Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Mancata Contestazione Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, in particolare riguardo la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e completi, pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
Il Fatto e il Ricorso per Cassazione
Un imputato, condannato in primo e secondo grado, presentava ricorso alla Suprema Corte lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. La mancata esclusione della recidiva, che era stata contestata.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nel confermare sia l’aggravante della recidiva sia nel non concedere il beneficio delle attenuanti, che avrebbe comportato una riduzione della pena inflitta.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si è basata su una duplice argomentazione, una per ciascun motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la recidiva, i Giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per confermarla, rendendo la doglianza del ricorrente priva di pregio.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la richiesta di concessione di tali attenuanti non era stata presentata come uno specifico motivo di gravame nel precedente atto di appello. In altre parole, il ricorrente non aveva adeguatamente contestato questo punto di fronte al giudice di secondo grado.
La Motivazione Implicita nel Diniego delle Attenuanti
La Cassazione ha ulteriormente chiarito un principio di diritto processuale molto importante. Anche qualora la questione fosse stata sollevata, la richiesta di attenuanti si sarebbe dovuta ritenere respinta con una “motivazione implicita”. Questo avviene quando il giudice, pur non pronunciandosi espressamente sulle attenuanti, rigetta una richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio basata su argomenti simili, fornendo una motivazione adeguata. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato la congruità della pena, implicitamente aveva anche rigettato la concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su rigorosi principi procedurali. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove che non siano state specificamente devolute al giudice dell’appello. La mancata inclusione della richiesta di circostanze attenuanti generiche tra i motivi di gravame ha precluso la possibilità di discuterne in sede di legittimità.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha applicato il suo consolidato orientamento sulla motivazione implicita. Citando una precedente sentenza (Cass. Pen., Sez. 1, n. 12624/2019), ha affermato che il rigetto motivato di una richiesta generica di riduzione della pena assorbe e respinge implicitamente anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche basata su presupposti analoghi. La valutazione complessiva della pena da parte del giudice di merito è sufficiente a coprire anche questo aspetto, se non specificamente contestato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi d’Appello
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: i motivi di impugnazione devono essere formulati in modo specifico e completo in ogni grado di giudizio. Non è sufficiente sperare in una generica benevolenza del giudice. Ogni punto della sentenza che si intende contestare, incluse le circostanze attenuanti generiche, deve essere oggetto di uno specifico motivo di gravame, supportato da argomentazioni pertinenti. In assenza di tale specificità, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della corte d’appello sulla recidiva era immune da vizi logici e giuridici, e la questione delle circostanze attenuanti generiche non era stata sollevata come specifico motivo di gravame nel precedente giudizio.
Cosa si intende per ‘motivazione implicita’ nel rigetto delle attenuanti generiche?
Significa che, secondo la giurisprudenza, quando un giudice motiva adeguatamente il rigetto di una richiesta di riduzione della pena, si considera che abbia implicitamente respinto anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche basata su argomenti simili, anche senza menzionarle espressamente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in primo luogo, in quanto la Corte territoriale ha confermato la recidiva ritenuta dal primo giudice con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3);
che, inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata motivo di gravame e comunque dovrebbe ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057), come avvenuto nella specie a pagina 3;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
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Il Presidente