Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 08/06/1988
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 dicembre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 febbraio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato ex art. 707 cod. pen. ascrittogli al capo C) per intervenuta prescrizione, rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 366,00 di multa in ordine ai residui reati di cui agl artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen. (capo A); 56, 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen. (capo B).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principi espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024