Circostanze Attenuanti: I Limiti del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità, specialmente quando si contestano le valutazioni di merito del giudice, come il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e critiche, anziché limitarsi a riproporre argomenti già respinti nei gradi precedenti.
I Fatti di Causa: Un Ricorso Contro la Decisione di Merito
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano tre: in primo luogo, si contestava la mancata qualificazione di una delle condotte come ‘reato impossibile’; in secondo luogo, si lamentava l’erronea qualificazione giuridica del reato di lesioni; infine, si criticava la decisione dei giudici di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione illogica.
L’Analisi della Corte sulle Circostanze Attenuanti e Altri Motivi
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. L’analisi si è concentrata sulla natura delle censure presentate dall’imputato, evidenziandone i difetti procedurali che ne hanno impedito l’esame nel merito.
La Ripetitività delle Censure sui Reati Contestati
I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili perché non facevano altro che riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già spiegato con logica e coerenza perché non si potesse parlare di reato impossibile e perché la qualificazione del reato di lesioni fosse corretta.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti: un Potere Discrezionale
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se viziata da palese illogicità o arbitrarietà, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata congrua e logica. I giudici di merito avevano infatti bilanciato gli elementi a favore dell’imputato (l’assenza di precedenti condanne e il modesto valore della refurtiva) con quelli a suo sfavore. Questi ultimi, ovvero la gravità delle modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato, desunta da gravi, recenti e specifici precedenti penali, sono stati ritenuti prevalenti. Questa ponderazione, essendo supportata da una giustificazione coerente, sfugge al sindacato di legittimità. La decisione della Cassazione, quindi, non entra nel merito della scelta, ma ne conferma la correttezza procedurale e logica.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione, un ricorso deve andare oltre la semplice riproposizione di argomenti già noti. È necessario articolare una critica mirata e specifica alle ragioni giuridiche della decisione impugnata, dimostrando un vizio logico o una violazione di legge. In particolare, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, la discrezionalità del giudice di merito è ampia e può essere messa in discussione solo di fronte a un’evidente irragionevolezza, che il ricorrente ha l’onere di dimostrare in modo puntuale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato inammissibile perché ripetitivo?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizione che la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Se la motivazione fornita è congrua e coerente, la valutazione discrezionale del giudice non è sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’assenza di condanne precedenti?
Il giudice può negare le attenuanti generiche anche in presenza di un imputato senza condanne precedenti (incensurato) se ritiene prevalenti altri elementi negativi, come la particolare gravità delle modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato, desunta ad esempio da gravi, recenti e specifici precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (NOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione ed il travisamento del fatto in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al ricorrente al capo C) dell’imputazione come reato impossibile, nonché l’erronea qualificazione del reato di lesioni ascrittogli al capo B), non sono consentiti, poiché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia come il reato impossibile presuppone che l’inidoneità dell’azione debba essere assoluta e che la condotta di cui al capo B è stata correttamente qualificata, atteso che da essa è derivata una malattia del corpo, giudicata guaribile in sette giorni);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o d ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolar modo, ancora pag. 4 della sentenza impugnata, in cui l’incensuratezza ed il modesto valore della refurtiva sono stati considerati recessivi rispetto alla gravità che ha connotato le modalità della condotta ed alla negativa personalità dell’imputato, desunta dai gravi precedenti penali, recenti e specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore