Circostanze Attenuanti: la Cassazione Conferma il ‘No’ e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione sui limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta la valutazione sulla responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha delineato con chiarezza i confini del proprio sindacato, ribadendo principi consolidati in materia di ammissibilità dei motivi di ricorso e di discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto due profili principali: in primo luogo, metteva in discussione l’affermazione della sua responsabilità penale; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e le Circostanze Attenuanti
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due argomentazioni distinte.
Il primo motivo mirava a smontare l’impianto accusatorio che aveva portato alla sua condanna, riproponendo di fatto questioni già ampiamente discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio. La difesa non ha, secondo la Corte, formulato una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitata a una riproposizione di censure già respinte.
Il secondo motivo, invece, si concentrava sul vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere tale beneficio, nonostante la documentazione prodotta (proveniente dal Servizio per le Dipendenze Patologiche), che avrebbe dovuto, a suo dire, orientare la decisione in senso favorevole all’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una motivazione distinta per ciascuno dei due motivi.
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità penale, la Corte ha sottolineato come il motivo fosse ‘indeducibile’ in quanto meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma le ignora per riproporre le stesse tesi, è destinato all’inammissibilità.
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sul secondo motivo, quello relativo alle circostanze attenuanti. I giudici hanno ribadito che il riconoscimento di tali circostanze rientra in una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia frutto di un ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per negare il beneficio, valorizzando elementi negativi quali le modalità della condotta criminosa, la sua reiterazione nel tempo e, soprattutto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. Di fronte a un quadro così negativo, la documentazione prodotta dalla difesa è stata ritenuta ‘recessiva’, cioè non sufficiente a giustificare una valutazione diversa e più favorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica riproposizione delle proprie tesi difensive. Inoltre, rafforza il concetto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a bilanciare tutti gli elementi a disposizione, sia favorevoli che sfavorevoli all’imputato. La presenza di precedenti penali e la gravità della condotta costituiscono ostacoli significativi al riconoscimento di tale beneficio, e una motivazione che si fonda su tali elementi è difficilmente censurabile in sede di legittimità, se non palesemente illogica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se contesta la responsabilità penale?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando. La Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche è sempre contestabile?
No. La decisione di concedere o negare le circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o arbitraria, ma non se è semplicemente una valutazione dei fatti diversa da quella auspicata dalla difesa.
Quali elementi hanno pesato di più nella decisione di negare le circostanze attenuanti in questo caso?
I giudici hanno considerato prevalenti gli elementi negativi, ovvero le modalità della condotta criminosa, la sua reiterazione e i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. Questi fattori sono stati ritenuti più significativi rispetto alla documentazione positiva prodotta dalla difesa (relativa a un percorso presso il SerDP).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica ‘critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si ‘vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato la conoscenza personale che il verbalizzante aveva del ricorrente);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano le modalità della condotta criminosa, la reiterazione della stessa ed i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, elementi quest risetto ai quali è stata ritenuta recessiva la documentazione del SerDP prodotta dalla difesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore