Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50047 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50047 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Bassano del Grappa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del Tribunale di COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che gli atti siano restituiti al Tribunale di COGNOME per l’ulteriore corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/06/2023, il Tribunale di COGNOME – che, a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio del 02/03/2023, stava procedendo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) – disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero della Procura della Repubblica di
COGNOME perché procedesse «nelle forme dell’udienza preliminare», sull’assunto che, per il predetto reato, fosse appunto necessaria tale udienza.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l’abnormità funzionale del provvedimento impugnato, in quanto, posto che l’art. 550 cod. proc. pen. prevede che, quando si tratti del menzionato reato di truffa aggravata, l’azione penale debba essere esercitata con la citazione diretta a giudizio, la stessa ordinanza determinerebbe un’insuperabile stasi del processo, «stante l’impossibilità per il Pubblico Ministero di reiterare il medesimo decreto di citazione diretta erroneamente dichiarato nullo dal Decidente e, al contempo, di procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione a titolo di reato per cui si procede».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
L’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta, tra gli altri, del reato previsto dall’art. 640, secondo comma, cod. pen., e, quindi, anche quando si tratta del reato di truffa commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., il quale reato è infatti indicato, al 2-bis), nel secondo comma dell’art. 640 cod. pen.
La menzionata novella legislativa, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022), sulla base del principio tempus regit actum, è applicabile ratione temporis al caso di specie, tenuto conto che il decreto di citazione diretta a giudizio fu emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di COGNOME il 2 marzo 2023.
Ne consegue che del tutto correttamente l’azione penale era stata esercitata da detto pubblico ministero nelle forme della citazione diretta a giudizio.
Ciò detto, la Corte di cassazione ha chiarito che è abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina un’insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l’udienza preliminare per uno dei reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest’ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 277638-01).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di COGNOME per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice monocratico del Tribunale di COGNOME per l’ulteriore corso. Così deciso il 15/11/2023.