Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, permettendo al giudice di adeguarla alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, il loro riconoscimento e bilanciamento con eventuali aggravanti è spesso oggetto di ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i rigidi paletti di ammissibilità per i ricorsi che contestano la valutazione del giudice di merito su questo punto, ribadendo la necessità di motivi specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di sei persone per il reato di concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione. Un imputato, in via autonoma, lamentava l’eccessività della pena pecuniaria applicatagli. Gli altri cinque, con un ricorso congiunto, contestavano il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, vizio che, a loro dire, derivava da una motivazione illogica e contraddittoria della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati, pur per ragioni parzialmente diverse, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si articola su due fronti principali.
Il Ricorso Individuale: la Carenza di Specificità
Il ricorso del singolo imputato è stato giudicato inammissibile perché totalmente privo di specificità. La Corte ha evidenziato come il motivo di doglianza fosse generico, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di secondo grado aveva già confermato una pena detentiva determinata nel minimo edittale, rendendo la lamentela sull’eccessività della sanzione pecuniaria priva di un adeguato supporto argomentativo.
Il Ricorso Congiunto e il Bilanciamento delle Circostanze
Anche i ricorsi degli altri cinque imputati sono stati ritenuti inammissibili. La Cassazione ha osservato che le censure relative al trattamento sanzionatorio erano infondate. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione sufficiente e un adeguato esame delle deduzioni difensive, concludendo che non vi fossero elementi per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo se basata su una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente ritenuto le circostanze equivalenti, basando la sua decisione su elementi concreti e senza incorrere in vizi logici. I ricorrenti, in sostanza, non avevano mosso una critica alla logicità della motivazione, ma si erano limitati a riproporre una diversa valutazione dei fatti, inammissibile in Cassazione. La Corte ha inoltre sottolineato come la difesa non avesse nemmeno messo in discussione, nel merito, l’esistenza della recidiva, una delle aggravanti considerate nel bilanciamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione in materia di ammissibilità dei ricorsi. Per contestare efficacemente una decisione sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente esprimere un mero dissenso. È necessario, invece, individuare e dimostrare uno specifico vizio di legge o un’aperta illogicità nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Corte di Cassazione, e viene pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenti condanne pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e di diritto che lo giustificano, oppure quando critica una decisione supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, senza un reale confronto critico con essa.
È possibile contestare in Cassazione la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizione che si dimostri che la decisione del giudice di merito è viziata da una motivazione illogica o contraddittoria. Se il giudice ha fornito una spiegazione adeguata per il suo giudizio di bilanciamento tra circostanze (ad esempio, ritenendole equivalenti invece che prevalenti), il ricorso è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, qualora non sia possibile escludere una sua colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47231 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47231 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che la sentenza emessa a foro carico dalla Corte di appello Napoli é s impugnata dai ricorrenti, tutti imputati del reato di cui agli artt. 110 cod 291-bis e 291 -ter, co. 1, del dPR n. 43 del 1973;
ed « k Pele nni n enco-ifier í nr-21r COGNOME kirenl – f -nn /’.rfto rmtivo, di ricorso personam ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relaz all’eccessività della pena pecuniaria applicatagli e che gli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME GLYPH 4- GLYPH · GLYPH :1 tr·NOME, NOME NOME .bCocri CLO t GLYPH tc..Lit b<./ GLYPH ut r UI iti.0 I t ‘UOVO r trarti tu UCUueLLO rt VttLi LU AiLig ) tc. ‘cf -e contradditoria motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circost attenuanti generici nella loro massima estensione.
Considerato che il motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e diritto giust ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomenta poste alla base della sentenza impugnata che ha confermato la pena inflitta dilldirP di primo Grano già determinata in misura corrisnnndente. al mimino edittale della pena detentiva prevista per il reato a lui ascritto;
che sono parimenti inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti contenenti censure inerenti al trattamento sanzionatorio laddove lo stes sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensi avendo la sentenza ritenuto che non vi fossero elementi per operare un dive giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno – dal primo giu ritenuto in termini di equivalenza – e che avrebbero dovuto indurre ad un giud in termini di prevalenza deile circostanze attenuanti generiche suir aggravan effetto speciale e sulla contestata recidiva, tra l’altro, la prima, nemmeno p discussione dalla difesa nel giudizio di merito;
che, p.ert>nto,i rirrrci GLYPH dk.hiarntL inmrnicihili ron concinne. ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,0 favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa ne proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende