Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39336 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESEN NOME
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la società “RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale la società era stata ritenuta responsabile dell’illecito di cui all’art. 25 bis, lett. f-bis) in relazione all’art. 473 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché l’azione penale è stata esercitata con citazione diretta a giudizio anziché con richiesta di rinvio a giudizio – è manifestamente infondato, in quanto:
– sin dall’entrata in vigore del d. Igs. n. 231 del 2001 è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che vige la regola generale – ispirata ad intuibili ragioni di effettività, omogeneità e di economia processuale del simultaneus processus: il processo nei confronti dell’ente deve rimanere riunito al processo penale che ha ad oggetto il reato presupposto della responsabilità dell’ente;
– non si è mai seriamente dubitato, pertanto, che nelcaso di reato rientrante nei casi di citazione diretta a giudizio (come nella specie), anche la contestazione dell’illecito amministrativo dovesse seguire la medesima modalità; e ciò in ragione vuoi di quanto espressamente indicato nella relazione illustrativa al citato d. Igs. n. 231 del 2001, vuoi del chiarissimo dato letterale e sistematico ricavabile dagli artt. 38 d. Igs. n.231 del 2001 sulla riunione dei procedimenti e 62 comma 2, d. Igs. n.231 del 2001, che espressamente fa riferimento al caso in cui “manchi l’udienza preliminare” (si rimanda sul punto all’ampia ricostruzione contenuta nella motivazione della sentenza Sez. 5, n. 8369 del 10/01/2025, Marina di Rimini);
– dopo la novella di cui all’art. 150 del 2022, alcune isolate prqnunce del Tribunale di Rimini, a quanto consta, hanno ritenuto ch Ilecito amministrativo fosse contestabile all’ente soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio e non nelle fome della citazione diretta a giudizio, con ciò generando l’obbligatoria separazione dei processi nel caso in cui per il reato presupposto fosse prevista la citazione diretta. Le decisioni del citato Tribunale fanno leva sul combinato disposto dell’art. 59 d. Igs. n. 231 del 2001 che ora richiama l’art. 407-bis cod. proc. pen. introdotto dal citato d. Igs. n. 150 del 2022 (che, a sua volta, fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio ma non alla citazione diretta a giudizio); sembra di capire che, secondo il ridetto Tribunale, si tratterebbe di una previsione innovativa, quando invece l’art. 407 bis
cod. proc. pen. riproduce, nella parte di interesse, il testo del previgente art. 405 cod. proc. pen. in origine richiamato dall’art. 59 d. Igs. n. 231 del 2001; ergo/cla sempre l’art. 59 d. Igs. n. 231 del 2001, nel disciplinare la contestazione dell’illecito amministrativo, fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma sinora non si è mai dubitato che tale generico riferimento consentisse di ricorrere anche alla citazione diretta nei casi in cui fosse quella la forma di esercizio dell’azione penale per il reato presupposto;
– sulle decisioni del Tribunale di Rimini, che improvvisamente si accorge 6 di una disposizione che c’è sempre stata, è intervenuta la Corte di cassazione con pronunce che hanno rilevato la palese erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice di merito, anche se si differenziano tra quelle che hanno ravvisato una abnormità (Sez. 5, n. 8369 del 10/01/2025, cit. Rv. 287637 – 01) e quelle che l’hanno esclusa (Sez. 3 n. 2062 del 5711/2024, dep. 2025, Leopardi, Rv. 287391 – 01); – risulta soltanto un’unica decisione di legittimità della quarta sezione (Sez. 4, n. 40724 del 17/10/2024, Vertical, non mass.) che sembra avallare la pronuncia del Tribunale di Rimini, ma si tratta di mero obiter dictum non corroborato da significativi argomenti a sostegno; peraltro, la quarta sezione si era già espressa nel senso di escludere la nullità della citazione diretta a giudizio per l’illecito amministrativo (Sez. 4, n. 387 del 14/09/2021, dep. 2022, Stabile, non mass.).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – secondo cui i capi riproducenti il marchio contraffatto non erano idonei ad ingannare il consumatore medio – la Corte di appello ha correttamente chiarito come, nel caso di specie, sussistesse il rischio concreto di attribuire la merce contraffatta ad un marchio “forte” come quello di Burberry Check in ragione della capacità del disegno, della forma ovvero del modello, rappresentativa di un segno distintivo capace di porre in pericolo il bene della fede pubblica;
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sanzione amministrativa applicata dalla Corte di merito, è inedito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025