Circostanze Attenuanti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti entro cui questa decisione può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una sentenza di condanna per evasione, dove il punto cruciale era proprio il diniego di tali attenuanti. Vediamo insieme come si è espressa la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza non riguardava la sussistenza del reato in sé, ma si concentrava esclusivamente su un aspetto del trattamento sanzionatorio: la decisione della Corte territoriale di non concedergli le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nella loro valutazione, non tenendo adeguatamente conto delle motivazioni del gesto. L’imputato, infatti, si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare per vendere dei limoni di cui si era illecitamente appropriato. Secondo il ricorrente, tale contesto avrebbe dovuto indurre la Corte a una maggiore clemenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta che la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità, in quanto generici e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Circostanze Attenuanti e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della pronuncia risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La valutazione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un tipico apprezzamento di fatto, rimesso all’esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità se è sorretta da una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato il diniego delle attenuanti, basando la propria decisione sui ‘plurimi e gravi precedenti penali’ dell’imputato.
Secondo i giudici di merito, la gravità del passato criminale del soggetto era tale da non poter essere bilanciata o attenuata dalla specifica motivazione del reato di evasione (la vendita di limoni rubati). Questa motivazione è stata giudicata dalla Cassazione ‘esauriente e logica’, e pertanto insindacabile. Tentare di contestarla, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere alla Suprema Corte una nuova e diversa ponderazione degli elementi di fatto, compito che esula dalle sue funzioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma che per impugnare con successo in Cassazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico della motivazione, come una sua palese illogicità, una sua contraddittorietà o una sua totale assenza. In mancanza di tali vizi, il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o a sollecitare un apprezzamento più benevolo della condotta è destinato a essere dichiarato inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si lamenta un vizio di legge o una motivazione del giudice di merito che sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti che hanno portato a tale decisione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e miravano a ottenere una rivalutazione nel merito della decisione del giudice d’appello, contestando il suo apprezzamento sulla gravità dei precedenti penali dell’imputato. Questa attività è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non della Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le circostanze attenuanti?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti valorizzando i ‘plurimi e gravi precedenti penali’ dell’imputato, ritenendo che questi fossero preponderanti rispetto alle motivazioni specifiche del reato commesso (essersi allontanato per vendere dei limoni rubati).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legitt perché generici. Le censure proposte investono, infatti, un profilo d regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclus apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità qu risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circost di cui all’art. 62 -bis cod. pen., denegate valorizzando i plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato che la Corte di merito ha escluso potessero riten atternuanti dai motivi a delinquere (poiché l’imputato si era allontanat rivendere dei limoni dei quali si era illecitamente appropriato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso l’8 marzo 2024