Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Vago
Nel processo penale, la concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale che può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, per contestare il loro diniego non basta una semplice lamentela. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14164/2024) ribadisce un principio fondamentale: il ricorso deve essere specifico e ben argomentato, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di furto con strappo. La decisione dei giudici di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza d’appello in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato la loro decisione di negare questo beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse, da un lato, ‘generico’ e, dall’altro, ‘manifestamente infondato’.
Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna dell’imputato, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Circostanze Attenuanti Generiche è Stato Respinsito?
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico perché del tutto privo di una specifica argomentazione. L’imputato si era limitato a denunciare la mancata concessione delle attenuanti senza sviluppare una critica puntuale e dettagliata della motivazione della Corte d’Appello. In pratica, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario spiegare perché quella decisione sarebbe sbagliata, illogica o contraddittoria sulla base degli atti processuali.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione prolissa per negare le attenuanti generiche. È infatti sufficiente un ‘congruo riferimento’ agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego richiamando la ‘negativa condotta dell’imputato’. Questo riferimento, seppur sintetico, è stato considerato adeguato e sufficiente a giustificare la decisione, rendendo la sentenza impugnata immune da censure.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per chiunque si appresti a impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore e specificità. Non si può sperare di ottenere un annullamento della condanna basandosi su doglianze generiche. È indispensabile costruire un’argomentazione solida, che individui con precisione i vizi della decisione impugnata e li sviluppi in modo coerente.
Inoltre, la pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Se la decisione di negarle è ancorata a elementi concreti desumibili dal processo – come la condotta del reo, i suoi precedenti o la gravità del fatto – sarà molto difficile ottenerne una riforma in sede di legittimità.
È sufficiente lamentarsi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per ottenere una revisione della sentenza?
No, non è sufficiente. Il ricorso deve contenere una specifica argomentazione e non può limitarsi a una generica lamentela. In caso contrario, viene considerato generico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Come può un giudice motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può motivare il diniego facendo un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come la condotta negativa dell’imputato. Non è richiesta una motivazione eccessivamente dettagliata, purché sia logica e ancorata a dati concreti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14164 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., è generico perché del tutto privo di specifica argomentazione; è, inoltre, manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez., 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02), in cui la Corte di merito richiama la negativa condotta dell’imputato, portando a ritenere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delM ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannali?! ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore