Circostanze del reato: quando un’attenuante non esclude un’aggravante
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare chiarezza su un aspetto tecnico ma cruciale del diritto penale: la valutazione delle circostanze del reato. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di una circostanza attenuante, applicata in concreto, non entra in contraddizione con la permanenza di una circostanza aggravante, data la loro differente natura strutturale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di ricorso si fondava su una presunta contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel riconoscere, da un lato, una specifica circostanza attenuante e, dall’altro, nel confermare la sussistenza di una circostanza aggravante di tipo privilegiato. L’appellante sosteneva che le due situazioni fossero logicamente incompatibili.
La Decisione della Corte di Cassazione e le circostanze del reato
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno definito il motivo di ricorso come ‘meramente ripetitivo e manifestamente infondato’. In sostanza, l’imputato non aveva fatto altro che riproporre la propria tesi senza confrontarsi realmente con le argomentazioni, ritenute congrue e prive di vizi logici, esposte dalla Corte d’Appello. La decisione ha quindi confermato la condanna e ha aggiunto l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione fornita dalla Corte per negare la presunta contraddizione. I giudici hanno chiarito che una circostanza attenuante specifica (nel caso di specie, quella prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale) e una circostanza aggravante operano su piani differenti. La loro natura è ‘strutturalmente differente’.
La Suprema Corte ha introdotto una distinzione fondamentale: non è possibile comparare l’applicazione in concreto di un’attenuante con la struttura astratta di un’aggravante. La prima riguarda una valutazione specifica legata al singolo fatto storico e alla condotta dell’imputato. La seconda, invece, attiene alla configurazione legale del reato, a un elemento che la legge definisce a priori come fattore di maggiore gravità. Pertanto, il fatto che il giudice riconosca un elemento che mitiga la pena in un contesto specifico non elimina né contraddice la sussistenza di un fattore aggravante previsto dalla norma in via generale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine nella gestione delle circostanze del reato: il loro bilanciamento non è un’operazione meccanica, ma un’analisi giuridica che deve tenere conto della natura e della struttura di ciascuna di esse. La decisione evidenzia come le circostanze attenuanti e aggravanti possano coesistere senza generare conflitti logici, qualora attengano ad aspetti diversi della condotta o del reato. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a formulare ricorsi che non si limitino a riproporre le medesime argomentazioni, ma che attacchino specificamente i punti della motivazione del giudice di merito, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Una circostanza attenuante può escludere automaticamente una circostanza aggravante?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un’attenuante e un’aggravante possono coesistere se sono strutturalmente diverse e non creano una contraddizione logica. Il riconoscimento di una non implica l’esclusione dell’altra.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché giudicato meramente ripetitivo di argomenti già esaminati e manifestamente infondato. L’imputato non ha proposto una critica costruttiva alla sentenza, ma si è limitato a reiterare la propria prospettazione dei fatti.
Cosa significa che non si può comparare l’applicazione ‘concreta’ di un’attenuante con la struttura ‘astratta’ di un’aggravante?
Significa che non si possono mettere sullo stesso piano due concetti che operano a livelli diversi. L’applicazione ‘concreta’ di un’attenuante è una valutazione che il giudice fa sui fatti specifici del caso. La struttura ‘astratta’ di un’aggravante è la sua definizione teorica data dalla legge. La Corte afferma che la presenza della prima non contraddice l’esistenza della seconda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2264 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con l conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcun contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall’altro, la permanenza della aggravante privileg poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l’applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di aggravante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23
ostini