un favorevole apprezzamento complessivo, quelle circostanze mitigatrici che il difensore aveva richiamato: stato di incensuratezza di persona ultrasessantenne, ruolo marginale, integrale versamento della provvisionale.
Occorre chiarire, infine, che non è ancora spirato il termine di prescrizione dei reati ascritti ai ricorrenti.
Nessuna questione può sorgere in relazione ai delitti di falso, caratterizzati dalla circostanza aggravante ad effetto speciale dell’atto fidefacente, che conduce a determinare il termine massimo prescrizionale in anni dodici e mesi sei; sicché la prescrizione più prossima cade il 27 luglio 2026, senza computare i periodi di sospensione.
Neppure il reato di cui all’art. 416, comma secondo, cod. pen. risulta prescritto, tenuto conto dei periodi di sospensione che vanno calcolati consultando i verbali di udienza e non il riassunto delle cadenze processuali riportato nelle motivazioni delle sentenze: quella di primo grado è accurata, quella di secondo grado contiene imprecisioni, omissioni e sovrapposizioni.
Il reato di partecipazione all’associazione per delinquere si è consumato, per entrambi i ricorrenti, il 6 aprile 2017, quando è cessata la permanenza: la data, riportata nel capo di imputazione e confermata dal Tribunale (cfr. pag. 52 sentenza di primo grado), non ha formato oggetto di contestazioni.
Computando il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, si perviene al 6 ottobre 2024
Occorre poi aggiungere 648 giorni di sospensione: 64 giorni per sospensione c.d. Covid in relazione al rinvio dell’udienza del 30 aprile 2020, nonché il residuo periodo per rinvii dovuti all’adesione dei difensori all’astensione collettiva dalle udienze oppure all’accoglimento di richieste delle difese (77 giorni dal 24 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020, 42 giorni dal 30 settembre 2021 all’11 novembre 2021,
269 giorni dal 6 giugno 2023 al 1 marzo 2024, 196 giorni dal 18 marzo 2024 al 30 settembre 2024).
Si ottiene che il termine massimo di prescrizione per il delitto di cui all’art. 416 comma secondo cod. pen. spirerà il 16 luglio 2026.
Sono comunque a carico del giudice del rinvio le verifiche e i controlli necessari a fissare in tempo utile l’udienza di trattazione del giudizio a carico di COGNOME.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione a COGNOME NOME limitatamente al capo A) ed al trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto.
Il ricorso di COGNOME va rigettato nel resto.
Deve essere integralmente respinto il ricorso di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a COGNOME NOME limitatamente al capo A) ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME e rigetta il ricorso di NOME COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME