Circostanze Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione in materia di circostanze attenuanti generiche. Quando i motivi del ricorso sono considerati ‘manifestamente infondati’ o ‘generici’? La Suprema Corte ha recentemente confermato che la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato, basata su elementi concreti, legittima pienamente il diniego delle attenuanti, rendendo il ricorso privo di fondamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, riformando parzialmente la decisione di primo grado su impugnazione del Pubblico Ministero, aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del ricorrente lamentava vizi di motivazione sia riguardo alla ritenuta recidiva sia, appunto, all’esclusione delle attenuanti. Inoltre, veniva contestato come eccessivo l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i vari reati commessi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma integrale della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non avessero la specificità e la fondatezza necessarie per superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: la Valutazione della Pericolosità e le Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto le doglianze del ricorrente.
In primo luogo, la Corte ha stabilito che i motivi relativi alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche erano manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la ‘maggiore pericolosità’ del soggetto. Questo giudizio non era astratto, ma basato su un elemento di fatto decisivo: il nuovo reato era stato commesso durante l’esecuzione di una misura cautelare e, per di più, all’interno degli uffici di polizia. Tali elementi, uniti alle modalità dell’azione, sono stati considerati sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti, rendendo la motivazione della corte di merito logica e coerente.
In secondo luogo, anche il motivo di ricorso che contestava l’aumento di pena per la continuazione è stato giudicato generico. Il ricorrente lo riteneva eccessivo, ma la Cassazione ha osservato che l’incremento di un solo mese di reclusione era stato adeguatamente ponderato dalla Corte d’Appello sulla base dei parametri dell’art. 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.). Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a una generica lamentela.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non manifestamente infondati. Quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è necessario addurre argomenti solidi che dimostrino un vizio logico o una palese erroneità nella motivazione della sentenza. In assenza di ciò, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità. La pronuncia sottolinea come elementi concreti, quali la commissione di un reato in un contesto di particolare gravità (come durante una misura cautelare), possano legittimamente fondare un giudizio di maggiore pericolosità e, di conseguenza, il diniego di benefici di legge.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate perché la Corte d’Appello ha ravvisato una ‘maggiore pericolosità’ dell’imputato, desunta dal fatto che il nuovo reato era stato commesso mentre si trovava in esecuzione di una misura cautelare e all’interno di uffici di polizia. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’ per quanto riguarda le attenuanti e ‘generici’ per quanto concerne la contestazione sull’aumento di pena per la continuazione. Il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche e fondate in grado di evidenziare vizi nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recid ed alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello, accogliendo l’impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, rilevato la maggiore pericolosità palesata dal ricorrente in ordine al nuovo fatto di derivante dall’aver commesso il fatto in sede di esecuzione di misura cautelare all’interno de uffici di polizia, elementi che, unitamente alla vagliata modalità dell’azione, sono alla base non riconosciute circostanze attenuanti generiche;
rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura l’aumento, ritenuto eccessivo, p la continuazione in ragione dei plurimi pubblici ufficiali coinvolti, tenuto conto del mi incremento di pena di un mese di reclusione comunque apprezzato come adeguato sulla base della previa valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.