Circostanze attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la decisione è adeguatamente motivata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità e i limiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale). L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti non avevano applicato correttamente le norme relative a tali attenuanti. Il ricorrente sosteneva che la sua situazione personale e processuale meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una netta distinzione tra le competenze del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quelle del giudice di legittimità (la Corte di Cassazione).
La Corte ha specificato che i motivi proposti dall’imputato non erano ammissibili in quella sede. Essi, infatti, non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha chiarito che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un tipico apprezzamento di merito, rimesso alla valutazione esclusiva del giudice che analizza le prove e i fatti.
Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la decisione sia supportata da una motivazione logica, coerente e completa. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha verificato che la sentenza impugnata rispettava pienamente tali requisiti.
I giudici d’appello avevano negato le attenuanti valorizzando i precedenti penali del ricorrente. Tali precedenti non riguardavano solo reati della stessa indole (come l’evasione), ma si estendevano anche a reati in materia di stupefacenti. Questo elemento è stato ritenuto un indicatore significativo della personalità dell’imputato e della sua propensione a delinquere, giustificando pienamente un trattamento sanzionatorio più severo e, di conseguenza, il mancato riconoscimento di benefici.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, uno strumento per controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. La richiesta di circostanze attenuanti generiche è una questione strettamente legata alla valutazione del caso concreto. Pertanto, se il giudice di merito nega tale beneficio con una motivazione esauriente e non contraddittoria, basata su elementi concreti come i precedenti penali, la decisione è insindacabile dinanzi alla Suprema Corte.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, non è possibile ottenere un nuovo esame nel merito. La decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza è mancante, illogica o contraddittoria, non se si è semplicemente in disaccordo con la valutazione fatta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità. In pratica, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti?
Il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato. La presenza di condanne non solo per lo stesso tipo di reato (evasione) ma anche in materia di stupefacenti è stata considerata un elemento negativo che giustificava il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/11/1999
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
,
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello. I proposti motivi, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, involgono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzandone i precedenti non solo per reato specifico maanche in materia di stupefacenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
igliera relatrice La c
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