Circostanze Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si contestano le valutazioni del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: le censure non possono essere astratte o generiche, ma devono confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato è l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente conferma della condanna.
Il Contesto del Caso: La Condanna per Reati Fallimentari
Il caso trae origine da una condanna per diversi reati fallimentari, confermata dalla Corte di Appello. Al ricorrente erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ma solo in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. Ciò significa che, nel calcolo della pena, le attenuanti e le aggravanti si sono annullate a vicenda, senza portare a una diminuzione della sanzione. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sia, soprattutto, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il ricorso si concentrava su due punti principali. Il primo, relativo alla presunta tenuità del fatto, è stato rapidamente liquidato dalla Corte come inammissibile per la sua indeterminatezza. Il secondo, e più rilevante, criticava la decisione della Corte di Appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche invece che prevalenti. Secondo la difesa, una valutazione più favorevole avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Giudizio sulle Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, fornendo una lezione chiara sui limiti del proprio sindacato. Gli Ermellini hanno sottolineato che il bilanciamento tra circostanze di segno opposto costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
L’astrattezza che porta all’inammissibilità
Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni erano del tutto astratte e slegate dalla specifica motivazione della sentenza d’appello. Il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento del giudice di secondo grado fosse illogico o arbitrario, ma si è limitato a proporre una diversa valutazione, cosa non permessa davanti alla Cassazione.
Il Principio delle Sezioni Unite sul Bilanciamento delle Circostanze
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), secondo cui è sufficientemente motivata la decisione che, per giustificare il giudizio di equivalenza, si limita a ritenerlo il più idoneo a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fatto proprio questo, e la sua motivazione è stata ritenuta esente da vizi logici.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare, attraverso un confronto puntuale con la sentenza impugnata, dove risieda l’illogicità o l’errata applicazione della legge. Argomentazioni generiche o astratte non possono trovare accoglimento. In secondo luogo, la Corte riafferma la natura del proprio giudizio come sindacato di legittimità e non di merito. La valutazione sul bilanciamento delle circostanze è un’attività che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti e le prove, e la Cassazione può intervenire solo in caso di vizi macroscopici della motivazione, che qui non sono stati ravvisati.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per ottenere una riforma della pena in Cassazione, specialmente per quanto riguarda le valutazioni discrezionali come quelle sulle circostanze attenuanti generiche, è stretta e richiede un’argomentazione rigorosa. Chi intende ricorrere deve evitare censure generiche e concentrarsi sull’evidenziare eventuali palesi illogicità o arbitrarietà nel ragionamento del giudice precedente. In assenza di tali vizi, la valutazione operata nei gradi di merito è destinata a rimanere insindacabile, con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano indeterminate, aspecifiche e del tutto astratte, prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è il potere del giudice nel bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti?
Il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel cosiddetto ‘giudizio di comparazione’. La sua decisione su come bilanciare le circostanze può essere contestata in Cassazione solo se risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non semplicemente perché si desidera una valutazione diversa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la fine del processo. La sentenza di condanna precedente diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARIANO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME OTO limitatamente ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 L.F. (capo Al), 216, comma 1, n. 2 e 223 L.F. (capo A2), 223, comma 2, n. 2 L.F. (capo B) e 216, comma 3, e 223 L.F. (capo C) [fatti commessi in Foggia il 23 e il 27 dicembre 2015], con rideterminazione della pena, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza;
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato e deduce l’illegittimità del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il motivo medesimo, nella parte in cui censura il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposl:e circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), come nel caso di specie, il cui la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice di merito si rivela esente da profili di palese illogicità, né afflitta da arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata): donde, tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente