Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 28/07/1994
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 47)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai difensori di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione,
inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprud
di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del
22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato i riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quan siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente determinato la pena in ragione della gravità del fatto e della spiccata capacità a delinquere del prevenuto, peraltro fissandola al di sotto della media edittale; anche il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025