Circostanze Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma il diniego
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel determinare la pena. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale discrezionalità, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio la mancata concessione di questo beneficio. La decisione sottolinea come una motivazione logica e ancorata a elementi concreti da parte del giudice di merito sia sufficiente a rendere la scelta insindacabile in sede di legittimità.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. In seguito alla conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era focalizzato sul trattamento sanzionatorio, e in particolare sulla decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione sulla concessione delle attenuanti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la censura mossa dal ricorrente fosse manifestamente infondata. Questo giudizio si basa sulla constatazione che la Corte territoriale aveva adempiuto al proprio obbligo di motivazione in modo completo ed esauriente.
Analisi della valutazione dei giudici di merito
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica, coerente e puntuale per giustificare il diniego delle attenuanti. La decisione non era arbitraria, ma fondata su due pilastri specifici:
1. I precedenti penali: La storia criminale del ricorrente è stata considerata un elemento ostativo alla concessione di un beneficio che presuppone una valutazione positiva della personalità dell’imputato.
2. Le modalità del fatto: Le circostanze concrete in cui è avvenuto il reato di evasione sono state valutate negativamente, contribuendo a formare un quadro complessivo che non giustificava una riduzione della pena.
La Cassazione ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello, contenuta nella sentenza impugnata, era sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio della Corte di Cassazione non può sovrapporsi alla valutazione di merito compiuta dai giudici dei gradi precedenti, a meno che questa non sia viziata da palese illogicità o contraddittorietà. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ancorando la decisione a elementi fattuali specifici e verificabili (i precedenti e le modalità del reato). Di conseguenza, il motivo di ricorso si risolveva in una critica non consentita in sede di legittimità, poiché mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi già esaminati.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: per contestare efficacemente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la severità della decisione. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice di merito. In assenza di tale vizio, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su vizi procedurali o logici concreti, piuttosto che su una mera rilettura dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una censura manifestamente infondata, in quanto la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente la sua decisione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato e sulle specifiche modalità di commissione del reato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29490 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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