Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BOLOGNA il 24/10/1975 NOME nato a PALERMO il 30/01/1979
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del reato di all’art. 629 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudic merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni
base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 senten impugnata sulla corretta configurazione del fatto come consumato);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esaurie
disamina dei dati probatori;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizi ritenuto
motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche nella loro massima estensione, è inammissibile poiché inerente a trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 de sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere Estensore