Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigraf e con la quale è stato condannato per due ipotesi di reato contestate ai sensi artt. 110 e 624-bis cod.pen., nella seconda ipotesi nella sola forma tentata.
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contenen unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comun reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
Difatti, i due motivi si risolvono in una – non consentita – richiesta di rev del complesso materiale probatorio valutato dai giudici di merito (e consiste nell’esame degli estratti delle videocamere di sorveglianza apposti nei pr dell’appartamento della persona offesa dal primo reato, dagli esiti d perquisizione effettuata su una vettura con a bordo i tre imputati dopo consumazione del primo furto nonché negli esiti concordanti delle prove testimoniali) e quindi a un’inammissibile richiesta di valutazione alternativ medesimo, analizzato dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tutto coerenti in ordine, in partic alla valutazione degli esiti della prova testimoniale.
Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena inammissibile.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., s è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuo valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 200 Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione del sanzione – tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione comunque inferiore alla media del trattamento edittale che, nell’ipotesi aggrava prevede la reclusione da cinque a dieci anni.
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a
della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, R 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di sp quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circost attenuanti, anche in considerazione della concreta gravità dei fatti ascritti loro reiterazione nonché dei precedenti dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
GLYPH
~L:-