Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rappresentano uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Tuttavia, la contestazione di tale valutazione in sede di legittimità richiede motivi specifici e non una mera riproposizione delle proprie tesi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso che verte su questo delicato aspetto del trattamento sanzionatorio.
Il Caso: La Richiesta di Prevalenza delle Attenuanti
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per una serie di reati. In sede di appello, la difesa aveva sostenuto che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti rispetto all’aggravante contestata e alla recidiva. A sostegno di questa tesi, venivano evidenziati elementi quali la confessione resa dall’imputato e la sua condotta collaborativa durante il procedimento.
Nonostante queste argomentazioni, la Corte d’Appello aveva deciso diversamente, ritenendo le circostanze di segno opposto (attenuanti da un lato, aggravanti e recidiva dall’altro) equivalenti tra loro, senza quindi operare una diminuzione di pena legata alla prevalenza delle prime. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una carenza di motivazione da parte del giudice di secondo grado.
I Requisiti del Ricorso e le circostanze attenuanti generiche
Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello sostenendo che non avesse adeguatamente giustificato la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti. L’atto di ricorso si basava essenzialmente sulla valorizzazione della confessione e della collaborazione processuale come elementi che, a dire della difesa, meritavano un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il punto cruciale, tuttavia, non è se tali elementi siano astrattamente meritevoli di considerazione (lo sono), ma se il ricorso per Cassazione sia stato formulato in modo corretto per contestare la decisione del giudice del merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata e non illogica. Il giudice del gravame aveva esaminato le doglianze difensive e aveva concluso che non sussistevano ragioni per modificare il giudizio di bilanciamento, confermando l’equivalenza tra le circostanze.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, la Cassazione ha sottolineato una mancanza fondamentale nell’atto di ricorso. L’appellante non aveva indicato specifici elementi, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, i quali avrebbero imposto un giudizio di prevalenza delle attenuanti. Il ricorso si limitava a contrapporre la propria valutazione a quella del giudice, senza però evidenziare un vizio logico o una palese omissione nell’analisi del materiale probatorio. Inoltre, la Corte ha ricordato che nel bilanciamento rientra anche la considerazione dell’oggettiva gravità del fatto, desunta nel caso specifico dalla particolare organizzazione e dal collegamento con altri soggetti.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Per contestare la valutazione discrezionale del giudice sul bilanciamento delle circostanze, è necessario dimostrare un vizio di motivazione reale, come la sua manifesta illogicità, contraddittorietà o la mancata valutazione di prove decisive. Un ricorso che si limita a una generica critica della decisione, senza allegare elementi specifici e non considerati, è destinato all’inammissibilità.
La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova che la proposizione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze economiche, essendo ravvisabile un profilo di colpa.
Perché il ricorso sulle circostanze attenuanti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico. L’imputato non ha indicato elementi specifici e non valutati dalla Corte d’Appello che avrebbero dovuto portare a un diverso bilanciamento delle circostanze, limitandosi a contestare la valutazione già compiuta dal giudice.
La confessione garantisce automaticamente la prevalenza delle attenuanti generiche?
No. La confessione è un elemento che il giudice deve valutare, ma non comporta automaticamente la prevalenza delle attenuanti. Il giudice la bilancia con le circostanze aggravanti (come la recidiva) e con la gravità complessiva del fatto, potendo concludere, come in questo caso, per un giudizio di equivalenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, in quanto la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato presentato con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47203 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47203 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE iWPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I .
Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, ,restoso NOME NOME imputato aei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 679 cod. pen., e 40, co. 1, lett. b) , e co. 4, del dlgs n. 504 del 1995 – ha censurato la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche in misura prevalente rispetto aiia contestata aggravante e aiia recidiva sui rilievo della confessione aa lui resa e della condotta collaborativa tenuta nel corso del procedimento;
Considerato che tale motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile ; avendo per un verso il aiudice del Gravame ; con adeauato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, ritenuto che non vi fossero ragioni per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno – dal primo giudice ritenute in termini di equivalenza – e non AvPnein , pPr altro vPrcn , il rirorrentP Riierltd 1i aver riPrInttn rnn VappplIn c p prifiri elementi, non valutati dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva, tenendo conto, altresì, arche dell’oggettiva Ani fni-i-n rine, GLYPH riniAn nnri-i·-“Inen nrnnni,,n-rinnn enni n -7-7.2.1-n GLYPH Ani es-m GLYPH %., n collegamento con altri soggetti;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euri 3.000.00 in favore aeria Cassa delle ammencle, non potendosi escivaere proriii ai colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
uicniara inammissiblie il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento cene spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 maggio 2023
il consigiiere estensore
li Presidente